Papà si disintossica e cambia vita: adottabile comunque la figlia minore

Apprezzabili i progressi compiuti dal genitore. Essi però sono solo parziali, e non sufficienti a garantire il benessere psico-fisico della bambina. Rilevante, in questa ottica, anche il fatto che l’uomo sia stato arrestato.

Lui, ex tossicodipendente, prova a cambiare vita, ad essere finalmente padre. Ma il tentativo, pur apprezzabile, è tardivo e soprattutto non completo. Restano numerose, difatti, le carenze come genitore. Di conseguenza, unica soluzione per salvaguardare il benessere della figlia è l’adozione Cassazione, sentenza n. 24446/2015, Sezione Prima Civile, depositata oggi . Genitori. Drammatiche le condizioni della bambina alla nascita viene registrata la presenza di metadone ed oppiacei nelle urine . Ciò si spiega facilmente i due genitori sono tossicodipendenti. Contesto familiare davvero precario, quindi. Così viene ufficializzata la adottabilità della minore. Quella è considerata dai giudici del Tribunale l’unica strada percorribile, soprattutto perché la madre non ha dimostrato di voler cambiare stile di vita e di disintossicarsi , mentre il padre, privo di lavoro e di abitazione, pur avendo mostrato di voler cambiare vita, non è in grado di occuparsi dei figli . E il quadro tracciato in primo grado viene condiviso anche in Appello. Lì, peraltro, viene registrato un ulteriore importante dato l’uomo è stato arrestato nell’ambito di un’indagine relativa a un traffico internazionale di stupefacenti . Ciò minimizza i passi avanti compiuti dall’uomo egli ha dato prova di essere cambiato e di essere determinato a prendersi cura della figlia , ma non è risultato concretamente in grado di svolgere il suo ruolo di genitore . E in questa ottica la condizione di detenzione non è irrilevante, poiché essa consente di valutare l’uomo come non idoneo al recupero effettivo del ruolo genitoriale, da ritenere irreversibilmente compromesso . Figlia. Unico riferimento per i giudici di merito è la bambina. Ella è affetta anche da problemi cardiologici e renali , e, viene sottolineato, non può tollerare soluzioni aleatorie e temporanee, ma ha bisogno urgente e definitivo di stabilità e di sicurezza . Proprio ragionando in questa ottica, come detto, viste le difficoltà del padre, l’ adozione è stata considerata la soluzione migliore per la figlia. E questa prospettiva è ritenuta corretta, e quindi condivisa, dai giudici della Cassazione. In sostanza, nonostante il cambiamento di vita dell’uomo, è evidente comunque la sua inadeguatezza a fronteggiare le attuali e non più procrastinabili esigenze, anche di salute, della figlia minore . Rilevante, a questo proposito, anche la condizione di detenuto dell’uomo ciò non gli ha consentito, difatti, di mettere concretamente alla prova nel rapporto con la figlia il suo mutato stile di vita . Così, a fronte di una situazione durevole incompatibile con l’esercizio della funzione genitoriale , unica soluzione per salvaguardare il benessere psico-fisico della bambina è l’ adottabilità .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 29 settembre – 1 dicembre 2015, n. 24446 Presidente Di Palma – Relatore Acierno Svolgimento del processo e motivi della decisione La Corte d'Appello dell'Aquila, confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato lo stato di adottabilità di G.G. sulla base delle seguenti considerazioni In fatto è risultato che la bambina era nata con presenza di metadone ed oppiacei nelle urine ed era stata subito affidata ai servizi sociali con prescrizione di collocamento in casa famiglia ed in seguito il 4 febbraio 2013 presso idonea coppia. La madre non aveva mostrato di voler cambiare stile di vita e di disintossicarsi ed il padre, privo di lavoro e di abitazione, pur avendo dimostrato di voler cambiare vita non era in grado di occuparsi dei propri figli. Su queste basi il Tribunale per i minorenni aveva dichiarato, lo stato di adottabilità. Il G. aveva proposto appello evidenziando di aver cambiato vita, di essersi disintossicato, di aver trovato un lavoro e di godere di un'abitazione dignitosa. Poiché lavorava non poteva occuparsi a tempo pieno della nipote ma alle esigenze quotidiane poteva provvedere la nonna materna. La Corte D'Appello aveva stabilito un nuovo periodo di osservazione ripristinando per tale periodo i rapporti tra il padre e Ginevra. Successivamente veniva segnalato che il G. era stato arrestato nell'ambito di un'indagine relativa a traffico internazionale di stupefacenti. All'esito del giudizio la Corte territoriale ha evidenziato, in primo luogo, la palese inadeguatezza genitoriale della madre la quale non aveva interrotto la tossicodipendenza e non si era mai presa realmente cura dei suoi figli. Per quanto riguarda il padre, egli, pur avendo dato prova di essere cambiato e di essere determinato a prendersi cura della figlia non è risultato concretamente in grado di svolgere il suo ruolo di genitore mentre la minore, affetta anche da problemi cardiologici e renali non può tollerare soluzioni aleatorie e temporanee ma ha bisogno urgente e definitivo di stabilità e sicurezza, prevedendosi in mancanza un irreparabile pregiudizio a suo carico. Pertanto l'impegno dell'appellante peraltro condizionato dalla condizione di detenzione non può dirsi idoneo al recupero effettivo del ruolo genitoriale da ritenersi irreversibilmente compromesso. Infine deve rilevarsi l'assoluta mancanza di parenti in grado di occuparsi della minore. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il G Vi è controricorso del curatore speciale della minore G.G Nel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della 1. n. 184 del 1983 per non avere la Corte d'Appello considerato il forte legame affettivo stabilito dal ricorrente con la figlia minore anche nello stato di detenzione. In particolare non è stato considerato il radicale mutamento nella condotta di vita intrapreso dal ricorrente, la collaborazione con l'autorità giudiziaria, la continuatività di rapporti epistolari e telefonici con i figli, la disponibilità dei parenti a prendersi cura di Ginevra fino alla fine del periodo di detenzione. La condizione attuale del ricorrente non è riconducibile al'abbandono morale e materiale della figlia ma dell'impossibilità oggettiva ad occuparsi quotidianamente di lei. Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 1 della l. n. 149 del 2001 per non avere la Corte d'Appello considerato che nulla è stato fatto da parte delle autorità pubbliche per sostenere il ricorrente nel recupero del rapporto con i figli. Inoltre è stato trascurato che la nonna materna che già si occupa dell'altra figlia V. G. potrebbe seguire anche la piccola Ginevra. Deve sottolinearsi che il Tribunale per i minorenni ha ritenuto il G. meritevole di colloqui visivi e telefonici con gli altri figli. I due motivi di ricorso possono essere valutati congiuntamente in quanto logicamente connessi. Deve preliminarmente dichiararsi inammissibile ex art. 369 cod. proc. civ. la produzione documentale di parte ricorrente depositata in data d'udienza. Nel merito delle censure deve rilevarsi che la Corte d'Appello non ha trascurato il cambiamento di vita del ricorrente, sottolineandone tuttavia l'insufficienza e l'inadeguatezza rispetto alle attuali e non più procrastinabili esigenze anche di salute della figlia minore, nata nel 2012 e sostanzialmente dalla nascita priva di rapporti significativi e continuativi con il padre, il quale non ha potuto mettere concretamente alla prova nel rapporto con la figlia il suo mutato stile di vita perché è stato arrestato e si trova in stato di detenzione. Coerentemente con questo quadro di assenza effettiva di rapporti continuativi e con una prognosi non positiva in ordine al loro instaurarsi e consolidarsi la Corte ha concluso per l'adottabilità della minore, sottolineando come nessun altro parente abbia dimostrato in concreto l'esistenza di una relazione adeguata o almeno il tentativo effettivo di realizzarsi mediante incontri presso la struttura di accoglienza o la famiglia affidataria. Le deduzioni contrarie del ricorrente sono del tutto prive di specificità a fronte dell'accertamento compiuto dalla Corte d'Appello così come risulta dalla sentenza impugnata. Anche il profilo del mancato sostegno da parte delle pubbliche istituzioni non è coerente con la ratio decidendi contenuta nella pronuncia impugnata. La ragione della valutazione dell'abbandono risiede sull'oggettiva esistenza di una situazione durevole incompatibile con l'esercizio della funzione genitoriale, in mancanza di alcun supporto e sul rilievo della riconducibilità di tale condizione alla condotta ed alla volontà del ricorrente e non a circostanze obiettive ed estranee alle sue scelte. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le attuali condizioni del ricorrente e la natura del giudizio inducono alla compensazione integrale delle spese processuali del presente procedimento. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali del presente procedimento. In caso di diffusione omettere le generalità.