Tribunale contro Cassazione: cambio di direzione e via ai percorsi terapeutici per genitori troppo litigiosi

Il Tribunale di Roma, consapevole del diverso orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto una violazione della libertà personale la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità da seguire in coppia, ha comunque onerato le parti di proseguire il percorso terapeutico di coppia intrapreso in ragione del superiore interesse del minore ad avere una serena ed equilibrata crescita e al concorrente diritto alla bi - genitorialità.

E’ quanto affermato dal Tribunale di Roma, con pronuncia del 13 novembre 2015. Il fatto. Il fatto, brevemente riassunto in sentenza come situazione caratterizzata da un'altissima conflittualità dei coniugi, dovrebbe essere quello, purtroppo, più o meno ricorrente nelle separazioni giudiziali in cui i genitori, troppo litigiosi, forse troppo presi da se stessi, sono poco attenti all'interesse dei figli e si complicano inutilmente la vita da soli. Nel caso di specie, in particolare, i genitori avevano smesso di interloquire direttamente tra loro e avevano affidato alla figlia minore l'ingrato compito di messaggera, situazione a cui l'ordinanza presidenziale aveva tentato di porre rimedio onerando la coppia ad intraprendere un percorso di sostegno della genitorialità sotto la direzione e il monitoraggio dei Servizi Sociali. Percorso che, per un motivo e per l'altro, al momento della sentenza non era ancora concluso e che il Collegio, non ritenendo patologica la disfunzione della coppia, ha onerato di proseguire, affidando nel contempo la minore ad entrambi i genitori. Il significato dell'onere e la libertà personale in pratica un po' di buon senso E altruismo . Per la concreta tutela dei figli. Benché la Cassazione di Luglio 2015 n. 13506 abbia ritenuto che la prescrizione del percorso psicoterapeutico a sostegno della genitorialità esuli dai poteri del giudice investito della controversia sull'affidamento dei minori, anche qualora la terapia venga disposta con la finalità del superamento di una condizione di immaturità della coppia, e che l'onere, benché non imponga un vero e proprio obbligo a carico delle parti, confligge con l'articolo 32 della Costituzione, il Tribunale di Roma è stato di tutt'altro avviso. Il Tribunale, infatti, nel pronunciarsi ha considerato e fatto confluire nella sentenza gli assunti e i principi cardine della bi - genitorialità espressi nella novella del 2006 e del significato di onere. Più precisamente, il Collegio ha ritenuto che il percorso terapeutico prescritto non può tradursi in una violazione della libertà personale poiché quanto disposto è, anzitutto, un onere e come tale non integra un obbligo per la parte, ma, più correttamente, costituisce una facoltà condizionata ad un adempimento. Ovvero, con l'onere si condiziona, senza imporre obblighi, il soddisfacimento dell'interesse del singolo ad un suo determinato comportamento e il mancato rispetto, proprio perché non integra un obbligo, non è personalmente sanzionato, né è suscettibile di esecuzione coattiva. Nel caso di specie, infatti, il mancato rispetto della terapia e/o dell'onere potrà tutt'al più avere degli effetti sul regime di affido applicabile. Quindi, addizionando tale prospettiva ai principi ispiratori della novella del 2006, ovvero alla tutela dell'interesse superiore dei figli, alla bi genitorialità e al principio recepito e più volte espresso dalla Cassazione per cui l'esclusione della pari responsabilità genitoriale deve avere quale causa diretta una patologia nel rapporto tra il genitore e il figlio e non la mera conflittualità dei coniugi, ed essendo la prescrizione terapeutica l'unico strumento disposizione dal Giudice per garantire quanto anzi detto, il Tribunale ha escluso che la terapia imposta per il raggiungimento della pienezza dei poteri paritetici genitoriali e per il superamento della conflittualità, volta a creare le condizioni di una crescita serena ed equilibrata della prole, possa essere considerata una violazione della libertà personale del genitore essa sarà tutt'al più una condizione, o meglio, una facoltà posta nell'interesse dello stesso onerato per il superamento della conflittualità e di tutto ciò che, necessariamente, ne consegue .soprattutto nell'interesse dei figli.

Tribunale di Roma, sez. I Civile, sentenza 13 novembre 2015 Presidente Mangano – Relatore Galterio Motivi della decisione 1. Non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. La elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione, iniziata anteriormente alla pendenza della lite e comunque protrattasi, su autorizzazione del Presidente che ha pronunciato all'udienza del 5.12.2012 la relativa ordinanza, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere in relazione al matrimonio celebrato fra le parti il giorno 18 settembre 1988, la intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi. 2. Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso della figlia minore Al., nata in data 1.9.2000, disposto con l'ordinanza presidenziale, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art. 337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame. Invero pur essendo stata riscontrata dal G.I. un'elevatissima conflittualità tra le parti tale da aver indotto il padre, sin dal suo allontanamento dalla casa coniugale risalente al maggio 2011, ad interloquire direttamente con la figlia cui comunicava senza alcuna forma di dialogo con la moglie i giorni infrasettimanali in cui la avrebbe tenuta con sé, conflittualità che ha determinato la modifica, con l'eliminazione di ogni spazio di discrezionalità, dell'ordinanza presidenziale essendosi stabiliti con l'ordinanza ex art. 709 ult. comma c.p.c. pronunciata in data 30.1.2014 dettagliatamente i giorni e gli orari dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario e al contempo prescrivendosi un percorso di sostegno alla genitorialità ad entrambe le parti sotto la direzione ed il monitoraggio dei Servizi Sociali, non sussistono elementi all'esito dell'espletata istruttoria che consentano di ritenere che la patologica disfunzione della coppia genitoriale abbia ricadute negative sulla minore né che la condotta del padre costituisca ostacolo, così come dedotto dalla resistente nelle memorie 183 c.p.c. a fondamento della richiesta di affido monogenitoriale, all'affido condiviso. Ancorché l'attuazione della prescrizione terapeutica nei confronti della coppia genitoriale fosse stato posta dal G.I. con la menzionate ordinanza quale condizione di imprescindibile valutazione in ordine al definitivo regime di affido applicabile, questo Collegio non dispone di risultanze effettive al riguardo atteso che i Servizi Sociali incaricati hanno comunicato, dopo ripetuti solleciti malgrado fosse stata posta in evidenza la delicatezza e l'urgenza del caso, di aver attivato molto tardivamente il percorso ancora rimasto, a quanto è dato verificare dall'ultima relazione pervenuta cfr. nota del VII Municipio in data 11.5.2015 , ai colloqui individuali con le parti e che sul punto manca un contraddittorio effettivo avendo il ricorrente ritualmente depositato la propria comparsa conclusionale ed invece la resistente depositato in via telematica in data 30.10.2015, ovverosia nei termini della memoria di replica ex art. 190 c.p.c., un atto denominato Comparsa conclusionale riferito a tutt'altro giudizio concernente un'opposizione a decreto ingiuntivo fra parti del tutto diverse. Sulla base di tali risultanze deve pertanto confermarsi l'affido condiviso della minore nonché la sua collocazione presso la madre, ed essere contestualmente riformulato l'onere a carico di entrambe le parti di sottoposizione al percorso di sostegno della genitorialità, della cui prosecuzione dovrà occuparsi il Servizio Sociale già incaricato. Pur consapevole del diverso orientamento della Corte Suprema, quale espresso nella recente sentenza numero 13506/2015, non ritiene questo Collegio che il disposto percorso terapeutico possa tradursi in una violazione della libertà personale delle parti. E ciò sia perché trattasi di un onere, ovverosia di una facoltà che essendo condizionata ad un adempimento non è mai, essendo prevista nell'interesse dello stesso soggetto onerato, obbligatoria tanto è vero che è priva di conseguenze sanzionatorie personali nel caso in cui rimanga inattuata, ricadendone semmai gli effetti sul regime di affido applicabile, sia perché è insuscettibile di esecuzione coattiva trattandosi esclusivamente della condizione posta dal giudice per il raggiungimento della pienezza dei paritetici poteri genitoriali nei confronti dei figli introdotta dalla novella 54/2006, sia perché trattasi dello strumento attraverso il quale si pongono le condizioni per una crescita il più possibile equilibrata e serena della prole in ragione della tutela del superiore interesse del minore che il giudice della famiglia è chiamato in prima istanza a salvaguardare. E' proprio in ragione di tale immanente principio che il giudice, ove si consideri che la conflittualità genitoriale non può di per sé costituire ostacolo, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, all'adozione del modello prioritario di affido vuoi perché si svuoterebbe la previsione normativa del suo significato essendo il conflitto la ricorrente condizione della coppia richiedente in via giudiziaria il mutamento di status, vuoi perché l'esclusione della pari responsabilità genitoriale, in quanto finalizzata a tutelare il superiore interesse della prole, deve avere quale causa diretta una patologia nel rapporto tra il genitore escluso dall'affido ed il figlio, ovverosia l'incapacità del primo ad entrare in relazione diretta con il minore, e non già all'interno della coppia, la prescrizione terapeutica si traduce necessariamente nell'unico strumento disponibile da parte del giudice per il superamento della conflittualità tra i due genitori affinché possa essere garantita l'equilibrata crescita del minore, nel rispetto del concorrente diritto alla bi - genitorialità in capo a quest'ultimo. E dal momento che nel caso di specie non ha potuto trovare piena attuazione per le ragioni sopra esposte la prescrizione preventivamente impartita dal G. I., quale corretta condizione per il riconoscimento definitivo dell'affido condiviso inizialmente accordato, deve necessariamente concludersi per la sua riformulazione, intesa come prosecuzione della terapia già iniziata, nei confronti della coppia genitoriale nel verdetto finale. Quanto ai tempi di permanenza di Al. presso il padre si rinvia a quanto indicato, a conferma dell'ordinanza in data 30.1.2015, in dispositivo. 3. Giusto il disposto dell'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale sita in Roma, via , condotta in locazione dall'INPS al canone di Euro 160 mensili, deve essere assegnata alla resistente, quale genitore collocatario della figlia Al. 4. Gli aspetti economici della controversia si incentrano invece sulla domanda formulata dalla moglie volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento e di un contributo dell'altro genitore al mantenimento della minore essendo pacifico che il primogenito Fr., maggiorenne, debba considerarsi economicamente autonomo avendo costituito un proprio nucleo familiare residente in abitazione diversa dalla casa familiare con la compagna, dalla quale ha peraltro avuto da poco un figlio. In ordine alla prima richiesta occorre rilevare che per l'insorgenza del diritto al mantenimento oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente , è necessario anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, laddove il termine di raffronto è costituito dal tenore di vita goduto in costanza dell'unione matrimoniale, in secondo luogo che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed in ultimo che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presenti anche le condizioni del coniuge beneficiario, con onere della prova integralmente a carico, trattandosi del fatto costitutivo della pretesa, del coniuge richiedente l'assegno. Dalle acquisite risultanze istruttorie risulta che il ricorrente, dipendente statale con qualifica di autista, ha quale unica fonte di reddito la retribuzione allo stato ammontante a circa Euro 1.630 mensili calcolata su 12 mensilità cfr. Certificazione Unica 2015 , con conseguente sensibile riduzione rispetto al salario accertato con l'ordinanza presidenziale sulla base del CUD 2012 che attestava un reddito mensile netto di circa Euro 1.900 mensili, che abita in un appartamento in locazione per il quale corrisponde attualmente un canone di Euro 800 mensili, sebbene non sia stato chiarito il motivo che lo ha indotto nel febbraio 2013 a cambiare la casa locata in limine litis, il cui contratto con scadenza all'aprile 2016 prevedeva il minor canone di Euro 600 mensili, e dunque legittimando una presunzione di maggiori sopravvenute disponibilità economiche di fatto magari a seguito della convivenza con l'attuale compagna, che è gravato dalla cessione del quinto dello stipendio comportante una rata mensile di Euro 237 mensili, la cui durata cesserà al giugno 2016 come si evince dal contratto stipulato in data 9.6.2006 con la Pl. S.p.A. comportante la restituzione dell'importo in 120 rate cfr. i documenti nnumero 14 e 52 , senza che possa invece tenersi in alcun conto il finanziamento di Euro 20.000, comportante una rata di Euro 192 mensili contratto nel 2013 con l'Unumero cfr. documenti nnumero 36 e 53 posto che non vi è prova della necessità del prestito e dunque alla destinazione della somma alle esigenze della famiglia. Per quanto concerne la resistente, va rilevato che carente risulta la documentazione da costei fornita a dimostrazione dei redditi percepiti. La signora Va., dipendente della Mi. s.r.l., ancorchè posta in CIG dal gennaio 2012, data prima della quale percepiva un compenso annuo di circa Euro 17.000 lordi cfr. CUD 2012 , ha da allora percepito un compenso di circa 14.000 Euro lordi, che appaiono essere rimasti immutati anche nel successivo anno 2013 cfr. Modello 730/2013 e CUD 2014 , mentre per l'anno seguente la dichiarazione fiscale è all'evidenza carente essendosi la ricorrente limitata a produrre la sola Certificazione Unica 2015 resa dalla Mi., e non anche quella presentata dall'INPS, attestante un reddito complessivo annuo di Euro 9.800 lordi, ancorché il regime di risulti confermato sulla base dello stesso accordo del 2.7.2015 tra la società e l'Assessorato del Lavoro depositato dalla resistente all'udienza del 9.7.2015. Dovendosi pertanto presumere che costei continui a percepire quantomeno la somma dei 14.000 incassata negli anni precedenti, pari a circa Euro 1.000 mensili e che nel frattempo possa aver reperito attività lavorative alternative, in tal senso deponendo il bonifico di Euro 5.999 proveniente da tutt'altro soggetto figurante sul suo c/c presso il di Roma in data 20.5.2015. Pertanto, anche tenuto conto della spesa sostenuta dalla Va. per l'affitto della casa coniugale, pari ad Euro 160 mensili deve escludersi un'effettiva disparità di condizioni economiche tra le parti, con conseguente rigetto della domanda svolta da costei per il riconoscimento di un assegno di mantenimento, pur restando ferma per il passato l'ordinanza presidenziale in ragione dei maggiori redditi percepiti in precedenza dal marito. 5. In ordine al mantenimento della figlia Al., mantenimento che il padre vorrebbe contenere nella somma di Euro 250 mensili ed invece la madre richiede nella misura di Euro 400 mensili, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze della figlia, ormai quindicenne con conseguente aumento delle spese correnti per il suo abbigliamento e per il tempo libero in ragione della maggiore autonomia acquisita con la crescita, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in Euro 350 mensili a far data dalla domanda giudiziale il contributo a carico del padre. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. A carico di entrambi i coniugi vanno infine poste, in ragione del 50% cadauno, le spese straordinarie per la figlia di natura medico sanitaria spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia , scolastica iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza , sportiva attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica e ludica o parascolastica corsi di lingua o attività artistiche musica, disegno, pittura , corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto , da concordarsi preventivamente ad eccezione delle spese obbligatorie o caratterizzate da urgenza libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto . Rientrano, per contro, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli , le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico - farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco . La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede 1 dichiara la separazione personale tra CO.MA. e VA.SA., i quali hanno contratto matrimonio in 18 settembre 1988 e per l'effetto dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988, atto 1420, parte 2, serie A02 2 affida la figlia minore Al. ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé 3 dispone che la minore sia collocata presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Roma, via 4 dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia minore, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità due pomeriggi infrasettimanali nei giorni del martedì e del giovedì dalle ore 15 fino alle ore 20, a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera, un periodo di 3 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, per metà delle festività scolastiche natalizie comprendenti ad anni alterni i giorni di Natale o capodanno, ad anni alterni per il periodo delle vacanze pasquali 5 onera le parti di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità già intrapreso sotto la direzione ed il monitoraggio dei competenti Servizi Sociali 6 rigetta la domanda di mantenimento svolta da parte resistente nei confronti di parte ricorrente, ferma per il passato l'ordinanza presidenziale 7 determina in Euro 350,00 il contributo mensile dovuto dal ricorrente per il mantenimento della figlia Al., da corrispondere alla resistente presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT 8 dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia 9 dichiara le spese di lite integralmente compensate fra le parti.