Tra moglie e marito… Il vademecum degli Ermellini sulla separazione tra coniugi

Con la pronuncia in commento, il Supremo Collegio è tornato ad occuparsi di separazione personale,e particolarmente di addebito, assegno di mantenimento alla prole e assegnazione della casa coniugale.

Se ne è occupata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24473/15, depositata il 2 dicembre. Il caso. Nell’ambito di un procedimento di separazione personale, la Corte d’appello territoriale, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado, revocava la dichiarazione di addebito ad entrambi i coniugi e disponeva un assegno per la moglie, confermando l’assegnazione della casa coniugale a quest’ultima – affidataria e convivente con i figli – e il contributo al mantenimento dei figli. Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione il marito resiste la moglie con controricorso. Né moglie, né marito hanno adeguatamente illustrato l’intollerabilità della convivenza. Con riferimento all’addebito alla moglie, gli Ermellini hanno chiarito che le doglianze del ricorrente, che sottolineano una sostanziale difformità dall’apprezzamento dei fatti e delle prove condotto dal giudice a quo rispetto a quello preteso dallo stesso ricorrente, non indicano il nesso di causalità che avrebbe comportato l’intollerabilità della convivenza. Quanto all’addebito al marito, poi, i Giudici di Piazza Cavour ritengono pacifica l’esistenza dello schiaffo alla moglie, ma, pur riconoscendo il carattere riprovevole del comportamento dell’uomo - che, certamente, costituisce violazione degli obblighi matrimoniali -, anche in tal caso non rinvengono indicazioni specifiche sul rapporto tra tale comportamento e l’intollerabilità della convivenza. La Corte ha implicitamente tenuto conto del mantenimento delle figlie di primo. Quanto al mantenimento delle figlie di primo letto, secondo il Palazzaccio la Corte ne ha tenuto implicitamente conto, valutando che tale profilo non era idoneo ad incidere sul tenore di vita pregresso della famiglia, nonché sulla notevole disparità economica tra le parti. Casa coniugale al genitore affidatario nell’interesse della prole. Quanto alla casa coniugale, avendo lo stesso ricorrente riconosciuto che essa era finalizzata alla tutela della prole e dell’interesse di quest’ultima a permanere nell’ambiente domestico, secondo il Supremo Collego è corretta la valutazione del giudice a quo , che ne ha tenuto conto nel rigettare la domanda della madre di porre a carico del marito le spese di manutenzione dell’immobile adibito ad abitazione familiare, suggerendo al riguardo un accordo tra i coniugi. Per tutti questi motivi, la Corte ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 20 ottobre – 2 dicembre 2015, n. 24473 Presidente/Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento di separazione personale tra T.M. e C.U., la Corte d'appello di Venezia, con sentenza depositata in data 1511212011, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, revoca la dichiarazione di addebito ad entrambi i coniugi e dispone un assegno per la moglie conferma l'assegnazione della casa coniugale alla stessa, essendo stata affidataria dei figli ed ancor oggi convivente con essi, nonché il contributo al mantenimento di questi, Ricorre per cassazione il marito. Resiste con controricorso la moglie, che pure propone ricorso incidentale e deposita memoria difensiva. Per ragioni sistematiche wanno esaminati il primo motivo del ricorso principale e l'unico incidentale, attinenti ai rispettivi addebiti. Quanto all'addebito alla moglie, il ricorrenti, lame ta in sostanza una difformità dell'apprezzamento de' atti e delle prove cond , dal giudice a quo rispetto a quello preteso dallo stesso ricorrente - comunque il ricorrente stesso fornisce indicazioni sul nesso di causalità che avrebbe comportato l'intollerabilità della convivenza. Quanto all'addebito al marito, è pacifica l'esistenza dello schiaffo alla moglie. Si tratta sicuramente di un comportamento riprovevole che costituisce violazione degli obblighi matrimoniali, ma anche in tal caso non si danno indicazioni specifiche sul rapporto tra tale comportamento e l'intollerabilità della convivenza. La ricorrente incidentale amenta altresi che non siano state ammesse prove che avrebbero indicato un comportamento del marito , variamente ripetuto, offensivo e riprovevole nei suoi confronti. Va precisato peraltro che la ricorrente stessa non riporta, ai sensi dell'art. 369 cpc, in ricorso, il contenuto dei capi di prova né allega al ricorso stesso l'atto processuale nel cui ambito i capi di prova erano stati dedotti. Nella memoria aggiuntiva si fa riferimento ad ulteriori circostanze e documentazione che, all'evidenza, questa Corte non può prendere in considerazione. Quanto al secondo motivo del ricorso principale, relativo all'entità dell'assegno di mantenimento alla moglie, ai fini della ricostruzione del tenore di vita familiare, la circostanza degli aiuti effettuati dalla nonna riguardava, secondo le stesse dichiarazioni del ricorrente, profili marginali corsi di tennis e cavallo dei figli che, all'evidenza, non potevano incidere sull'intero menage familiare. Quanto al mantenimento delle figlie di primo letto, è da ritenere che la Corte d'appello ne abbia tenuto implicitamente conto, valutando che anche tale profilo non era idoneo ad incidere sul tenore di vita pregresso della famiglia, nonché sulla notevole disparità economica fra le parti. Quanto alla casa coniugale, di cui al terzo e al quinto motivo, lo stesso ricorrente riconosce che essa è finalizzata alla tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico. L'assegnazione stessa è effettuata di regola a favore del genitore convivente con i figli al riguardo il ricorrente non è in grado di proporre argomentazioni alternative rispetto al preminente interesse dei figli stessi , può bensì avere incidenza sull'importo dell'assegno, Va tuttavia precisato che il giudice a quo ne è ben consapevole, rigettando la domanda della madre di porre a carico del marito le spese di manutenzione dell'immobile adibito ad abitazione familiare, suggerendo al riguardo un accordo fra i coniugi. Quanto al quarto motivo, la Corte d'appello chiarisce che l'attribuzione alla moglie dell'assegno di mantenimento richiesto va comunque correlata alla possibilità e al dovere a arte sua di integrarlo con lavori quali quello di guida turistica ovviamente se tale lavoro in futuro non si limitasse ad essere saltuario, il merito potrebbe chiedere una modifica dell'importo o eventualmente un esonero dall'assegno. Vanno pertanto rigettati entrambi i ricorsi Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta ricorsi compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.