Divorzio ufficiale, lui chiede un contributo all’ex moglie. Ma la nuova convivenza lo punisce...

Illegittima la domanda dell’uomo, che puntava ad ottenere un corposo assegno mensile dalla vecchia consorte. Lui richiama la propria precaria posizione economica, a fronte delle maggiori disponibilità della donna. Ma la sua convivenza con una nuova compagna, caratterizzata anche dall’acquisto di una casa in comunione, rende ogni pretesa inaccettabile.

Addio definitivo tra moglie e marito. E lui volta subito pagina va a vivere con una nuova compagna, e assieme a lei compra anche una casa. Tutto ciò rende non plausibile la richiesta dell’uomo, finalizzata ad ottenere un assegno divorzile dalla ex consorte. Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 23411/15 depositata oggi Assegno. Prima la separazione , poi la cessazione degli effetti civili del matrimonio . Si dividono ufficialmente le strade dei due coniugi, oramai ex. Ma sono lunghi gli strascichi a livello economico Non a caso, la vicenda viene esaminata in Tribunale, due volte in appello e due volte in Cassazione nodo gordiano è la richiesta dell’uomo di ottenere dalla moglie un assegno divorzile di 750 euro mensili alla luce della sproporzione reddituale esistente a favore della donna. Teoricamente i conteggi e il confronto tra le disponibilità dei due ex coniugi danno ragione all’uomo. Ma bisogna anche tener conto della convivenza stabile dell’uomo con un’altra donna . Per completare il quadro, poi, va considerato che l’uomo, assieme alla nuova compagna, sta anche provvedendo al pagamento di un mutuo, acceso per l’acquisto di una casa in comunione . Tale dato è decisivo. Esso, spiegano i Giudici, rende secondaria la sperequazione dei redditi tra gli ex coniugi. Irrilevante, quindi, l’elemento messo sul tavolo dall’uomo, cioè la inadeguatezza dei mezzi a sua disposizione, confrontati col tenore di vita avuto in costanza di matrimonio . Tutto ciò conduce i Giudici del Palazzaccio a confermare la decisione assunta in appello niente assegno divorzile a favore dell’uomo.

Corte di cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 23 settembre – 16 novembre 2015, n. 23411 Presidente Ragonesi – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che in data 15 giugno 2015 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.comma che qui si riporta Rilevato che 1. Con sentenza n. 3030/2000 il Tribunale di Firenze ha dichiarato la separazione tra i coniugi M.M. e A. R. e ha inoltre disposto l'affidamento della figlia minore F. alla madre, l'assegnazione della casa coniugale alla M. e l'obbligo a carico del R. di corrispondere la cifra di £ 350.000 al mese quale contributo per il mantenimento della figlia. Con sentenza n. 3118/2006 i1 Tribunale di Firenze ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 13.9.1987 tra le parti e rigettato le domande del R. volte ad ottenere l'affidamento della figlia e l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile a carico della moglie. in relazione a quest'ultima domanda, il Tribunale ha motivato la reiezione basandosi sulla convivenza del R. con la nuova compagna, con cui egli divide le spese e contribuisce al pagamento del mutuo della casa in cui abitano. 2. A. R., che nega di aver instaurato una convivenza more uxorio, ha proposto appello avverso la sentenza chiedendo che la M. gli corrisponda un assegno divorzile di € 750,00 in ragione della sproporzione reddituale esistente a suo sfavore. Con sentenza n. 230/2008 la Corte d'Appello di Firenze ha rigettato la domanda rilevando che l'inadeguatezza dei redditi del coniuge a conservare un tenore di vita pari a quello tenuto in costanza di matrimonio viene in evidenza solo in presenza di situazioni di macroscopica difficoltà economica, che si traducono in difficoltà a un'esistenza dignitosa. 3. R. ha proposto ricorso per cassazione accolto con sentenza n. 18547/2013 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Firenze. La Corte di legittimità ha ribadito che il diritto all'assegno divorzile sussiste nel caso in cui i mezzi del coniuge richiedente siano tali da non poter garantire un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, non essendo invece necessario accertare lo stato di bisogno del richiedente. 4. Riassunta la causa, la Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 211/2014 ha rigettato la richiesta di assegno divorzile e la domanda di restituzione delle spese legali proposte dal R Il giudice del rinvio ha ritenuto che la convivenza stabile del ricorrente con altra donna è risultato un fatto pacifico in tutti i gradi del giudizio e il Tribunale ha correttamente respinto la richiesta di assegno divorzile sulla base di questo rilievo e non delle motivazioni erronee sanzionate dal giudice di legittimità. Inoltre la Corte di appello fiorentina nel respingere la domanda ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il nuovo matrimonio del coniuge divorziato o la convivenza stabile di fatto determina la sospensione dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile, anche laddove ne sussistano i presupposti patrimoniali Cass. sez. 1, n. 17195 del 2011 e n. 3923 del 2012 . 5. R. ricorre per cassazione deducendo a omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nel mancato accertamento dell'asserita convivenza more uxorio del ricorrente b violazione o falsa applicazione dell'art. 5, comma 10 della 1. n. 898/1970 in relazione all'esclusione del diritto all'assegno divorzile a motivo della convivenza di fatto del ricorrente con un'altra donna c violazione o falsa applicazione dell'art. 5, comma 6 della 1. n. 898/1970 in relazione all'accertamento del diritto all'assegno divorzile e quindi alla mancata verifica dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ritenuto che 6. I1 ricorso è inammissibile in quanto verte sulla valutazione delle prove operata dalla Corte distrettuale fiorentina relativamente alla stabile convivenza del ricorrente con Carmela Cona. Valutazioni che peraltro il ricorrente contesta con deduzioni prive di autosufficienza e del tutto contraddittorie rispetto al dato ritenuto inequivocabile dai giudici di merito del pagamento in comune con la Cona di un mutuo, acceso nel 2003 per l'acquisto di una casa in comunione da destinare alla soluzione dei comuni problemi abitativi, insorti per il R. dopo la separazione dalla M Quanto alla sperequazione dei redditi si tratta di un dato recessivo a fronte della accertata convivenza stabile e duratura del ricorrenti con la sua attuale compagna come lo stesso ricorrente riconosce discutendo il secondo motivo di ricorso. 7. Sussistono i presupposti per la discussione della controversia in camera di consiglio e se la Corte condividerà questa relazione per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Corte condivide tale relazione e pertanto ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.