Il “prezzo” del godimento della casa familiare

Nel determinare la misura dell'assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell'altro coniuge o dei figli, il giudice deve tener presente che il godimento della casa coniugale costituisce un valore economico.

Con l'ordinanza n. 25420, depositata il 17 dicembre 2015, la Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento in tema di assegno di mantenimento di figli e coniuge a seguito di separazione. Il fatto. La Corte d'appello di Salerno accoglieva parzialmente le richieste di una donna che, a seguito della pronuncia con la quale veniva dichiarata la separazione personale dal coniuge, adiva la corte di merito per vedersi accogliere la modifica delle condizioni. L'impugnazione proposta dalla donna veniva, però, accolta solo nella parte relativa alle spese processuali e, pertanto, la stessa proponeva ricorso per cassazione con riguardo, in particolare, al proprio assegno di mantenimento ed a quello della figlia. Adeguamento dell' assegno di mantenimento per il figlio non costituisce ius novorum. I Giudici di legittimità, dopo aver chiarito che processualmente è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, precisano che nel giudizio di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole possono essere adottati d'ufficio e, pertanto, in materia di assegno di mantenimento per il figlio, poichè si verte in tema di conservazione del contenuto reale del credito fatto valere con la domanda originaria, deve ammettersi la possibilità, per il genitore istante, di chiedere un adeguamento del relativo ammontare, alla stregua della svalutazione monetaria o del sopravvento di altre circostanze, verificatesi nelle more del giudizio, in particolare relative alle mutate condizioni economiche dell'obbligato ovvero alle accresciute esigenze del figlio. Ne deriva, quindi, che la proposizione, in primo grado o in appello, di simili istanze o eccezioni non ricade sotto il divieto di ius novorum , né con riguardo al giudizio di primo grado, né con riguardo al giudizio di appello. Il valore economico del godimento della casa familiare. Gli Ermellini cassano la sentenza impugnata anche in relazione alla circostanza che la corte di merito, nel determinare la misura del contributo di mantenimento della donna affidataria prevalente della figlia minore, disoccupata e non occupante la casa coniugale , aveva anche omesso di valutare il valore economico della casa coniugale rimasta nella disponibilità del marito, contrastando con l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico – corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile – del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli. Pertanto, nel determinare la misura dell'assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi, il giudice deve considerare, quale posta passiva, le maggiori spese del coniuge non assegnatario e, comunque, in ogni caso, deve tendere a garantire l'equilibrio economico valutando prioritariamente l'esclusivo interesse dei figli, ove presenti.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 24 novembre – 17 dicembre 2015, numero 25420 Presidente Ragonesi – Relatore Genovese Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Con sentenza in data 17 luglio 2014, la Corte d'Appello di Salerno ha parzialmente accolto l'appello così rettamente qualificato il giudizio rubricato come procedimento di modifica delle condizioni di separazione ex articolo 708 e ss c.p.c. proposto dalla sig.ra M.T. contro la pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore che, rigettate le reciproche richieste di addebito, ha dichiarato la separazione personale tra la medesima ed il sig. B.M., impartendo i provvedimenti relativi alla regolamentazione del diritto di visita della minore Aurora, al suo affidamento, alla determinazione del contributo economico in favore della minore e del coniuge, compensando le spese di lite. Secondo la Corte territoriale, la sentenza di primo grado meritava censura solo nella parte relativa alla mancata previsione della disciplina delle spese straordinarie poste a carico di entrambi i coniugi al 50% , con il rigetto di ogni altra richiesta della T., condannata al pagamento di 2/3 delle spese del grado. Avverso la decisione della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione sig.ra M.T., con atto notificato il 22 settembre 2014, sulla base di quattro motivi, con i quali si duole della violazione dei principi e delle norme in tema di a addebito della separazione b assegno di mantenimento di figlia e coniuge c regolamento delle spese processuali, liquidate in misura abnorme. Il M. ha svolto difese con controricorso. Il ricorso appare manifestamente fondato con riferimento ai motivi secondo e terzo, assorbito il quarto, e respinto il primo. Quanto a quest'ultimo, infatti, la motivazione della Corte territoriale in ordine alla esclusione degli addebiti reciprocamente imputati appare immune da vizi motivazionali e di violazione di legge, risolvendosi il mezzo in una richiesta di riesame e valutazione delle prove ammesse, espletate e valutate con esito conforme nei due gradi di merito. Sotto questo specifico profilo, con riferimento alle sentenze come quella oggetto del presente giudizio pubblicate oltre il termine di trenta giorni successivo all'entrata in vigore della legge numero 134 del 2012 che ha convertito il DL numero 83 del 2012 , per le quali è stato dettato un diverso tenore della previsione processuale al di là delle formulazioni recate dal ricorso sostanzialmente invocata ossia, l'articolo 360 numero 5 c.p.c. , le censure si infrangono sull' interpretazione così chiarita dalle SU civili nella Sentenza numero 8053 del 2014 la riformulazione dell'articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., disposta dall'articolo 54 del d. l. 22 giugno 2012, numero 83, cony. in legge 7 agosto 2012, numero 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Il secondo ed il terzo mezzo, invece, appaiono manifestamente fondati a il secondo riguardante la misura dell'assegno di mantenimento dell'unica figlia in quanto la motivazione addotta dalla Corte ossia, che si tratta di domanda nuova in appello contrasta il consolidato orientamento di questa Corte a cominciare da Sez. 1, Sentenza numero 1589 del 1984 secondo cui Ogniqualvolta si tratta di determinare l'assegno di mantenimento di un coniuge a carico dell'altro, al giudice di secondo grado è consentito di adeguare al variato potere di acquisto della moneta l'assegno fissato dal primo giudice, per il mantenimento del coniuge e della prole, non implicando ciò l'esame di una domanda nuova in grado di appello, ma di una pretesa già compresa nell'istanza di corresponsione di quanto dovuto per l'indicato titolo , poi ulteriormente definitosi Sez. 1, Sentenza numero 6312 del 1999 con la precisazione che Nel giudizio di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d'ufficio. e, specificamente chiariti Cass. Sez. 1, Sentenza numero 10119 del 2006 con il principio a cui pare doveroso dare continuità e secondo cui In materia di assegno di mantenimento per il figlio, poiché si verte in tema di conservazione del contenuto reale del credito fatto valere con la domanda originaria, deve ammettersi la possibilità, per il genitore istante, di chiedere un adeguamento del relativo ammontare, alla stregua della svalutazione monetaria o del sopravvento di altre circostanze, verificatesi nelle more del giudizio, in particolare relative alle mutate condizioni economiche dell'obbligato ovvero alle accresciute esigenze del figlio. Ne deriva che la proposizione, in primo grado o in appello, di simili istanze o eccezioni non ricade sotto il divieto di ius novorum , né con riguardo al giudizio di primo grado articolo 183, quarto comma, cod. proc. civ. , né con riguardo al giudizio di appello articolo 345, primo comma, cod. proc. civ. . . b il terzo riguardante la misura del contributo di mantenimento del coniuge, affidatario prevalente della minore, non occupata e non occupante la casa coniugale in quanto la motivazione addotta dalla Corte omette del tutto di valutare il valore economico della casa coniugale rimasta in disponibilità del resistente, in contrasto con l'orientamento di questa Corte Sez. 1, Sentenza numero 4203 del 2006 secondo cui In tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico - corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli. . In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi degli artt. 380-bis e 375 numero 5 c.p.c., apparendo il ricorso manifestamente fondato. . Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche dalle parti dell'odierno giudizio che, pertanto, il 2° e 3° mezzo del ricorso devono essere accolti con assorbimento del 4° , respinto il primo conumero la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, che dovrà nuovamente decidere della controversia, in relazione ai motivi accolti, facendo applicazione dei principi sopra enunciati che, ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. numero 198 del 2003, va disposto che siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, assorbito il quarto e respinto il primo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione. Dispone che, ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. numero 198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.