Reddito da lavoro sufficiente, vita dignitosa per la donna: niente assegno divorzile

Valutata con attenzione la posizione economica della donna la sua, in sostanza, è una esistenza dignitosa. Illegittima, quindi, la pretesa di un assegno da parte dell’ex marito, anche perché ella non ha dimostrato di aver goduto, durante il matrimonio, di un tenore di vita più elevato.

Casa di proprietà e dignitoso reddito da lavoro tenore di vita accettabile, di conseguenza. Ciò rende inutile la richiesta della donna di ottenere dall’ ex marito l’assegno divorzile. Cassazione, ordinanza n. 18816, sesta sez. Civile, depositata oggi . Nodo economico. Addio definitivo per i due coniugi. Ufficializzata, difatti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario , caratterizzato anche dalla nascita di due figli. Ultimo nodo da sciogliere, però, è quello economico. E su questo fronte i giudici di merito fanno tirare un sospiro di sollievo all’uomo, che si vede liberato dall’ipotetico onere dell’assegno divorzile alla ex moglie. A corredo, poi, vista la decisione della figlia di andare a vivere col padre, viene anche azzerato l’originario assegno da versare alla donna e catalogato come contributo al mantenimento della ragazza . Unico obbligo confermato, per l’uomo, è il versamento di 200 euro mensili come mantenimento per l’altro figlio. Assegno . Per i giudici d’appello, in particolare, sono decisive le condizioni economiche della donna. E tale valutazione è ritenuta legittima in Cassazione, laddove, difatti, all’ ex moglie, nonostante le sue obiezioni, viene negato l’assegno divorzile. Chiarissimo, difatti, il quadro relativo alla posizione della donna, la quale è proprietaria della casa in cui abita, gode di un reddito da lavoro sufficiente ad assicurarle un’esistenza dignitosa e, soprattutto, non ha dimostrato di aver goduto , durante il matrimonio, di un più elevato tenore di vita . Risibile, infine, la richiesta di risarcimento avanzata dall’ex moglie per i presunti – e non dimostrati – danni morali subiti da lei e dai figli per l’ asserito totale disinteresse dell’uomo ai bisogni della prole .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 16 aprile – 23 settembre 2015, n. 18816 Presidente Di Palma – Relatore Cristiano In fatto e in diritto E' stata depositata la seguente relazione 1 II Tribunale di La Spezia, nel regolare le questioni economiche cónsegueriti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra C.G. e F.S., fissò in € 250 l'assegno mensile dovuto dal S. per il mantenimento di ciascuno dei due figli e respinse le domande della G. dirette ad ottenere la corresponsione di un assegno 'divorzile nonché la condanna dell'ex coniuge al risarcimento dei danni morali subiti, da lei stessa e dai figli, per effetto del suo asserito, totale disinteresse ai bisogni della prole. L'appello proposto dalla G. contro la decisione è stato rigettato dalla Corte d'appello di Genova con sentenza del 27.12.012. La corte territoriale ha in primo luogo dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, la censura con la quale l'appellante aveva lamentato il rigetto della domanda risarcitoria svolta in proprio ha invece respinto nel merito gli ulteriori motivi d'appello, rilevando che la domanda risarcitoria proposta dalla G. in nome e per conto dei figli era carente di prova tanto dei suoi fatti costitutivi quanto del pregiudizio subito e che, tenuto conto che la signora era proprietaria della casa in cui abitava, godeva di un reddito da lavoro sufficiente ad assicurarle un'esistenza dignitosa e non aveva dimostrato di aver goduto di un più elevato tenore di vita in costanza di matrimonio, non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Per contro, accogliendo in parte l'appello incidentale dei S., la corte ha dichiarato che questi non è più tenuto a versare alla ex moglie un contributo per il mantenimento della figlia Lucrezia, andata a vivere con lui, ed ha ridotto ad € 200 l'assegno mensile da corrispondere per il mantenimento del figlio G C.G. ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi, cui F.S. ha resistito con controricorso. 2.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la corte del merito abbia respinto le domande risarcitorie senza tener conto delle risultanze processuali, sulla scorta di una motivazione lacunosa e contraddittoria, ed abbia, altrettanto contraddittoriamente, ridotto l'assegno mensile dovuto dal S. per il mantenimento del figlio G Il motivo - che muove da una lettura frammentaria delle ragioni che sorreggono i capi della sentenza impugnati e che non indica quali siano gli elementi istruttori non valutati dal giudice d'appello - appare inammissibile, versandosi in tema di ricorso soggetto -- ratione temporis - al disposto dell'art. 360 I comma n. 5 c.p.c. come novellato dal dall'art. 54 1 comma lett. b della I. n. 1341012, che ha ricondotto il vizio di motivazione all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. 2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 5 I. n. 898170, 113 e 115 c.p.c. e 2697 c.c., la ricorrente si duole della mancata ammissione della prova testimoniale articolata. 2.3 Con il terzo, denunciando ulteriore violazione degli artt. 5 I. n. 898170, 113 e 115 c.p.c. e 2697 c.c., la G. deduce che, nel decidere sulla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice del merito deve tener conto anche del miglioramento delle condizioni economiche del coniuge onerato intervenute dopo la separazione, ma derivanti dal concretizzarsi di aspettative già maturate in costanza di matrimonio. Anche questi motivi appaiono inammissibili, per violazione dell'art. 366 I comma n. 4 • 6 c.p.c., attesa la loro assoluta genericità nel primo, infatti, non si fa accenno al contenuto della prova testimoniale, non si dice in quale atto essa sia stata articolata • neppure si chiarisce se la G. abbia insistito per la sua ammissione in sede d'appello il secondo si risolve invece nell'astratta enunciazione di un principio di diritto e, nell'altrettanto astratta, indicazione di uno degli elementi di fatto in base ai quali il giudice del merito è tenuto a valutare la fondatezza della domanda di corresponsione dell'assegno ed a quantificarne la misura, ma non specifica in qual modo la corte d'appello genovese si sia discostata dal primo o non abbia tenute conto dei secondo. 3 Resterebbe assorbito il quarto motivo del ricorso, con il quale la ricorrente lament& lt di essere stata condannata al pagamento delle spese processuali. Tanto potrebbe essere deciso in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 38 bis c.p.c. . La G. ha depositato memoria. Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni non utilmente contraddette nella memoria depositata dalla ricorrente che continuando a dolersi in via dei tutto generica ed assiomatica della contraddittorieti della motivazione della sentenza, pretende in realtà di ottenere una nuova e diversi valutazione nel merito degli elementi istruttori sui quali la corte territoriale ha fondate la propria decisione. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2100, di cui € 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano le omesse generalità delle parti e dei soggetti in esso menzionati. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dPR n. 11512002, introdotto dall'art. 1, 17° comma, della I. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenz dei presupposi per il versamento da parte del ricorrente un ulteriore i porto a titolo d contributo unificato, pari a quello dovuto per ä s essa impugnazione