Genitori improponibili, figli minori abbandonati: solo il più piccolo ai nonni paterni

Per il ragazzo più grande è stata confermata l’adottabilità. Decisiva la scoperta che lui non è figlio biologico del padre. Nessuna possibile pretesa da parte degli oramai ex nonni, che però possono ottenere l’affidamento del nipote più piccolo. Secondario il richiamo alla rottura del rapporto tra i due fratelli.

Genitori improponibili e prole abbandonata. Prima opzione possibile è affidare i ragazzi ai nonni paterni. Ma tale soluzione è praticabile solo per il figlio più piccolo. Perché l’altro, il fratello più grande, non è figlio biologico dell’uomo che lui aveva sempre considerato come padre, e non ha, quindi, legami con gli oramai ex nonni. Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 23979/15 depositata oggi Adottabilità. Lunga, complessa, delicata vicenda, che coinvolge una famiglia dagli equilibri davvero precari. Parte debole, come accade spesso, i figli. Loro si ritrovano ‘vittime’ inconsapevoli di due genitori inadeguati. Moglie e marito, difatti, presentano patologie di carattere mentale e stato di tossicodipendenza . E a fronte di questo quadro, viene decisa la adottabilità dei due ragazzi. Proteste da parte dei nonni paterni, che vogliono prendersi cura dei nipoti. Richiesta respinta in appello. Ciò alla luce di un dato nuovo assai significativo il ragazzo più grande non è figlio biologico del padre ufficiale. Di conseguenza, viene meno anche il legame – non quello affettivo, sia chiaro – tra i nonni e il minore. E per chiudere il cerchio i Giudici di secondo grado ritengono legittimo escludere anche l’affidamento del nipote più piccolo ai nonni. Ciò per evitarne la traumatica separazione dal fratello più grande. Nonni. Ribaltata completamente ora in Cassazione la visione tracciata in appello. Anche se le aspettative dei due nonni vengono soddisfatte solo a metà Possibile l’ affidamento del ragazzo più piccolo all’anziana coppia, soprattutto tenendo presente la disponibilità manifestata a prendersene cura . E in questa ottica, contrariamente a quanto valutato in secondo grado, è positiva la condotta dei nonni, che hanno mostrato attaccamento e affetto anche nei confronti di un bambino – il fratello più grande – di cui avevano motivo di dubitare fosse loro nipote emerge, in maniera chiara, una forte carica di generosità e di affettività , nonché un’ apprezzabile capacità di relazionarsi con i minori . Per quanto riguarda l’altro ragazzo, invece, è confermato lo stato di adottabilità . Inutili le obiezioni mosse dagli ex nonni, i quali avevano puntato su un concetto di famiglia svincolato dallo ius sanguinis e sui rapporti significativi col minore.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 ottobre – 24 novembre 2015, n. 23979 Presidente Forte – Relatore Valitutti Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16.5.2012, il Tribunale per i Minorenni di Cata nia dichiarava lo stato di adottabilità dei minori M.M.M. e M.V. M. in conseguenza della ritenuta sussi stenza di una situazione di abbandono dei medesimi, ai sensi degli artt. 8 e 15 della I. n. 184 del 1983. 2. Avverso tale decisione proponevano impugnazione i nonni paterni V.N. M. e Rita C II gravame veniva, pe raltro, rigettato dalla Corte di appello di Catania con sentenza depo sitata il 27.5.2013. 3. I coniugi M. proponevano, pertanto, ricorso per cassazione, che veniva, invece, accolto da questa Corte con sentenza n. 11758/2014, con la quale la decisione impugnata veniva cassata con rinvio alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione. 4. II giudizio, riassunto da V.N. M. e R.C. ai sensi dell'art. 392 c.p.c., si concludeva con la decisione della Corte di Appello di Catania n. 1393/2014, depositata il 28.10.2014 e notificata il 13.11.2014. 4.1. Con tale pronuncia il giudice di seconde cure riteneva, anzitut to, che gli appellanti fossero sforniti di legittimazione ali, impugna zione della dichiarazione dello stato di adottabilità di M.M.M., in considerazione del fatto sopravvenuto alla pronuncia di questa Corte n. 11758/2014, costituito dalla sentenza n. 288/2014 resa dal Tribunale di Catania e passata in cosa giudicata che ha definitivamente accertato che il minore M. non è figlio di M. I. e, quindi, non è nipote degli appellanti. 4.2. La Corte territoriale escludeva, poi, l'idoneità dei nonni in considerazione del loro comportamento leggero tenuto nei con fronti del fratello M., consistito nell'avere sottovalutato il sospet to che il medesimo non fosse loro nipote a prendersi cura dell'altro minore M.V. M Per di più, l'affidamento di quest'ultimo ai nonni avrebbe provocato, a parere dei giudice di rinvio, un forte trauma al medesimo, comportando la separazione dal fratello unilaterale al quale il minore era fortemente legato. 4.3. II giudice di rinvio confermava, di conseguenza, la sussistenza dello stato di abbandono di entrambi i minori, già affermato dal giu dice di prime cure. 5. Per la cassazione della sentenza n. 1393/2014 hanno proposto, quindi, ricorso V.N. M. e R.C. nei con fronti dell'avv. C.Z., nella qualità di tutore provvisorio dei minori, di I. M. e di A.L. T., genitori dei minori, nonché dei Procuratore Generale presso la Corte di ap pello di Catania, affidato a tre motivi. 6. L'avv. Z., nella qualità, ha replicato con controricorso. Considerato in diritto 1. Con il primo e secondo motivo di ricorso che, per la loro evi dente connessione, vanno esaminati congiuntamente V.N. M. e Rita C. denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8, 12 e 15 della l. n. 184 del 1983, 2 e 30 Cost., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. 1.1. Avrebbe errato la Corte di Appello nel ritenere che il minore M.V. M. si trovasse in una situazione di abbandono materiale e morale, tale da legittimare la dichiarazione dello stato di adottabilità, ai sensi degli artt. 8 e 15 della l. n. 184 dei 1983.11 giu dice di rinvio non avrebbe, invero, accertato la sussistenza, in con creto, dei presupposti di cui all'art. 15, co. 1, lett. b della legge suindicata come statuito dalla sentenza di questa Corte n. 11758/2014 . 1.2. La Corte di Appello di Catania si sarebbe limitata, invero, a mo tivare la conferma del rigetto dei reclamo proposto dai nonni, in re lazione al piccolo M., facendo riferimento esclusivamente al fat to nuovo, costituito dalla sentenza n. 288/2014 del Tribunale di Ca tania passata in cosa giudicata che ha definitivamente accertato che il minore M.M.M. non è figlio di M. I. e, quindi, non è nipote degli appellanti -, nonché al pregresso comportamento leggero tenuto dai coniugi M.-C. nei confronti di M., consistito nell'avere sottovalutato Il sospetto che il mede simo non fosse loro nipote, senza prevedere che il bambino avreb be subito il trauma del distacco dalla famiglia di origine. 1.3. La motivazione dell'impugnata sentenza si paleserebbe, peral tro, dei tutto inidonea ad individuare l'esatta portata normativa della nozione di situazione di abbandono dei minore, di cui è menzione nell'art. 8 della I. n. 184 dei 1983, anche nella parte in cui ha anco rato l'accertamento di tale situazione all'ulteriore considerazione che l'affidamento di M. ai nonni paterni avrebbe comportato il di stacco dei medesimo dal fratello unilaterale M., al quale il minore è profondamente legato. La necessità del rispetto della fratria non potrebbe, per contro, determinare la dichiarazione di adottabilità dei piccolo M., con l'ingiusto sacrificio in assenza di una reale si tuazione di abbandono morale e materiale dei medesimo, stante la dichiarata disponibilità dei nonni a prendersi cura di lui -del suo di ritto a vivere nella famiglia naturale e di esservi educato, istruito e mantenuto art. 30 Cost. , con palese violazione anche dei principio di solidarietà espresso dail'art. 2 Cost. 2. Le censure sono fondate. 2.1. In via pregiudiziale, va ritenuta l'ammissibilità del ricorso pro posto dai coniugi M.-C., della quale la resistente avv. Z. ha dubitato, deducendo che i ricorrenti non avrebbero specificato i profili di violazione e falsa applicazione di legge denun ciati, i quali, peraltro, sottenderebbero un non censurato vizio di motivazione, ai sensi dell'art, 360, co. 1, n. 5 c.p.c. 2.1.1. Va rilevato, al riguardo, che i primi due motivi di ricorso, seb bene rubricati soltanto come violazione di legge arti. 1,8, 12 I. 184 dei 1983, 2 29 e 30 Cost. , in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., contengono effettivamente anche censure all'impianto moti vazionale della sentenza di appello, sotto il profilo dell'omessa con siderazione dei fatto controverso costituito dallo stato di abbandono di entrambi i fratelli M. e M. M., in relazione all'idoneità dei nonni quanto meno per M. a prendersi cura di loro, censu re rientranti nel disposto dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., nella for mulazione di cui all'art. 54 della I. n. 134 del 2012 applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis . 2.1.2. E tuttavia, va osservato al riguardo che questa Corte ha più volte statuito che, In materia di ricorso per cassazione, la configura zione formale della rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la qualificazione dei vizio denunciato, poiché è solo l'esposizione delle ragioni di diritto dell'impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura cfr. Cass. 7882/2006, relativa proprio al caso ricorrente nella specie in cui, a fronte dell'evocazione, nella rubrica dei motivo di gravame, dell'art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione di nor me, il contenuto della contestazione concerneva anche la incongrui tà della motivazione Cass. 7981/2007 5848/2012 14026/2012 1370/2013 19882/2013 . 2.1.3. Se ne deve inferire che, nel caso concreto, non Incide sull'ammissibilità dei ricorso la considerazione che le censure propo ste dai ricorrenti che, sotto il profilo della violazione e falsa appli cazione di legge si palesano sufficientemente specifiche, con riferi mento alla mancata individuazione, da parte della Corte di Appello, dell'esatta portata normativa della nozione di situazione di abban dono del minore ex art. 8 della I. n. 184 del 1983 debbano essere valutate, alla luce dell'esposizione delle ragioni dell' impugnazione contenuta nell'illustrazione dei due motivi, anche sub specie del vi zio di motivazione. L'eccezione di inammissibilità del ricorso, propo sta dalla resistente, deve essere, pertanto, rigettata. 2.2. Premesso quanto precede, va rilevato che l'impugnata decisio ne n. 1393/2014 è stata emessa a seguito di cassazione con rinvio della precedente sentenza di appello, disposta da questa Corte con la pronuncia n. 11758/2014, con la quale si è ribadito il principio già affermato in altre pronunce di legittimità cfr. Cass. 18563/2012 28230/2013 ~ secondo cui la prioritaria esigenza per il figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, alla stregua del legame naturale oggetto di tutela ai sensi deli'art. 1 della I. n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità ai fini del perseguimento dei suo superiore interesse. Questa Corte, ha di conseguenza cassato la sentenza di secondo grado con la quale, In ragione di patologie di carattere mentale e dello stato di tossicodipendenza dei genitori biologici, si era erro neamente dichiarato lo stato di adottabilità dei figli, omettendo di valutare l'idoneità dei nonni paterni a provvedere all'assistenza ed alla cura dei nipoti, in violazione dei diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, sancito dagli artt. 1, co. 1, l. n. 184 del 1983 e 315 bis, co, 2, c.c. 2.3. La successiva decisione n. 1393/2014, emessa dalla Corte di Appello di Catania in sede di rinvio, ha preso le mosse dalla conside razione del fatto sopravvenuto alla pronuncia di questa Corte n. 1.1758/2014, costituito dalla sentenza n. 288/2014 resa dal Tribu nale di Catania nelle more dei giudizio di cassazione, e passata in cosa giudicata che ha definitivamente accertato, su ricorso di un curatore speciale nominato dal Tribunale, che il minore M. non è figlio di M. I La Corte territoriale ne ha tratto una duplice conseguenza. 2.3.1. Per quanto concerne il minore M. M., gli odierni ri correnti, in quanto non sono più nonni del bambino, non sarebbero legittimati, a parere dei giudice di rinvio, a prendersi cura del mede simo, e non avrebbero, quindi, una posizione giuridica nel presente giudizio, per un verso, idonea ad escludere lo stato di abbandono dei minore, per altro verso, legittimante una loro opposizione alla declaratoria dello stato di adottabilità artt. 15, co. 3 e 17, co. 1 del la I. n. 184 del 1983 . Dal disposto degli arti. 8, co. 1, 10, co. 2 e 12, co. 4, 15 e 17 della I. n. 184 del 1983 si evince, infatti, che tale situazione legittimante spetta ai soli parenti , per tali dovendo in tendersi, ai sensi dell'art. 74 c.c., soltanto coloro che sono legati da un vincolo che deriva dalla loro discendenza da uno stesso stipite. 2.3.2. Per quanto concerne, invece, il piccolo M. M., la Corte di Appello esclusa l'idoneità, accertata anche dalla pronuncia n. 11758/2014, dei genitori a prendersi cura del medesimo, in quanto entrambi tossicodipendenti e portatori di patologie psichia triche, dal comportamento irresponsabile, talora illegale e grave mente pregiudizievole per i minori sentenza di appello, p. 3 ha fondato il giudizio di inidoneità anche dei nonni su due ordini di con siderazioni 1 affidare M. ai nonni paterni significherebbe non essendo questi ultimi parenti anche di M. disporne fa separa zione dal fratello, evenienza ritenuta altamente traumatica per il minore 2 la pregressa condotta dei nonni, che avrebbero con leg gerezza inglobato M. nella loro famiglia , costituirebbe un elemento di valutazione negativa sulla loro capacità di premettere alla soddisfazione dei propri interessi le esigenze reali di un mino re loro andato . 2.4. Orbene, tale motivazione dell'impugnata sentenza evidenzia con chiarezza l'omessa considerazione, da parte della Corte di Ap pello, dei fatto storico costituito dalla manifestata disponibilità dei nonni paterni a prendersi cura del piccolo M. e dalla necessità, affermata dalla sentenza n. 11758/2014 di questa Corte, di operare un approfondito accertamento circa I' idoneità dei medesimi a svol gere un ruolo sostitutivo di quello genitoriale nella cura e nell'educazione dei bambino. La succitata decisione sottolineava, invero, la necessità di un particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità ai fini dei perseguimento del superiore interesse del minore, cui non può, di certo, considerarsi estranea la presenza di nonni disponibili a prendersi cura del medesimo. Costoro rientra no, infatti, nel novero dei soggetti parenti entro il quarto grado . che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore art. 12 della I. n. 184 del 1983 che la stessa legge prende in consi derazione ai fini del giudizio circa lo stato di abbandono dei minore, come si evince dall'art. 8, co. 1, della legge succitata, laddove fa riferimento all'esistenza di parenti tenuti a provvedere all'assistenza morale e materiale del minore in mancanza, o per l'inidoneità, dei genitori. 2.5. La sentenza di appello n. 1393/2014, resa in sede di rinvio, si pone, peraltro, in contrasto anche con il principio generale, più volte statuito da questa Corte, secondo cui il diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia di origine incontra i suoi limiti solo nel caso in cui questa non sia in grado di prestare, in via non transito ria, le cure necessarie, nè di assicurare l'obbligo di mantenere, edu care ed istruire la prole, con conseguente configurabilità dello stato di abbandono. 2.5.1. II diritto dei minore a crescere ed essere educato nella pro pria famiglia d'origine comporta, invero, che il ricorso alla dichiara zione di adottabilità sia praticabile solo come soluzione estrema , quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l'esigenza dell'acquisto o dei recupero di uno stabile ed adeguato contesto fa miliare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso. Per tanto, soltanto nell'ipotesi in cui, a prescindere dagli intendimenti dei genitori e dei parenti, la vita da loro offerta a quest'ultimo risulti inadatta al suo normale sviluppo psico-fisico, ricorre la situazione di abbandono ai sensi dell'art. 8 della I. n. 184 dei 1983, e la rescissio ne del legame familiare è l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio Cass. 881/2015 6137/2015 . 2.5.2. In tal senso si è, del resto, espressa anche la Corte Europea dei diritti dell'Uomo CEDU , la quale ha più volte evidenziato che, in via di principio, le misure che conducono alla rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia debbono essere applicate solo in circo stanze eccezionali, ossia solo nei casi in cui i genitori o gli stretti congiunti si siano dimostrati particolarmente indegni, o quando siano giustificate da un'esigenza primaria che riguarda l'interesse superiore dei minore cfr. CEDU, 21.10.2008, C 19537/03, Cleme no e altri c. Italia 10.1.2008, C 35991104, Kearns c. Francia 16.7.2015, C 9056/14, Akinnibosun c. Italia . 2.6. Tanto premesso in via di principio, va rilevato che, per quanto concerne il minore M.V. M., l'impugnata sentenza come dianzi detto si fonda anzitutto sulla considerazione della leggerezza addebitabile ai nonni, per avere 'inglobato nella fami glia anche M., sottovalutando il sospetto che il medesimo non fosse loro nipote, e senza prevedere che il bambino avrebbe subito il trauma dei distacco dalla famiglia di origine. 2.6.1. Tale condotta imprudente dei coniugi M.-C. stando a quanto asserito dalla Corte di Appello p. 3 deriverebbe dal fatto che, sebbene la madre dei minore avesse affermato che II riconoscimento di M. da parte del figlio degli odierni ricorrenti I. M. sarebbe stato operato dal medesimo solo per le pressioni ricevute in tal senso dai suoi genitori, questi ultimi non avrebbero dato peso a tali affermazioni della donna e non avrebbero neppure ritirato i risultati dell'esame del DNA del preteso nipote, ancorchè fatto eseguire per loro stessa iniziativa, atteso il legame affettivo che si era instaurato con il minore . 2.6.2. Ebbene, non può revocarsi in dubbio che le dimostrazioni di attaccamento e di affetto, poste in essere dai predetti coniugi in un lungo arco di tempo nei confronti di un bambino dei quale pure avevano motivo di dubitare fosse loro nipote, non possono che evi denziare ben al contrario di quanto ha ritenuto, in modo del tutto apodittico, incongruo ed incoerente la Corte di Appello di Catania una forte carica di generosità e di affettività in capo ai medesimi, nonché un'apprezzabile capacità di relazionarsi con i minori. Tale rilievo, dunque, lungi dal tradursi in un elemento negativo nella va lutazione circa l'idoneità dei ricorrenti a prendersi cura dei piccolo M., è per contro un dato fattuale dei quale la Corte territo riale avrebbe dovuto tenere conto e porre nel giusto rilievo, ai fini di una prognosi positiva dei giudizio relativo a detta idoneità. 2.6.3. La motivazione dell'impugnata sentenza non contiene, per contro, riferimento alcuno ala capacità in concreto anche alla stregua dei disposti accertamenti peritali dei nonni paterni a prendersi cura del minore, in palese contrasto con il principio di diritto sancito da questa Corte, nella sentenza n. 1175812014, nella quale si richiedeva al giudice di rinvio un rigoroso e specifico accertamen to sul punto. Ne consegue che, già sotto tale profilo, la decisione di appello deve essere riformata. 2.7. Ma la sentenza in esame si palesa non condivisibile anche per quanto concerne l'affermazione secondo ia quale la separazione tra i due fratelli allo stato entrambi collocati presso una famiglia affida taria che conseguirebbe all'affidamento di M. ai nonni, che non sono legittimati ad opporsi, come in prosieguo si dirà, anche allo stato di adottabilità di M. comporterebbe un grave trauma per il minore. Per Il che siffatta considerazione non potrebbe che rafforzare la conclusione, cui è pervenuta la Corte territoriale, dell'indispensabilità di provvedere all'adozione dei medesimo. Tale assunto dei giudice di appello è, difatti, erroneo per un duplice ordine di ragioni. 2.7.1. Sotto un primo profilo, è evidente, infatti, che lo stato di ab bandono dei piccolo M. è stato sancito dalla sentenza impugna ta non già in ragione della mancanza di cure ad opera della famiglia di origine atteso che è pacifica la ribadita e seria disponibilità dei f nonni a prendersi cura del medesimo, quali figure sostitutive dei genitori, il che già può valere ad integrare, se concretamente accer tata e verificata, il presupposto giuridico per escludere la situazione di abbandono ai sensi dell'art. 8 della I. n. 184 dei 1983 e, quindi, la dichiarazione di adottabilità ma per l'esigenza di non separare il minore dal fratello M., individuandosi, in tal modo, un presuppo sto giuridico non previsto dalla norma suindicata. Potrebbe, difatti, costituire situazione di abbandono solo la disponibilità non reale manifestata da un congiunto, fra quelli previsti dalla legge come accade qualora le condizioni e le limitazioni apposte alla solo for malmente enunciata disponibilità valgano, in sostanza, a negarla ed a renderla meramente apparente, come tale inadeguata ed insuffi ciente ad evitare la dichiarazione di adottabilità cfr., con riferimento una fattispecie sostanzialmente identica alla presente, Cass. 15861/2014 . 2.7.2. Sotto un diverso profilo, poi, concernente l’omessa considerazione del fatto storico concernente l’effettivo abbandono del minore, è, altresì, mancata anche un’indagine approfondita – se del caso anche mediante una c.t.u. specialistica – circa le ricadute sul piano psicologico che tale evenienza la separazione del fratello potrebbe avere sul piccolo M., poste a raffronto con quelle che potrebbero, in ipotesi, derivare dal suo sradicamento anche da quella parte della sua famiglia di origine costituita dai nonni paterni. La sentenza di secondo grado non tiene, inoltre, in alcun conto – nell’ottica del mantenimento dell’affido congiunto dei due fratelli – dei diversi strumenti che la legge offre per consentire il rispetto di tale esigenza. 2.8. Per tutte le ragioni esposte, le censure relative allo stato di adottabilità del minore M. V. M., vannno, pertanto, accolte. 3. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi quanto al minore Ma. M. M., in relazione al quale i ricorrenti chiedono, del pari, revocarsi lo stato di adottabilità. Deve ritenersi, infatti, corretta l’affermazione della Corte di appello, secondo la quale i medesimi non sono legitimati a far valere, nell’ambito del presente giudizio, il loro diritto a daare assistenza morale e materiale a Ma. M. M., essendo risultato che il medesimo non è loro nipote. Di conseguenza, i coniugi M.-C. sono, del pari, sforniti della legittimazione ad opporsi alla dichiarazione dello stato di adottabilità del suddetto minore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, comma 1, 15, comma 3 e 17, comma 1, l. n. 184/1983, che attribuisce tale legittimazione solo al pubblico ministero, al curatore speciale, ed ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore. 3.1. Con riferimento a tale specifica disciplina del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, i ricorrenti hanno, peraltro, sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 10 della I. n. 184 del 1983, in relazione agli arti. 2 e 29 Cost., nella parte in cui tali disposizioni contengono al fini del giudizio in ordine allo stato di adottabilità del minore esclusiva mente il riferimento al soggetti legati da vincoli parentali con il mi nore medesimo, senza attribuire rilievo alcuno a rapporti stabili e duratori del minore con persone estranee alla famiglia, come è, in vece, previsto dall'art. 44 della stessa legge per l’adozione in casi particolari . Sul piano della fondatezza della questione, gli istanti rilevano, infatti, che l'evoluzione giurisprudenziale e normativa veri ficatasi in relazione al concetto di famiglia avrebbe posto in evi denza un nuovo concetto di comunità familiare, svincolato dalla ius sanguinis e dal richiamo all'art. 74 c.c., dovendo, pertanto, darsi risalto ai rapporti significativi dell'adulto con il minore, anche al di fuori dei legame familiare in senso stretto. La rilevanza della questione nel caso concreto sarebbe, dipoi, conclamata dalla impossibilità per i coniugi M.-C. di ottenere altrimenti, stante il suesposto dettato legislativo, il riconoscimento dei 'rapporti signifi cativi innegabili tra M. ed i `nonni cadutati' in ragione dei pregresso vincolo affettivo . 3.1.1. La questione è da ritenersi inammissibile per manifesta in fondatezza, ai sensi dell'art. 23 della I. cost. n. 87 del 1953. La giurisprudenza costituzionale è, invero, assolutamente consolida ta nel senso di escludere l'ammissibilità di questioni di costituzionali tà che si traducano in un intervento della Corte di tipo additivo o manipolativo, fondato su di una soluzione del problema non a rima obbligata , essendovi altre possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, sì che la chiesta pronuncia verrebbe a collidere con le scelte già adottate dal legislatore secondo criteri di ragionevolezza, o con quelle che il medesimo legislatore potrà adottare in futuro, nell'esercizio della sua discrezionalità politica cfr., ex plurimis, C. Cost. 382/2004 273/2005 395/2006 393/2007 113/2012 126/2015 . 3.1.2. Orbene, nel caso di specie, come dianzi detto, l'opposizione dei ricorrenti allo stato di adottabilità di M.M.M. non costituisce la via obbligata al fine di ottenere l'affidamento dei me desimo unitamente a quello dei fratello unilaterale M.V. M La separazione dei due fratelli mediante l'affidamento di uno di essi ad una coppia costituita da persone legate da rapporti di parentela solo al medesimo, e non anche all'altro fratello, della cui legittimità anche sul piano costituzionale I ricorrenti dubitano, ben può essere, invero, perseguita mediante gli altri istituti previsti dalla legge in materia di assistenza e di affidamento dei minori. 3.1.3. D'altro canto, la scelta legislativa di considerare, ai fini dell'esclusione della condizione di abbandono dei minore, la presen za dei soli parenti e fondata su di una opzione discrezionale ispira ta a criteri di ragionevolezza, ossia quella di considerare rilevanti, ai fini di escludere lo stato di abbandono dei minore, i soli legami di sangue e la presumibile vicinanza dei congiunti al medesimo. Tanto più che la legge n. 184 del 1983 ha cura di evidenziare che il rap porto di parentela rileva nella misura in cui si tratti di parenti tenu ti a provvedere all'assistenza morale e materiale del minore art 8 , o che abbiano rapporti significativi con Il minore artt. 10, co. 2 e 12, co. 4 . In tal senso, questa Corte ha affermato che, in tema di adozione, la valutazione della situazione di abbandono del mino re, prescritta dall'art. 8 della 1. n. 184 del 1983 ai fini della dichiara zione dello stato di adottabilità, deve estendersi ai parenti fino al quarto grado, i quali, in virtù di un principio generale introdotto dal la stessa legge n. 184 cit., sono tenuti, qualora i genitori non vi provvedano, a prestare assistenza al minore e ad adempiere agli obblighi educativi, la cui inottemperanza conduce allo scioglimento di ogni vincolo dei minore anche nel loro confronti Cass. 16796/2009 . Per contro, i soggetti estranei alla famiglia hanno facoltà di proporre l'ordinaria domanda per l'adozione del minore, ai sensi dell'art. 7 della 1. 184 del 1983, o di avvalersi degli altri istituti previsti dalla legge e, solo nel caso in cui, il minore medesimo sia orfano dei geni tori sicchè anche con riferimento a tale forma di adozione è ragio nevolmente preferito il rapporto di sangue l'adozione e consentita a persone unite al minore da preesistente rapporto stabile e dura turo . 3.2. Per tutte le ragioni esposte, dunque, la censura va rigettata. 4. L'accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, accertando sulla base di specifici e con creti elementi di giudizio l'idoneità dei nonni V.N. M. e Rita C. ad assicurare al minore M.V. M. la dovuta assistenza morale e materiale. A tal fine, il giudi ce di rinvio farà applicazione dei seguenti principi di diritto il diritto dei minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'ori gine comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia pra ticabile solo come soluzione estrema , per cui, soltanto nell'ipotesi in cui, a prescindere dagli intendimenti dei genitori e dei parenti, ed in particolare dei nonni, la vita da loro offerta a quest'ultimo risulti inadatta al suo normale sviluppo psico-fisico, ricorre la situazione di abbandono ai sensi dell'art. 8 della I. n. 184 del 1983 la ribadita e seria disponibilità dei nonni a prendersi cura dei minore, quali figure sostitutive dei genitori, può valere ad integrare, se concretamente accertata e verificata, il presupposto giuridico per escludere la situa zione di abbandono al sensi dell'art. 8 della I. n. 184 del 1983 e, quindi, la dichiarazione di adottabilità dei medesimo, mentre non rileva, di per se, l'esigenza di non separare i fratelli minori, non con cretando detta esigenza un presupposto giuridico previsto dalla norma suindicata . 5. II giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spe se dei presente giudizio di legittimità. Non si applica il D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, per essere il processo esente dal versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, e rigetta il terzo cas sa l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Dispone che, in caso di diffusione dei presente provvedimento, debba essere omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.