Legge sulla continuità affettiva. Chi deve convocare il Tribunale, a pena di nullità?

L’art. 5, comma 1, l. n. 184/1983, modificata dalla l. n. 173/2015, opera esclusivamente nell’ipotesi in cui il minore versi in una situazione di affidamento familiare, non operando, invece, nel caso di affidamento del minore al Comune o ai Servizi Sociali, con collocamento protettivo in ambiente comunitario e non familiare.

Questo quanto affermato dalla IX Sezione del Tribunale di Milano con l’ordinanza emessa in data 26 novembre 2015 in ordine all’interpretazione del novellato art. 5, primo comma, della L. 184/1983 di recente modificato dalla L. 173/2015. Il testo della norma. La nuova formulazione dell’art. 5, comma primo, L. 184/1983 prevede l’obbligo per il giudice, a pena di nullità, di convocare l’affidatario o l’eventuale famiglia affidataria, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato con facoltà per essi di presentare memorie scritte nell’interesse del minore. Tempus regit actum. Dopo aver qualificato la norma giuridica come norma a carattere processuale e averne affermato l’’applicabilità nel processo in base al principio secondo il quale l’atto processuale sarebbe soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, il giudice procede a verificare se, nel caso concreto, sussista un obbligo di convocare il Comune, ente affidatario, nonché la Comunità, ente collocatario. Insussistenza di un legame affettivo”. La IX Sezione del Tribunale di Milano giunge ad escludere l’obbligo di convocare il Comune o la Comunità nel caso in cui vi sia un affidamento all’ente ovvero un collocamento in ambiente comunitario e non familiare. Infatti, in entrambi i casi, il Tribunale applica una limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. ma non instaura alcun legame affettivo tra l’ente e il minore, legame che, al contrario, si viene a creare nel caso di affidamento familiare o collocamento familiare. La ratio della nuova legge. Una siffatta interpretazione è conforme alla ratio della nuova legge sulla continuità affettiva preservare il diritto alla continuità affettiva dei bambini in affido familiare, sancendo anche una sorta di preferenza nel caso di procedimento adottivo in favore delle famiglie che hanno instaurato col minore un legame significativo affettivo.

Tribunale di Milano, sez. IX Civile, ordinanza 26 novembre 2015 Giudice Buffone Fatto e diritto Il figlio delle parti, ., nato a il 2010, è affetto da un disturbo ., con ad . Sin dalla separazione giudiziale per provvedimento del collegio giudicante , il minore è collocato in struttura di carattere assistenziale e protettivo . . , struttura terapeutico-riabilitativa, a carattere comunitario. La madre chiede che il minore resti collocato in Comunità. Nel corso del procedimento, esattamente in data 13 novembre 2015, è entrata in vigore la legge 173 del 19 ottobre 2015. La novella, per quanto qui interessa, ha modifica l’art. 5 della legge 4 maggio 1983 n. 184 prevedendo, al comma I secondo periodo l’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore . Si tratta di una norma a carattere processuale e, in difetto di un regime transitorio ad hoc, deve stimarsi applicabile all’odierno processo tempus regit actum . Occorre verificare, dunque, se nel caso di specie, sussista l’obbligo di sentire il Comune di Milano, attuale ente affidatario, nonché la Comunità, attuale ente collocatario. A parere di questo giudice, la norma non trova applicazione nel caso di specie. La finalità dell’intera normativa, introdotta dalla legge 173 del 2015, è quella di preservare il diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare sancendo, in tal direzione, anche una sorta di preferenza nel caso di procedimento adottivo, in favore delle famiglie che hanno instaurato con il fanciullo un legame significativo affettivo. Ne consegue che la norma sulla partecipazione dell’affidatario o del collocatario, di cui al menzionato art. 5, opera esclusivamente nell’ipotesi in cui si possa discorrere del citato legame affettivo”, circostanza da non potersi intravedere nel caso di misure meramente giuridiche come l’affidamento all’ente che è, come noto, non un affido in senso tecnico giuridico bensì una limitazione ex art. 333 c.c. in particolare, nel caso di affidamento al Comune o ai Servizi Sociali, il tribunale applica una limitazione della responsabilità genitoriale ma non instaura un legame affettivo tra l’ente e il minore. Stesso dicasi per il collocamento protettivo in ambiente comunitario e non familiare anche in questo caso, si assiste ad una misura ex art. 333 c.c. che non obbliga il giudice alla convocazione dei responsabili della Comunità, posto che, pure in questa ipotesi, non si è creato uno di quei legami affettivi con una famiglia affidataria/collocataria che merita riconoscimento e protezione, anche sul piano processuale. In conclusione, la norma di cui all’art. 5 l. 184 del 1983, come modificata dalla l. 173 del 2015, trova applicazione solo nel caso in cui il minore versi in una situazione di affidamento familiare ex art. 4 l. 184 del 1983 quanto è confermato anche dai nuovi commi 5-bis – 5-quater, della medesima legge 184 cit. . Un argomento di conferma si trae dall’art. 5 comma III della legge 184 del 1983 che estende le norme dell’articolato quindi pure l’art. 5 comma I anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato norma di estensione che opera solo in quanto le norme siano compatibili . Si stima non compatibile il nuovo periodo introdotto dalla l. 173 del 2015 – limitatamente all’affidamento familiare – in caso di affidamento all’ente con collocamento comunitario. Vi è peraltro che nel caso di specie, la madre non ha presentato istanza per il collocamento del minore presso di lei dunque, gli interessi in gioco, allo stato, sono convergenti collocamento comunitario . Né, allo stato, questo giudice stima sussistenti i presupposti per una diversa soluzione ex officio, nell’interesse preminente del minore. In ogni caso, e in ultimo, comunque l’ente affidatario ha partecipato al giudizio con sua relazione depositata in data 26 ottobre 2015, su richiesta di questo Tribunale, trasmessa a seguito della udienza del 16 giugno 2015. Per Questi Motivi Fissa l’udienza in data . gennaio 2015, ore per la precisazione delle conclusioni.