Papà sì, ma ancora studente, a 35 anni, all’Università: confermato il mantenimento a favore della figlia

Non più discutibile l’onere previsto per l’uomo, il quale dovrà versare 450 euro mensili come contributo per la figlia. Irrilevante il richiamo difensivo alla propria condizione di studente universitario.

‘Fuori corso’ storico lui ha 35 anni, ed è ancora impegnato a cercare di concludere i propri studi all’Università Situazione assai strana, proprio considerando l’età, e resa ancora più delicata dal fatto che lo studente – non più giovanissimo – ha anche una figlia. Tale situazione, però, non può certo legittimare la sua scelta, in qualità di padre, di non contribuire al mantenimento della ragazza, che vive con la madre Cassazione, ordinanza n. 16296, sez. VI Civile, depositata oggi . Mantenimento. Contesto della vicenda è un procedimento relativo all’affidamento di figli di genitori non coniugati . Punto di svolta è la decisione dei giudici di merito, i quali dispongono l’affidamento condiviso di una minore, con collocamento presso la madre e pongono a carico del padre un contributo di mantenimento della figlia per un importo di 450 euro mensili . L’uomo, però, ritiene non accettabile l’onere caricato metaforicamente sulle sue spalle. E su questo fronte richiama la propria precaria condizione economica, testimoniata anche dal fatto che all’età di 35 anni è ancora impegnata con gli studi universitari . Tale posizione, da ‘fuori corso’ all’Università, però, ribattono i giudici della Cassazione, non può certo rappresentare un alibi per sottrarsi all’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia . Peraltro, viene aggiunto, l’uomo è proprietario di un immobile e di un’auto Audi A3 e può usufruire di sensibili aiuti da parte dei familiari, dotati di buona posizione economica ciò significa che egli, spiegano i giudici, potrebbe recuperare i soldi. per l’ assegno di mantenimento a favore della figlia, alienando beni o utilizzando gli aiuti dei parenti . Tutto ciò conduce alla conferma della decisione emessa in Appello non più discutibile, quindi, il contributo di 450 euro mensili per il mantenimento della figlia .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 16 aprile – 3 agosto 2015, n. 16296 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti In un procedimento tra T.B. e L.L., relativo all'affidamento di figli di genitori non coniugati, il Tribunale per i Minorenni di Bari disponeva l'affidamento condiviso di una minore, con collocamento presso la madre, e poneva a carico del padre contributo di mantenimento della figlia, per l'importo di €. 450,00 mensili. La Corte di Appello di Bari con decreto in data 18/10/2012 confermava il provvedimento, impugnato dal padre in punto assegno. Ricorre per cassazione il padre. Resiste con controricorso la madre. Per giurisprudenza consolidata, il provvedimento della Corte di Appello, relativo all'affidamento e al mantenimento di figli di genitori non coniugati, è suscettibile di ricorso per cassazione, tanto più dopo la recente riforma della disciplina della filiazione L. 219/12 e D.Lgs. 154/13 . In sostanza il ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una motivazione adeguata e non illogica del provve s Rentto impugnato. Correttamente il giudice a quo precisa che il genitore ha l'obbligo di procurarsi i mezzi di mantenimento dei figli, e gli studi universitari all'età di 35 anni non possono costituire alibi per sottrarsi a tale obbligo. La Corte di merito procede - come sicuramente è possibile fare anche in materia familiare - per presunzioni. L'odierno ricorrente è proprietario di un immobile e può usufruire di sensibili aiuti da parte dei familiari dotati di buona posizione economica del resto non va dimenticato che gli ascendenti sono tenuti, ai sensi degli artt. 148 e – oggi – 316 bis c.c.a fornire provvista al genitore che non abbia redditi sufficienti, per il mantenimento dei nipoti . Il ricorrente potrebbe dunque provvedere, alienando beni o utilizzando gli aiuti dei parenti. Richiama pure il provvedimento la isponibilità da parte del ricorrente stesso di una auto AUDI A3. 4. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €. 2.000,00 per compensi ed €. 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Va rigettato il ricorso, con condanna alle spese del ricorrente. P.Q.M. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.