Cognome paterno davanti a quello materno? Non è questione di maschilismo

Si tratta, secondo la Cassazione, di valorizzare l’esigenza di rafforzamento del legame della minore con gli altri figli del padre che portavano il di lui cognome.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17976/15, depositata lo scorso 11 settembre. Il fatto. Il Tribunale per i minorenni con decreto prescriveva che la minore riconosciuta successivamente dal padre assumesse, in aggiunta al cognome materno, quello paterno. Il padre proponeva reclamo alla Corte d’Appello chiedendo l’attribuzione alla figlia del cognome paterno in sostituzione di quello materno e non in aggiunta come era stato disposto in primo grado ovvero, in subordine, del doppio cognome con anteposizione di quello paterno. La Corte d’Appello accoglie il reclamo. Al fine di favorire l’inserimento della minore nel contesto familiare paterno e la percezione della stessa di essere componente non solo della famiglia materna ma anche di quella paterna in posizione paritaria con i fratelli figli del padre, portante il cognome di quest’ultimo, i giudici di secondo grado disponevano l’aggiunta del cognome paterno anteponendolo a quello materno. L’aggiunta del cognome paterno. Nel confermare la decisione dei giudici di merito, la Suprema Corte ricorda il principio sotteso all’art. 262, comma 2, c.c. secondo cui per individuare i criteri di scelta del cognome paterno deve prevalere l’interesse del minore ad evitare un danno alla sua personalità sociale. Incensurabile, pertanto, la decisione del giudice di appello di anteporre al cognome materno quello paterno trattandosi di una scelta ampiamente discrezionale, con esclusione di qualsivoglia automaticità. La norma del 262 c.c. è stata, inoltre, di recente modificata con la L. n. 154/2013 laddove si prevede la possibilità per il figlio di assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. Una decisione maschilista? Infondato anche il secondo motivo introdotto dalla madre davanti ai giudici di legittimità. Secondo la donna, la decisione della Corte d’Appello era stata motivata con l’esigenza di assicurare l’equiparazione della minore ai figli legittimi del padre e sarebbe stata altresì contraria al principio di parità dei sessi in quanto espressione di una cultura maschilista che attribuisce priorità e carattere identificativo al patronimico tale da giustificarne l’anteposizione al cognome materno. Bene hanno fatto, a detta della Suprema Corte, i giudici di appello ad anteporre il cognome paterno a quello materno avendo tenuto conto della ridotta forza identificatrice del cognome della madre, data la tenera età della bambina, e valorizzando l’esigenza di rafforzamento del legame della minore con gli altri figli del padre che portavano il di lui cognome.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 7 luglio – 11 settembre 2015, n. 17976 Presidente Forte – Relatore Lamorgese Svolgimento del processo Il Tribunale per i minorenni di Napoli, con decreto 27.2.2013, disponeva l'assunzione, da parte della minore A. nata il omissis , in aggiunta al cognome materno V. , del cognome del padre A. che l'aveva riconosciuta successivamente, in ragione dell'esigenza di tutelare l'interesse della minore ad una completa individuazione della sua identità nel contesto delle relazioni familiari e sociali. Avverso il suddetto decreto proponeva reclamo il padre A.R. , il quale lamentava l'erronea interpretazione dell'art. 262 c.c. e della sua volontà espressa nel ricorso introduttivo, nel quale egli aveva chiesto l'attribuzione alla figlia del cognome paterno in sostituzione di quello materno e non in aggiunta ovvero, in via subordinata, del doppio cognome con anteposizione di quello paterno. Il reclamante giustificava la richiesta di attribuzione del solo cognome paterno in ragione della implausibilità sociale del doppio cognome, che poteva costituire motivo di discriminazione della minore rispetto ai suoi due fratelli germani figli dell'A. , di cui uno adottivo, stabilmente inseriti nel nucleo familiare paterno che portavano il solo cognome paterno e di danno anche psicologico per la minore. V.D. , madre della minore, si opponeva chiedendo il rigetto del reclamo rilevava che fosse improbabile l'instaurarsi di un intenso legame affettivo e di una frequentazione continuativa tra la minore ed il nucleo familiare paterno e sosteneva la priorità della tutela dell'identità personale della minore a conservare il cognome originario e a non cambiarlo. La Corte d'appello di Napoli, con decreto 14.1.2014, in accoglimento del reclamo, ha disposto l'aggiunta del cognome paterno, anteponendolo a quello materno. Ad avviso della Corte, l'assunzione del cognome paterno giovava alla minore al fine di favorire, anche nella collettività sociale di appartenenza, il suo inserimento nel contesto familiare paterno e, quindi, la sua percezione di essere componente, a pieno titolo, oltre che della famiglia materna, anche del nucleo familiare paterno, in posizione paritaria con i fratelli. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la V. sulla base di due motivi, cui resiste l'A. con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione 1.- L'A. , per resistere al ricorso notificato il 16.5.2014, ha notificato il controricorso il 17.10.2014, cioè ben oltre il termine di quaranta giorni venti più venti previsto dall'art. 370 c.p.c. Ciò determina l'inammissibilità del controricorso e della successiva memoria, fermo il diritto del difensore alla discussione orale. 2.- Nel primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 262 c.c. e 12 disp. prel. c.c., imputando alla Corte d'appello di avere tradito il dato testuale della norma che, ai fini dell'attribuzione del cognome paterno nel caso in cui il padre riconosca il figlio successivamente, ammetterebbe due sole alternative, quelle di aggiungere, nel senso di posporre il suo cognome a quello materno, ovvero di sostituire integralmente il suo cognome a quello materno, mentre la sentenza impugnata avrebbe seguito la terza via , non contemplata dalla norma, di anteporre il cognome paterno, mentre avrebbe dovuto semmai limitarsi a posporlo, dovendosi interpretare il termine aggiungere in modo inequivoco come mettere dopo . Il motivo è infondato. A norma dell'art. 262, secondo comma, nel testo applicabile nella fattispecie, se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio [naturale] può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre . Quest'articolo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 297 del 1996, nella parte in cui non prevedeva che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo aveva riconosciuto, potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo, il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome fosse divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale. In seguito al suddetto intervento manipolativo, nella disposizione in esame è stato univocamente individuato il principio normativo secondo cui i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, sicché la scelta anche officiosa del giudice è ampiamente discrezionale, con esclusione di qualsiasi automaticità e non può essere condizionata né dal favor per il patronimico o per un prevalente rilievo della prima attribuzione, né dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante da alcuna alle diverse regole che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo v. Cass. n. 12640/2015, n. 2644/2011, n. 12670 e 23635/2009 . Pertanto, nella scelta di anteporre anziché di posporre o sostituire , a quello della madre, il cognome del padre che ha riconosciuto il figlio successivamente, non sussiste alcuna violazione della predetta norma, la quale è stata successivamente modificata dalla disposizione, non innovativa, di cui all'art. 27, primo comma, lett. c , del d.lgs. 28.12.2013 n. 154, che ha stabilito che il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre . 3.- Nel secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 2, 3 e 29 Cost., la ricorrente lamenta che la Corte d'appello, sebbene abbia correttamente precisato che la ratio della norma non sia quella di garantire l'equiparazione tra figli naturali e legittimi, bensì di tutelare l'identità personale del figlio, ne abbia poi fatto un'applicazione erronea, motivando la decisione con l'esigenza di assicurare l'equiparazione della minore ai figli legittimi dell'A. inoltre, la decisione impugnata sarebbe contraria al principio costituzionale e comunitario di parità dei sessi nel rapporto filiale e coniugale, in quanto espressione latente di una cultura maschilista che attribuisce priorità e carattere identificativo al patronimico al punto di giustificarne l'anteposizione al cognome materno. Il motivo è infondato. Il decreto impugnato, con valutazione adeguatamente motivata e, quindi, incensurabile in Cassazione v. Cass. n. 15953/2007 , ha fatto corretta applicazione del principio dell'interesse esclusivo della figlia, senza farsi condizionare da un preteso favor per il patronimico o da astratte esigenze di equiparazione con regole legali di attribuzione del cognome al figlio legittimo secondo la precedente dizione normativa . La scelta di anteporre il cognome del padre è stata presa dalla Corte d'appello mediante una congrua valutazione dell'interesse della figlia in concreto, tenendo implicitamente conto della ridotta forza identificatrice del cognome della madre, data la tenera età della minore, e valorizzando ragionevolmente l'ulteriore esigenza di rafforzamento del legame della minore con gli altri figli del padre che portavano il cognome A. . 4.- Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate, in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo e della particolarità del caso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso compensa le spese del giudizio di cassazione.