Shopping, cene e viaggi durante il matrimonio. E col divorzio ecco l’assegno per la donna

Confermato l’onere a carico dell’uomo, che deve versare all’ex moglie mille euro ogni mese. Decisiva la valutazione del tenore di vita goduto dalla coppia durante la vita coniugale, e impossibile da mantenere, oggi, dalla donna solo con il proprio reddito.

Shopping a raffica, spese per cene e viaggi piacevoli abitudini per la moglie. E ora l’ex marito deve provvedere a ‘rifornire’ il portafogli della donna, in modo da consentirle di conservare il tenore di vita goduto durante gli anni del matrimonio. Confermato, quindi, l’assegno divorzile a favore della ex consorte. Irrilevante il richiamo, fatto dall’uomo, a una presunta possibilità di carriera per la donna. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza n. 21670/15 depositata oggi Tenore di vita. Parzialmente alleggerito l’onere stabilito a carico dell’uomo dai 3.000 euro stabiliti in sede di separazione personale ai mille euro decisi in Tribunale e confermati in Corte d’appello, e che egli dovrà versare mensilmente all’ex moglie. Secondo l’uomo, però, la valutazione compiuta dai giudici è errata. Sono stati, a suo avviso, trascurati due elementi importanti primo, la possibilità della ex moglie di procurarsi mezzi adeguati per il mantenimento del tenore di vita goduto in pendenza di matrimonio secondo, il peso dei contributi forniti dalla donna al budget familiare e tali da tenere alto il tenore di vita coniugale . Chiaro l’obiettivo dell’uomo vedere ulteriormente ridotto l’ assegno mensile da versare alla ex consorte. Assegno. Ma le obiezioni proposte dinanzi nel contesto della Cassazione si rivelano inutili. Per i Giudici è da confermare la cifra prevista a favore della donna. L’uomo, quindi, dovrà continuare mensilmente a girare alla ex moglie un assegno da mille euro. Non dimostrate, innanzitutto, le presunte ulteriori capacità lavorative della donna, già avanti con l’età e già occupata . Ciò significa che è poco comprensibile il richiamo fatto dall’uomo alla possibilità che l’ex consorte, grazie a una generica capacità di interpretariato , possa migliorare il suo attuale provento da lavoro . Allo stesso tempo, i contributi economici offerti dalla donna al budget familiare , corrispondenti al suo reddito, non le consentono di certo, evidenziano i Giudici, di mantenere il livello di vita coniugale . Per essere chiari, il reddito da lei percepito non consente le spese, veramente consistenti, per il vestiario, per i viaggi e per le cene che mediamente sono state effettuate nel corso del matrimonio . Evidente, comunque, secondo i Giudici, la posizione di debolezza economica della donna. Consequenziale, a suo favore, la conferma dell’ assegno divorzile da mille euro.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile -1, sentenza 18 settembre – 23 ottobre 2105, numero 21670 Presidente Dogliotti – Relatore Genovese Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 17 giugno 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Con sentenza in data 2 ottobre 2013, la Corte d'Appello di Brescia, ha parzialmente accolto l'impugnazione proposta dalla signora C.C. contro la sentenza del Tribunale di Mantova, disponendo che l'ex coniuge, D.G., versi un assegno divorzile di € 1.000,00 mensile, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio. Avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso il sig. G., con atto notificato il 18 settembre 2014, sulla base di due motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di varie norme di legge sostanziale artt. 5, co. 6, della legge numero 898 del 1970, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. nonché vizi motivazionali. Il coniuge ha resistito con controricorso. Il ricorso appare manifestamente infondato, giacché a Con riguardo alla violazione di legge e connessi vizi motivazionali commessa in rapporto alla mancata valutazione dell'impossibilità dell'ex moglie di procurarsi mezzi adeguati per il mantenimento del tenore di vita goduto in pendenza di matrimonio, secondo il principio di diritto già espresso da questa Corte Sez. 1, Sentenza numero 13169 del 2004 e succ. conff., in base al quale in tema di attribuzione dell'assegno di divorzio, di cui all'articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, numero 898, modificato dall'articolo 10 della legge 6 marzo 1987, numero 74, l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive costituisce ipotesi non già alternativa, ma meramente esplicativa rispetto a quella della mancanza assoluta di tali mezzi, dovendosi, pertanto, trattare di impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l'accertamento della relativa capacità lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell'astrattezza, bensì in quella dell'effettività e della concretezza, dövendosi, áll'úópó, tenêr econto di tutti -gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico - sociale, individuale, ambientale, territoriale. , il ricorrente nulla indica in ordine alle concrete capacità lavorative o di impiego che la resistente, già avanti con l'età e già occupata con un reddito che è stato valutato nella sentenza , potrebbe ricavare per migliorare il suo attuale provento da lavoro, onde possano imputarsi ad essa le conseguenze dell'altrimenti inesigibile prova negativa della possibilità così solo astratta ed ipotetica di procurarsi maggiori mezzi di sostentamento b Con riguardo alla violazione di legge e connessi vizi motivazionali emergente dalla mancata valutazione del contributo fornito dalla signora C. con l'apportare i propri redditi, percepiti e conferiti nel budget familiare, per tenere alto il tenore di vita coniugale, in quanto la Corte territoriale ha chiaramente escluso che tali conferimenti, quantomeno nel presente, possano bastare a mantenere quel livello di vita, come ricostruito attraverso l'esame di analitica documentazione e qualificato e neppure contestato dal ricorrente , affermando a p. 9 della sentenza che il reddito della C. non consente le spese per vestiario veramente consistenti, per viaggi, cene ed altro che mediamente sono state effettuate nel corso del matrimonio peraltro essendo passato, il quantum del contributo del coniuge, dai € 3.000,00 stabilito nell'accordo di separazione ai € 1.000,00 come assegno divorzile . In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 numero 5 c.p.c. . Letta la memoria delle due parti. Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra che le osservazioni critiche contenute nella memoria di parte ricorrente non appaiono idonee a un ripensamento della decisione che, infatti, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza di occasioni di lavoro, questa Corte ha già affermato che incombe al marito, in via di eccezione, l 'onere di provare che la moglie avrebbe la possibilità concreta di esercitare un'attività lavorativa a lei confacente Cass. Sez. 1, Sentenza numero 600 del 1978 che tale onere non è stato adempiuto se non genericamente, e perciò inefficacemente, oltre che in ammissibilmenté, ñella memórià cönclusionale, allégàndo una generica capacità di C'-interpretariato71 della ex moglie, che non si sa neppure di che genere e con quali possibilità di incrementare quanto la stessa già percepisca con il suo attuale lavoro che, quanto alla misura dell'assegno, appare del tutto inefficace anche il richiamo al recente arresto della Corte costituzionale sentenza numero 11 del 2015 ed ai fattori di moderazione da applicarsi sul tetto massimo costituito dal parametro economico necessario per assicurare il mantenimento del tenore di vita osservato nel corso del matrimonio, atteso che tali diminuenti, nel caso di specie, sono state ampiamente osservate dalla Corte territoriale che ha preso in considerazione la stessa misura consensualmente stabilita, in sede di separazione personale pari a € 2.000,00 mensili , in favore della odierna resistente, per pervenire ad una quantificazione finale di € 1.000,00 mensili, ottenuta attraverso il computo dei fatti economici di aggravio della condizione personale verificatasi per le due parti, del contributo della moglie ai progressi del marito in costanza di matrimonio, ecc., con una valutazione di merito che si presenta come immune da vizi e perciò insuscettibile di censure in questa sede che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che si liquidano con in dispositivo che, ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. numero 198 del 2003, va disposto che siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento che, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma I-qoater all'articolo 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione che, in particolare, ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. numero 115 del 2002, non può considerarsi esente dal pagamento del contributo unificato la causa relativa al processo di divorzio in cui si discuta esclusivamente dell'assegno divorzile tra i coniugi, con esclusione di ogni questione relativa ai figli nella specie, mancanti , non essendo compreso, un tale caso, quelle stabilite nei commi 2 e 3 del menzionato articolo 10 del TU del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali forfettarie e ad accessori di legge. Dispone che, ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. numero 198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater,del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'ari. 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.