Per i presupposti della determinazione dell’assegno divorzile i tribunali ordinari devono considerare le condizioni di vita dei coniugi

Il matrimonio ha come fine di sviluppare la personalità degli individui attraverso la creazione di legami stabili, stabilità che deve essere garantita anche in caso di interruzione del rapporto, ma a determinate condizioni.

Così ha statuito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 225/2016, depositata in data 11 gennaio 2016. Il fatto. L’attore propone ricorso contro il decreto della Corte d’appello di Roma, con cui veniva respinta la sua richiesta di modifica delle condizioni dell’assegno di mantenimento per l’ex moglie. Il ricorso viene fondato su tre motivi di doglianza, di cui due assorbiti a causa dell’attiguità, con cui si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 L. n. 898/1970 e dell’art. 92 c.p.c Convivenza. La Corte di Cassazione ha ritenuto che nonostante i redditi dell’ex moglie risultino invariati rispetto al periodo del matrimonio, a causa dell’occasionalità del lavoro svolto, ciò che muta i presupposti per la devoluzione dell’assegno di mantenimento è la convivenza more uxorio , che l’ex moglie ha instaurato da tre anni. Infatti, secondo un principio recentemente delineato dalla Sezione Prima della Cassazione nella sentenza n. 6855/2015, se un coniuge divorziato crea una nuova famiglia, anche di fatto, va ad estinguersi il diritto di questo a percepire l’assegno divorzile dal precedente coniuge. L’orientamento della giurisprudenza di Cassazione si basa sull’interpretazione estensiva dell’art. 2 Cost., che tutela lo sviluppo della personalità dell’individuo, ricomprendendo così nella sfera di competenza anche la formazione tra due persone di legami stabili e duraturi nel tempo. Dissimmetria informativa. Ulteriore punto problematico, rilevato dal ricorrente ed analizzato dalla Suprema Corte, riguarda la parziale discovery delle risultanze bancarie avvenuta durante il processo di secondo grado. Il giudice distrettuale alla mancata esibizione dei documenti, riguardanti le attuali situazioni patrimoniali delle due parti, avrebbe dovuto trarre degli argomenti di prova, ex art. 116, comma 2, c.p.c., valutando il comportamento omissivo della controparte per esaminare i fatti. La Corte di Cassazione tenendo presente l’asimmetria comportamentale ed informativa, verificatasi durante il processo d’appello, e la nuova convivenza, instaurata dalla controparte, ha ritenuto fondati i motivi del ricorso e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Roma, per la determinazione del diritto a sospendere la devoluzione dell’assegno divorzile da parte del ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 2 dicembre 2015 – 11 gennaio 2016, numero 225 Presidente Dogliotti – Relatore Genovese Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. Con decreto in data 18 giugno 2014, la Corte d'Appello di Roma, ha respinto il reclamo proposto da B.F. contro l'ex coniuge M.A. , avverso il decreto del Tribunale di Velletri che, investito del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio proposto dal primo, aveva disatteso la richiesta, compensando le spese di lite. Avverso il provvedimento della Corte d'Appello ha proposto ricorso il sig. B. , con atto notificato il 17 novembre 2014, sulla base di tre motivi, con cui denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. numero 898 del 1970 e 92 c.p.c. L’ ex coniuge ha resistito con controricorso. Il ricorso, unificata la trattazione delle prime due doglianze per la loro stretta connessione, appare manifestamente fondato, ciò che comporta l'assorbimento della terza, attinente al regolamento delle spese da parte del giudice distrettuale. Premesso che la Corte territoriale ha dato atto che la signora M. ha iniziato una convivenza con altra persona e che risulta aver percepito alcuni peraltro assai modesti redditi, nel corso degli anni 2008-9, essa ha concluso che l'asserita attività di parrucchiera svolta in casa può presumersi del tutto occasionale , al contrario dei redditi dell' ex coniuge che sarebbero rimasti immutati, ed ha negato ingresso alla prova testimoniale richiesta dalla controparte in ordine alla sua convivenza more uxorio da circa tre anni, con persona ed in luogo puntualmente precisati, concludendo per l'inesistenza dei presupposti per la revisione delle condizioni del divorzio. Tuttavia la Corte territoriale oltre a non aver valutato le opposte consistenze patrimoniali mobiliari desumibili dagli estratti conto bancali, che sarebbero stati richiesti ad entrambi i coniugi dal primo giudice , se non in modo unilaterale, tenendo presenti solo quelle del signor B. , così assicurando alla sola M. la possibilità di interloquire sui risparmi e flussi di conto corrente posseduti dall' ex coniuge e non il contrario, ignorandosene l'esistenza e la consistenza, non avrebbe neppure consentito che fosse assunta la prova testimoniale in ordine alla formazione di una famiglia di fatto da parte della stessa. Se la questione relativa alla mancata produzione di tale documentazione da parte di uno solo dei coniugi idonea a produrre una dissimmetria informativa e una solo parziale discovery degli elementi di giudizio in possesso delle parti, rendendone oscura e non intellegibile una fetta di essi , non appare ammissibile perché non svolta con modalità auto sufficienti poiché non si dice se,come dove e quando essa sia stata posta in sede di reclamo davanti al giudice distrettuale che non ne fa parola , appaiono viceversa ammissibili e manifestamente fondate le altre doglianze proposte, ossia quelle riguardanti la richiesta istruttoria ben ammissibile e rilevante alla luce del principio di diritto posto da questa Corte Sez. 1, Sentenza numero 6855 del 2015 secondo cui L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivemmo matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge fa personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo . In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380 bis e 375 numero 5 c.p.c.”. Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, con le precisazioni che verranno indicate appresso, alla quale risultano essere state mosse osservazioni critiche sia con memoria che in sede di discussione orale, da parte del ricorrente, e dalla controricorrente all'udienza odierna che, peraltro, tali osservazioni del ricorrente possono essere fatte proprie dal Collegio solo in limitata parte mentre quelle della controricorrente risultano infondate e comunque riconduciteli a difese di merito, specie con riguardo alla affermata inesistenza di una famiglia di fatto da parte di essa coniuge divorziata che, infatti, il ricorrente, ai fini della quantificazione del proprio contributo al coniuge divorziato, ha fondatamente censurato la mancata istruttoria volta ad accertare l'esistenza di una famiglia di fatto, nel frattempo costituita dall’ ex moglie, ciò che - alla luce del principio riportato sopra - rende la richiesta rilevante ed ammissibile che, peraltro, il ricorrente ha dimostrato che la richiesta di deposito dei documenti relativi ai propri conti correnti bancari venne direttamente dalla Corte territoriale, con un provvedimento in data 27 giugno 2013, onde la non fondatezza della rilevata carenza di ammissibilità delle censure relative che, pertanto, ha altresì errato il giudice distrettuale a non trarre le dovute conseguenze dalla mancata reciproca discovery delle risultanze bancarie, una volta che essa ne aveva ordinato il deposito ad entrambe, ottenendone il rispetto solo da una delle due in contesa che, a tal proposito, pur avendo il giudice, al riguardo, poteri discrezionali Cass. Sez. 1, Sentenza numero 15768 del 2004 , va ricordato che l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti integra un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116, comma secondo, cod. proc. civ. che, ovviamente, quando la richiesta è di tipo simmetrico e rivolta ad entrambe le parti, un tale comportamento risulta neutro ove le medesime abbiano osservato lo stesso contegno positivo o negativo ma non quando una abbia lealmente eseguito la richiesta e l'altra no che, in tali casi, il giudice ove ritenga di utilizzare la documentazione fornita dalla parte che abbia lealmente cooperato dando riscontro alla richiesta, deve anche spiegare come abbia valutato il comportamento negativo dell'altra, a pena di difetto di motivazione, rilevabile avanti a questa Corte che, anche a tale proposito, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte territoriale diversamente composta, al riguardo per dar luogo al un riesame dei fatti, alla luce sia del principio sopra menzionato in materia di famiglia di fatto del coniuge divorziato sia in materia di asimmetrica inottemperanza dell'ordine di esibizione dato dal giudice In tema di prova in ordine alla capacità reddito-patrimoniale dei coniugi nei giudizi di separazione e divorzio, ove il giudice abbia chiesto ad entrambe le parti l'esibizione della documentazione relativa ai rapporti bancari da ciascuna intrattenuti, ed una sola di essi abbia ottemperato alla richiesta fornendo materia per gli accertamenti giudiziali, il giudice che di essi abbia fatto uso ha l'obbligo di motivare in ordine al significato del comportamento omissivo della parte inottemperante, costituendo l'asimmetria comportamentale ed informativa un comportamento da cui desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116, comma secondo, cod. proc. civ. che, pertanto, il ricorso deve essere accolto in parte qua, assorbite le doglianze residue, con rinvio alla Corte a quo per un nuovo esame del caso, condotto alla stregua dei menzionati principi che, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. numero 198 del 2003, deve disporsi che siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione. Dispone che, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. numero 198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.