Il minore ha diritto a crescere nella sua famiglia, ma solo se al suo interno viene mantenuto, istruito ed educato, altrimenti si configura lo stato di abbandono

La famiglia è l’ambiente più adatto a garantire il diritto alla crescita e all’educazione del minore, ma tale diritto incontra un limite fatale nello stato di abbandono, che si verifica quando i genitori e i parenti stretti non siano in grado di adempiere l’obbligo di educazione, mantenimento e istruzione, in via non transitoria, qualsiasi siano i motivi.

Questo è il principio stabilito dalla prima sezione civile della Suprema Corte nella sentenza n. 19735 del 2015, emessa nella camera di consiglio del 7 luglio 2015, e depositata il successivo 2 ottobre. Il caso. La questione riguarda la dichiarazione di adottabilità di quattro minori, nati dalla stessa madre ma da padri diversi, dei quali era stato dichiarato lo stato di adottabilità. I quattro erano stati trovati dalla Polizia Municipale, a tarda sera, in condizioni pietose e senza la sorveglianza di alcun adulto. La Polizia Municipale aveva poi effettuato un sopralluogo presso il camper in cui i bambini avevano dichiarato di vivere, accertando la totale inadeguatezza della sistemazione abitativa, l’assenza di scolarizzazione e addirittura l’incertezza riguardo la data di nascita di uno dei minori. Verificano inoltre che la donna con cui vivevano, che dichiarava di essere la nonna ma non veniva chiamata così dai bambini, li malmenava e non si curava minimamente delle loro vite infine, veniva accertato che i genitori non frequentavano i figli. Messi poi questi in casa famiglia, i suddetti genitori non li cercavano, né si preoccupavano di andarli a visitare. Secondo i rapporti dei Servizi Sociali, dal momento dell’inserimento in casa famiglia, i minori rimuovevano rapidamente le figure dei genitori e della nonna, intraprendendo un percorso di uscita dallo stato di degrado, e affezionandosi agli educatori. Di conseguenza, il Tribunale per i minorenni di Roma, con tre sentenze distinte, emesse l’11 luglio, il 10 ottobre e l 12 dicembre 2013, dichiarò lo stato di adottabilità dei quattro minori, confermando il collocamento degli stessi in casa famiglia, la sospensione della potestà genitoriale e la nomina del Sindaco come tutore provvisorio. In seguito a impugnazione della madre e del padre di due dei minori, si instaurò il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello, che con sentenza del 28 luglio 2014, dopo averle riunite, le rigettava, confermando le statuizioni di primo grado, e rilevando che gli accertamenti volti a rintracciare i genitori dei minori erano risultati vani Contro detta sentenza, hanno proposto ricorso in Cassazione tutti gli originali ricorrenti, sulla base di due motivi, e ha resistito con controricorso la curatrice speciale dei minori. Nullità della notificazione e inesistenza delle condizioni per la dichiarazione dello stato di adottabilità. Secondo i ricorrenti, la sentenza della Corte d’appello sarebbe stata da cassare sotto due profili, il primo relativo alla nullità della notificazione del decreto di apertura del procedimento, effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., a dir loro in modo irregolare il secondo riferito all’inesistenza delle condizioni per la dichiarazione dello stato di adottabilità, poiché il supposto mancato interesse dei genitori sarebbe stato solo temporaneo e dovuto ad una detenzione in carcere ormai conclusa. Di conseguenza, sarebbero stati violati, secondo i ricorrenti, sia la legge 184/1983, sia la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, poiché essi non si sarebbero disinteressati dei figli, i quali, ai sensi delle citate norme, hanno il diritto di vivere e crescere all’interno del nucleo familiare, non sussistendo – nel caso in esame – alcuno stato di abbandono. Pertanto, chiedevano che la sentenza fosse cassata e fosse revocato lo stato di adottabilità. Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella famigli di origine incontra il suo limite nello stato di abbandono, ravvisabile quando genitori e parenti stretti non sono in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, e di adempiere all’obbligo di educare e istruire la prole. In questo caso, la rescissione del legame familiare è l’unico modo per evitare al minore un più grave pregiudizio. La Cassazione ha esaminato la questione, respingendo entrambi i motivi. In particolare, per quanto riguarda l’asserita mancanza dello stato di adottabilità, la Suprema Corte ha rilevato che non si potesse parlare – per quanto riguarda i ricorrenti – di situazione transitoria la detenzione in carcere ormai conclusa , che avrebbe impedito loro solo momentaneamente dei figli. Al contrario, secondo la Cassazione, anche se è vero che non necessariamente lo stato di detenzione è sufficiente a giustificare lo stato di abbandono, nel caso in esame esso, accompagnato ad altre circostanze ed indizi quali il fatto che gli stessi genitori non abbiano saputo indicare con certezza i dati relativi a tale detenzione, e che dopo il collocamento in casa famiglia non abbiano mai cercato i figli, ha dato certamente luogo ai presupposti necessari per l’adottabilità dei minori questi infatti, come detto, si trovavano in uno stato tale di abbandono, di mancanza di scolarizzazione e anche di violenza, per cui l’unico modo per non arrecare loro ulteriore pregiudizio è rimasto quello di rescindere il legame familiare. Né, infatti, i ricorrenti – visto lo stato di detenzione – avevano cercato di affidare i figli ad parenti in grado di prendersi cura di loro, e nemmeno ne avevano seguito le sorti in alcun modo, sia durante la detenzione che dopo, addirittura non lasciando nemmeno un recapito – una volta in libertà – per essere contattati e ricevere notizie di bambini. Lo stato di abbandono deve quindi considerarsi, secondo la Cassazione, non transitorio e ampiamente dimostrato. Ritenendo quindi sussistente lo stato di adottabilità, a causa della gravità della situazione e dell’impossibilità di porvi rimedio in tempi tali da garantire il benessere dei minori, la Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi di ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese legali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 7 luglio – 2 ottobre 2015, n. 19735 Presidente Forte – Relatore Mercolino Svolgimento del processo 1. - Con tre distinte sentenze emesse l'11 luglio, il 10 ottobre ed il 12 dicembre 2013, il Tribunale per i minorenni di Roma dichiarò lo stato di adottabilità rispettivamente della minore F.P. , nata il OMISSIS , figlia di F.V. , del minore T.R. , nato il OMISSIS , figlio della F. e di T.M. , e delle minori H. e D.A. , nate il OMISSIS ed il OMISSIS , figlie della F. e del suo convivente D.R. , confermando il collocamento degli stessi in casa famiglia, la sospensione della potestà genitoriale e la nomina del Sindaco di Roma come tutore provvisorio. 2. - Le impugnazioni proposte dal D. e dalla F. sono state riunite dalla Corte d'Appello di Roma, che con sentenza del 28 luglio 2014 le ha rigettate. A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la nullità della notificazione del decreto di apertura del procedimento, eseguita ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., rilevando che gli accertamenti volti a rintracciare i genitori dei minori erano risultati vani, in quanto la madre del D. non aveva fornito alcuna notizia certa, le verifiche effettuate a mezzo della Polizia Giudiziaria, dell'ufficiale giudiziario, della banca dati Sidet e dell'Interpol non avevano avuto alcun esito, e lo stesso procuratore costituitosi per il D. , il quale aveva fornito indirizzi risultanti da lettere ricevute dal cliente, aveva dichiarato di non essere riuscito a mettersi in contatto con lui. Ha escluso inoltre la possibilità di procedere alla notifica ai sensi dell'art. 142 cod. proc. civ., non essendo nota la residenza all'estero dei destinatari. Nel merito, la Corte ha ritenuto incontestabile lo stato di abbandono, rilevando che, nonostante la tenera età, i minori erano stati rinvenuti a tarda sera da soli nei giardini pubblici dalla Polizia Municipale, la quale aveva effettuato un sopralluogo nel camper in cui vivevano con tale O.M. , madre del D. , accertando l'inadeguatezza della loro sistemazione abitativa e la gravità delle loro carenze igieniche, nonché l'assenza di scolarizzazione dei più grandi e perfino la mancanza di notizie precise in ordine alla data ed al luogo di nascita della piccola P. . Ha aggiunto che la F. , a suo dire già detenuta in Francia unitamente al D. , dopo avere in un primo momento dichiarato di essere stata scarcerata nel mese di novembre o dicembre 2013, in udienza aveva affermato di essere stata rimessa in libertà nel mese di maggio o giugno dello stesso anno, senza che fosse stato mai chiarito se fosse stata veramente detenuta. Precisato che dal loro ingresso in casa famiglia i minori non erano stati cercati né dai genitori né dalla donna con la quale vivevano, che preparava i loro pasti e li malmenava, ma che non avevano mai chiamato nonna, e neppure da altri parenti, ha affermato che essi avevano rapidamente rimosso le predette figure, intraprendendo un percorso che li aveva aiutati ad uscire dallo stato di degrado in cui versavano e ad affrancarsi dal passato di sofferenza ed incuria che li aveva segnati, adattandosi all'ambiente nel quale erano stati inseriti ed affezionandosi agli educatori. Ha escluso che l'abbandono fosse dovuto a cause di forza maggiore, osservando che i genitori avevano manifestato interesse per i figli soltanto dopo la sentenza di primo grado, imputando però ad altri la propria irreperibilità e dichiarando di voler tenere con loro i minori, ma senza elaborare alcun progetto mirante al benessere degli stessi, e dimostrando in tal modo la propria inadeguatezza. Ha quindi escluso che fossero concretamente realizzabili interventi di sostegno, che avrebbero richiesto tempi incompatibili con le esigenze affettive ed evolutive dei minori, concludendo che occorreva assicurare a questi ultimi un nucleo familiare stabile, che fosse in grado di fornire loro regole, educazione, sicurezza e protezione, nonché di supportarli nella crescita e di offrire loro quelle opportunità cui non dovevano rinunciare. 3. - Avverso la predetta sentenza il D. e la F. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. La curatrice speciale dei minori ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo d'impugnazione, la F. e il D. denunciano la nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 143 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la nullità della notificazione del decreto di apertura del procedimento, frettolosamente effettuata ai sensi dell'art. 143 cit. Premesso di essere rispettivamente cittadina bosniaca e cittadino francese, conviventi da molti anni in Francia, ribadiscono di non essere potuti comparire in giudizio per far valere le proprie ragioni a causa dello stato di detenzione in cui versavano affermano che, nonostante le informazioni rese al riguardo dalla O. , il Tribunale non aveva neppure tentato una ricerca presso il luogo di detenzione, essendosi astenuto dal seguire le indicazioni fornite dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale di Roma o dall'effettuare una ricerca presso gl'istituti di detenzione francesi, nonché di procedere alla notifica ai sensi dell'art. 142 cit 1.1. - Il motivo è infondato. L'affermata ritualità della notificazione del decreto di apertura del procedimento, effettuata ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., trova conferma nel principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la notificazione a persona non residente, né domiciliata né dimorante nel territorio dello Stato può essere eseguita ai sensi dell'art. 142 cod. proc. civ. soltanto nel caso in cui sia conosciuto l'indirizzo del destinatario cfr. Cass., Sez. I, 28 marzo 1991, n. 3358 Cass., Sez. III, 5 gennaio 1981, n. 19 in tal senso depone la lettera dell'art. 142, primo comma, che, prevedendo l'esecuzione della notifica mediante spedizione dell'atto a mezzo della posta con lettera raccomandata, è inapplicabile all'ipotesi in cui, nonostante le ricerche effettuate con l'impiego dell'ordinaria diligenza, sia risultato impossibile accertare il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario. È pur vero che, ai sensi del secondo comma dell'art. 142, la predetta disposizione è destinata ad operare soltanto in via subordinata, nell'ipotesi in cui risulti impossibile procedere alla notificazione nei modi previsti dalle convenzioni internazionali o dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 per effetto di tale rinvio, trovano peraltro applicazione la Convenzione adottata all'Aja il 15 novembre 1965 e resa esecutiva con legge 6 febbraio 1981, n. 42, ed il Regolamento CE n. 1348/2000 del 29 maggio 2000, i quali, all'art. 1, par. 2, escludono anch'essi l'operatività della disciplina rispettivamente dettata quando l'indirizzo del destinatario sia sconosciuto. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, dato atto dell'incertezza sussistente in ordine all'indirizzo del D. e della F. e dell'inutilità delle ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario e dagli organi di polizia per individuarlo, ha escluso la possibilità di procedere alla notificazione del decreto nelle forme previste dall'art. 142 cit., ritenendo corretta quella effettuata ai sensi dell'art. 143. È irrilevante, al riguardo, la generica conoscenza dello stato di detenzione in cui versavano i ricorrenti, emergente dalle dichiarazioni rese in primo grado dalla madre del D. , avendo quest'ultima fornito indicazioni assai vaghe e imprecise in ordine al luogo in cui essi erano detenuti, e non avendo avuto alcun esito neppure l'interrogazione delle banche dati gestite dagli organi di polizia interni ed internazionali. Nella specie, d'altronde, la diligenza impiegata nelle ricerche volte ad individuare l'indirizzo dei ricorrenti dev'essere valutata non solo in relazione ai consueti parametri di normalità e buona fede, i quali escludevano il dovere di compiere qualsiasi indagine che potesse rivelarsi astrattamente idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per l'esecuzione della notifica, ma anche alla stregua delle esigenze di celerità proprie del procedimento in esame, che imponevano di evitare ogni ritardo nella trattazione, a tutela dell'interesse dei minori contro l'ulteriore pregiudizio derivante dal protrarsi della situazione di abbandono cfr. Cass., Sez. VI, 4 giugno 2014, n. 12526 Cass., Sez. I, 29 marzo 1979, n. 1807 21 ottobre 1977, n. 4514 . 2. - Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1, 8, 10, 12 e 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e degli artt. 7, 8 e 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, negando di essersi mai disinteressati dei figli ed affermando di aver vissuto ordinariamente con gli stessi in Francia, nonché di essere saltuariamente tornati in Italia per salutare i propri parenti precisano di aver affidato temporaneamente i minori alla nonna paterna, presso la quale sono stati trovati dalla Polizia Municipale di Roma, a causa dello stato di detenzione in cui essi ricorrenti si trovavano, sostenendo quindi che lo stato di abbandono era dovuto ad una causa di forza maggiore, ormai cessata, in quanto entrambi sono stati rimessi in libertà e non sono più sottoposti a procedimenti penali. Ribadiscono il diritto dei minori a crescere ed essere educati dai propri genitori naturali, affermando che l'adozione costituisce un istituto di carattere residuale, al quale può farsi ricorso nel caso in cui non risultino utilizzabili altri strumenti d'intervento, e non anche ai fini dell'inserimento del minore in una famiglia considerata migliore secondo parametri diffusi in determinati contesti sociali, ma sicuramente opinabili ed arbitrari. 2.1. - Il motivo è infondato. Ai fini della dichiarazione di adottabilità, la sentenza impugnata si è correttamente attenuta al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della famiglia di origine, considerata l'ambiente più adatto per un armonico sviluppo psicofisico, pur dovendo essere garantito anche mediante la predisposizione d'interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e disagio familiare, incontra i suoi limiti in presenza di uno stato di abbandono, ravvisabile allorché i genitori ed i parenti più stretti non siano in grado di prestare, in via non transitoria, le cure neces-sarie, né di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, cosicché la rescissione del legame familiare costituisca l'unico strumento idoneo ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed a garantirgli assistenza e stabilità affettiva cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 16 luglio 2014, n. 16280 29 marzo 2011, n. 7115 10 agosto 2006, n. 18113 . La configurabilità di tale situazione, come costantemente ribadito da questa Corte, non può essere esclusa in virtù dello stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggettato, trattandosi di una circostanza che, in quanto imputabile alla condotta criminosa del genitore stesso, volutamente posta in essere nella consapevolezza della possibile condanna e carcerazione, non integra gli estremi della causa di forza maggiore di carattere transitorio individuata dall'art. 8 della legge n. 184 del 1983 quale causa di giustificazione della mancanza di assistenza cfr. Cass., Sez. I, 29 luglio 1998, n. 7422 10 giugno 1998, n. 5755 11 marzo 1998, n. 2672 . È pur vero che l'impossibilità di prestare direttamente le cure necessarie al minore, derivante dallo stato di detenzione in cui versa il genitore, non è di per sé sufficiente a giustificare l'affermazione dello stato di abbandono, il cui accertamento, dovendo essere condotto sulla base di criteri particolarmente rigorosi, postula, per quanto possibile, la valorizzazione della sensibilità eventualmente dimostrata dal genitore per le esigenze materiali ed affettive del figlio e dell'apporto eventualmente fornito da altre persone legate allo stesso da vincoli di sangue, con la conseguenza che può escludersi la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità ove, a dispetto della non breve durata della predetta situazione, il genitore si sia comunque preoccupato di assicurare che il minore non rimanesse privo di assistenza morale e materiale, avendolo affidato a parenti in grado di prendersi cura di lui ed avendone seguito costantemente la crescita e l'educazione cfr. Cass., Sez. I, 14 maggio 2005, n. 10126 . Nella specie, tuttavia, la configurabilità di un siffatto atteggiamento è stata correttamente esclusa dalla Corte di merito sulla base degli accertamenti compiuti, dai quali era emerso che i ricorrenti si erano completamente disinteressati dei minori non solo durante il periodo di detenzione, ma anche in epoca anteriore e successiva, avendoli affidati alla madre del D. per trasferirsi in Francia, senza neppure preoccuparsi di lasciare un recapito presso il quale poter essere contattati in caso di emergenza, e non avendo mai fatto, neppure a seguito della scarcerazione, alcun tentativo per ottenere notizie degli stessi fino alla dichiarazione dello stato di adottabilità. La gravità delle condizioni psicofisiche ed ambientali in cui sono stati rinvenuti i minori, affidati ad una parente con la quale non avevano alcuna familiarità, maltrattati dalla stessa, non curati sotto l'aspetto igienico e non avviati neppure alla frequentazione scolastica, è d'altronde sufficiente a testimoniare la sussistenza dei presupposti necessari per la predetta pronuncia, avuto riguardo all'inaccettabilità di tale situazione, indipendentemente dal contesto sociale e culturale di appartenenza, ed all'impossibilità di porvi rimedio in tempi compatibili con un sano sviluppo della personalità dei minori, le quali escludono la possibilità di ravvisare nella rescissione del legame tra i minori e la famiglia di origine e nell'inserimento degli stessi in altro idoneo nucleo familiare l'espressione di un pregiudizio nei confronti di un modello educativo non condiviso. 3. - Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della curatrice speciale dei minori, che si liquidano come dal dispositivo. La mancata costituzione degli altri intimati esclude invece la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali nei loro confronti. Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, e condanna D.R. e F.V. al pagamento delle spese processuali in favore di M.G. , in qualità di curatrice speciale di F.P. , D.H. , D.A. e T.R. , che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.