Il procedimento per circonvenzione di incapace è sempre idoneo a produrre effetti nel giudizio civile di accertamento di falsità di testamento olografo?

La Sesta Sezione Civile della Cassazione si pronuncia sul ricorso proposto avverso un’ordinanza di sospensione disposta dal Tribunale di Cuneo, per la definizione del processo penale per circonvenzione di incapace.

Il caso. Nel procedimento instaurato presso il Tribunale di Cuneo per l’accertamento della falsità di un testamento olografo, l’organo giudicante sospendeva il giudizio al fine di attendere la definizione in sede penale della vicenda per sospetta condotta di circonvenzione di incapace, posta in essere da uno degli attori. Nello specifico il Pubblico Ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio, in sede di udienza, ex artt. 81 e 643 c.p. nei confronti di uno degli attori, ipotizzando a suo carico una condotta riconducibile al reato di circonvenzione di incapace da ravvisarsi nel fatto che lo stesso avesse indotto un’anziana parente - venuta a mancare dopo qualche mese - ad aprire un conto corrente a lui cointestato con firme disgiunte ed un deposito titoli anch’esso cointestatogli. Avverso l’ordinanza di sospensione della Suprema Corte proponeva ricorso il resistente in sede di procedimento principale, contestando il provvedimento dell’organo giudicante in quanto insussistente un rapporto tra la domanda di accertamento della falsità del testamento olografo ed il giudizio penale. Il ricorrente in via incidentale sottolineava, inoltre, la propria estraneità - confermata dalla stessa Procura - alle vicende penali, dal momento che le condotte perseguite in tale sede erano imputate ad altro soggetto e cronologicamente anteriori alla redazione del testamento di cui in sede civile. Infine, il ricorrente lamentava svariate violazioni di legge. In primis l’analogo rilievo conferito, sul piano presuntivo, dall’organo giudicante alla perizia redatta, in assenza di contraddittorio, dal consulente del Pubblico Ministero ed alla CTU svolta nel giudizio civile artt. 295 c.p.c., 2729 c.c. e 116 c.p.c. . In secondo luogo, il ricorrente evidenziava l’assenza di pregiudizialità in senso stretto tra l’eventuale pronuncia penale e la domanda di accertamento da esplicarsi in sede civile, stante l’inidoneità della prima a produrre effetti vincolanti per la seconda artt. 295 c.p.c., 643 c.p., 591 c.c. . È necessario riscontrare un’anomalia nel momento della redazione del testamento. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso avverso il provvedimento di sospensione del procedimento civile, facendo proprie le argomentazioni del Procuratore Generale, il quale ha puntualizzato come ai fini della pronuncia di annullamento di testamento olografo per falsità sia necessario riscontrare un’anomalia nel momento della redazione del testamento, non rilevando la generica alterazione psichica del de cuius precedente alla stesura dell’atto. Il Procuratore Generale ha inoltre precisato che la fattispecie di circonvenzione di incapace, di cui all’articolo 643 c.p., vede il proprio momento consumativo nell’induzione a porre in essere un determinato atto l’accertamento penale avrà per oggetto, dunque, le condotte dell’imputato che abbia approfittato di una specifica condizione di incapacità della vittima al fine di farle compiere gli atti esplicitati nel capo d’imputazione. Per quanto sopra esposto, il Procuratore Generale ha affermato la inidoneità della sentenza penale a produrre effetti in sede civile di annullamento del testamento, anche in relazione al mancato coinvolgimento del ricorrente nelle vicende processuali penali, con riferimento a quanto disposto dall’articolo 654 c.p.p

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 9 aprile – 2 ottobre 2015, n. 19767 Presidente Petitti – Relatore Parziale Fatto e diritto 1. M.F. propone ricorso, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., per l'annullamento dell'ordinanza di sospensione del giudizio iscritto RG n. 2334/2011, del Tribunale di Cuneo - articolazione territoriale di Mondovì - comunicata a mezzo PEC in data 22 aprile 2014. 2. Nel giudizio sospeso, su domanda proposta da parte degli odierni intimati, nei confronti dell'odierno ricorrente e altri rimasti contumaci , è stato richiesto l'accertamento della falsità del testamenti olografo datato 2011212009 ] apparentemente redatto di pugno dalla Signore E. F. in mia subordinata, dichiarare l`annullamento e/o la nullità de. testamento olografo datato 20112/2009, f ] per incapacità naturale delle testatrice ai sensi dell'art. 591 c.c. .›. 3. Dal ricorso e dagli atti risulta che all'udienza del 15.4.2014 gli attori documentavano che il Pubblico Ministero aveva chiesto il rinvio o giudizio ex artt. 81 e 643 c.p. di G.B. F. per avere egli, abusando dello stato di infermità fisica e deficienza psichica di E. F. affetta da demenza senile, deterioramento cognitivo e sindrome involutiva , indotto la medesima ad aprire sia il 15.4.2009 un conto corrente cointestato a firme disgiunte, sia il 21.7.2009 un deposito titoli cointestato. 4. Il giudizio civile è stato sospeso dal giudicante considerate le prodotte perizie, di segno divergente considerato che appare necessario sospendere il giudizi civile in attesa della definizione del processo penale per circonvenzione di incapace per evidente dipendenza logica-giuridica come previsto dall'art. 295 cod. proc civ. tra i due processi . 5. Il ricorrente articola quattro motivi. Nessuna attività in questa sede hanno svolto le parti intimate, cui il ricorso è stato regolarmente notificato. 6. 1 motivi sono i seguenti. 6.1 - Col primo motivo di ricorso si deduce Insussistenza di alcun rapporto tra la domanda principale attorea ed il giuridico penale . Osserva il ricorrente che la domanda principale degli attori concerne la falsità del testamento olografo , che nulla . ha a che vedere con l' potesi di circonvenzione di incapace a carico dei Sig. G. F. . 6.2 - Col secondo motivo di ricorso si deduce Errore nella ricostru ione in fatto del nesso tra il giudirio ipotizzato pregiudicante e giudizio OotizZato come pregiudicato . Osserva il ricorrente che il Signor M.F. si ritiene - ed è ritenuto dalla stessa Procura di Torino - estraneo alle vicende del Sig. G.B. F Il procedimento penale incardinato nei confronti del secondo non riguarda il primo le condotte asseritamente compiute dal secondo si sarebbero svolte a Torino, in momenti anteriori rispetto alla confezione del negozio testamentario ed avrebbero visto quale 'protagonista , sempre secondo la Procura, solamente il Sig. G.B. F. . Osserva ancora il ricorrente che, secondo gli atti del giudizio penale ed in particolare dalle perizie svolte in quella sede, risulta che è da escludere pertanto una riduzione della capacità di testare della Signora E. F. al momento della redazione della scheda testamentaria dei 20 dicembre 2009 . Aggiunge che la documentazione esaminata è, quindi, diversa il testamento non è stato nemmeno letto dal perito del PM . Rileva ancora che il 'fatto non è stato valutato dal Giudice Unico dei Tribunale di Mondovì . il nesso tra giudizio civile in fase ormai di decisione ed un giudi rio penale in fase di udienza preliminare sarebbe risultato assente , posto che anchè il iudicato penale eserciti cavia vincolante nel giudizio extrapenale per quanto concerne l'accertamento dei fatti materiali, è necessario che la decisione del giudice penale sia basata sigli stessi fatti che vengono in considerazione come oggetto di prova nel giudizio civile . 6.3 - Col terzo motivo di ricorso si deduce Violazine di legge artt. 295 cpc in riferimento agli arti. 2729 c.c. e 116 cod. proc. civ. . Secondo parte ricorrente apparentemente il Giudice di Mondovì ha individuato il nesso diipendenz in una valutazione di alcuni fatti non quelli del suo caso contenuta in una perirla diparte berito del PM . Rileva il ricorrente che il giudice ha attribuito analogo rilievo alla perizia del PM, svolta non in contraddittorio col ricorrente, e la CTU svolta nel giudizio civile, senza considerare il diverso rilievo, anche sul piano presuntivo, che tali relazioni possono assumere. 6.4 - Col quarto motivo di ricorso si deduce Violarzone di legge. art. 295 cpc in relazione agli arti. 643 cp, 591 cod. civ. . Ritiene il ricorrente che appare ormai evidente che, qualsiasi possa essere l'esito lontano nel tempo del procedimento penale in fase tuttora pre-dibattimentale nei confronti del Sig. G.B. F., tale esito non condizionerà mai la decisione del giudizio odierno civile che interessa il Sig. M.F. l'esito dei secondo non dipende dalla decisione del primo , posto che dovrebbe trattarsi di pregiudizialità in senso stretto la pronunzia da rendersi in sede penale dovrebbe essere idonea a spiegare effetti vincolanti, con autorità propria del giudicato sostanziale, nella nostra sede civile, in quanto suscettibile di definire il tema del dibattito del giudizio da sospendere . 7. Il Procuratore Generale ha concluso le sue richieste scritte chiedendo la cassazione dell'impugnato provvedimento di sospensione con condanna degli intimati alle spese. Il Procuratore Generale ha argomentato come segue. Il ricorso, le cui censure è conveniente trattare congiuntamente, merita accoglimento perché 1. per l'accoglimento della domanda di annullamento proposta dagli attori ai sensi dell'art. 591, 2°, n. 3 c.c., si prescinde dall'elemento del pregiarditizo che rileva per gli atti tra vivi art. 428 c. c. , ma si richiede una anomalia qualificata cronologicamente e puntualmente ancorata al momento della confezione del testamento nella specie olografo , giacché l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius' bensì la prova che, a cagione di una ir fermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fru redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere Sei 2, Sentenza n. 9081 del 1510412010, i 612340 2. nella sua attuale confgurazione frutto di una lenta evoluzione , l'art. 643 c.p. assicura protezione penale anche agli infermi o deficienti psichici, ancorché non interdetti o inabilitati, ma tale disposizione penale, per un verso, presuppone che l'agente abusi della minorazione in ipotesi, per l'appunto, l'incapacità naturale in cui versa il soggetto passivo ma, per altro verso, proprio perché mira ad assicurare in concreto al minorato la libera esplicazione della sua attività giuridica, prevede come momento consumativo del delitto l'induzione a commettere e quindi la commissione di un determinato atto giuridicamente pregiudizievole per lui stesso o per altri 3. in altri termini, in sede penale l'accertamento dello stato di infermità fisica e deficienza psichica di F. E. affetta da demenza senile, deterioramento cognitivo e sindrome involutiva , sarà necessariamente finalizzato alla dimostrazione non di una generica e per così dire costituzionale incapacità naturale della F., sibbene di quella specifica e puntiforme incapacità naturale di cui secondo l'accusa avrebbe profittato l'imputato G.B. F., abusandone, per indurre la predetta a compiere gli atti giuridici pregiudizievoli non a caso specificati nel capo di importazione . All'esito, il Procuratore Generale ha così concluso 1. ancorché l'incoato giudizio penale si concludesse con una sentenza di condanna del tipo di quella prevista dall'art. 654 c p p. a carico dell'imputato G.B. F., essa resterebbe inidonea a definire anche ilgiudizio civile di annullamento dei testamento, le erri peculiarità sono state sopra ricordate . e simmetricamente di certo neppure un'eventuale assoluzione dell'imputato precluderebbe agli attori ove - in astratta ed inverosimile potesi - costituiti parte civile la dimostrazione del postulato annullamento. .Infine, poiché ai sensi dell'art. 654 c.p p. soggiace all'effetto pan processuale soltanto chi abbia partecipato effettivamente al giudi!io penale, deve escludersi che tale fletto si possa produrre nella vicenda in esame, non essendo immaginabile un qualche intervento di M.F. in seno al giudi io penale . 8. Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni del Procuratore Generale, giungendo alla conclusione che non sussistevano i presupposti per la disposta sospensione del giudizio, non sussistendo alcuna pregiudizialità tra giudizio penale come descritto e giudizio civile sospeso. Va, quindi, disposto l'annullamento dell'ordinanza di sospensione con rimessione delle parti al tribunale di Cuneo, che provvederà anche alle spese del presente regolamento. P.T.M. La Corte accoglie il ricorso, annulla l'ordinanza di sospensione del giudizio, rimette le parti, anche per le spese del regolamento, al Tribunale di Cuneo, previa riassunzione nei termini di legge.