Figlia all’estero per imparare l’inglese: spesa decisa dalla madre, ma contributo da parte del padre

Respinte le obiezioni mosse dall’uomo, che dovrà versare all’ex moglie la sua quota. Irrilevante il fatto che l’esborso straordinario per la figlia non sia stato concordato preventivamente. Riferimento decisivo è il prioritario interesse della ragazza.

Cameretta arredata completamente ex novo , e, soprattutto, stage all’estero per l’apprendimento della lingua inglese. Doppia spesa per rispondere alle esigenze della figlia di una coppia separata nessun tentennamento da parte della madre, molto più dubbioso il padre Ma l’uomo dovrà farsene una ragione, e provvedere a versare la sua quota, pari a quasi 1.100 euro. Ciò per la semplice ragione che non si può ipotizzare, a carico del coniuge affidatario – la donna, in questo caso –, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie per i figli Cassazione, ordinanza n. 16175, sez. VI Civile, depositata oggi . Spese. Esborso imprevisto per l’uomo, destinatario di un decreto ingiuntivo da parte dell’ex moglie, per il pagamento della somma di 1.098 euro, relativa a spese straordinarie sostenute per la figlia , ossia costi per l’ arredamento della cameretta e pagamento di uno stage per l’apprendimento della lingua inglese . Pronta la contestazione da parte dell’uomo, il quale sostiene di non essere obbligato al rimborso della sua quota, pari al 50 per cento della spesa complessiva , che non è stata concordata preventivamente . Tale obiezione, però, si rivela inutile confermata, dai giudici di merito, la legittimità del decreto ingiuntivo. Concertazione. E la visione tracciata da Giudice di pace e giudici del Tribunale viene ora condivisa anche dalla Cassazione. Consequenziale la conferma dell’obbligo dell’uomo a versare all’ex moglie la somma di 1.098 euro . Per i giudici, in sostanza, bisogna ricordare che non è configurabile, a carico del coniuge affidatario o collocatario, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici dei genitori , poiché ci si trova di fronte a decisioni di maggiore interesse per il figlio , con particolare riferimento, in questo caso, alla istruzione della ragazza. Irrilevante, quindi, la mancata concertazione preventiva , anche se, va aggiunto, l’uomo aveva comunque prestato il proprio consenso all’espatrio della figlia .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 9 aprile – 30 luglio 2015, n. 16175 Presidente Di Palma – Relatore Bisogni Rilevato che 1. G.T.S. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 827/2010 del Giudice di pace di Taranto emesso su ricorso di L.S. per il pagamento della somma di 1.098 euro relativa a spese straordinarie sostenute per la figlia F. spese di arredamento della sua cameretta, stage per l'apprendimento della lingua inglese e dovute in base al provvedimento di modifica delle condizioni della separazione del 5 dicembre 2002. L'opponente ha contestato di essere obbligato al rimborso della sua quota pari al 50% della spesa complessiva in quanto, pur non trattandosi di spese urgenti o indifferibili, le stesse non erano state concordate preventivamente tra gli ex coniugi. 2. I1 Giudice di pace, con sentenza n. 1981/2011, ha respinto l'opposizione. 3. Il Tribunale di Taranto ha respinto l'appello. 4. Ricorre per cassazione G.T.S. deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione. 5. Si difende con controricorso L.S. che eccepisce l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto che 6. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono fondate. Il nuovo testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. prevede infatti esclusivamente che il ricorso sia proposto in caso di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. L'impugnazione per violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. deve avvenire mediante l'indicazione delle norme che si assumono violate e mediante la deduzione delle ragioni per cui il fondamento giuridico della decisione sia in contrasto con tali norme o con l'interpretazione che di tali norme viene data dalla giurisprudenza di legittimità Cass. civ. n. 1997312013 . 7. Nessuno di questi requisiti di ammissibilità è rispettato dal ricorso. 8. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o eventualmente il rigetto del ricorso. La Corte, condivide tale relazione e, letta la memoria difensiva del ricorrente, ribadisce quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione proprio a una controversia avente ad oggetto il rimborso delle spese di soggiorno negli U.S.A. per la frequentazione di corsi di lingua e cioè che non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione di maggiore interesse per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso cfr. Cass. civ. sezione I, n. 19607 del 26 settembre 2011 . Conseguentemente se le spese straordinarie concordate danno sicuramente diritto al rimborso, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà, verificarsi in sede giudiziale cfr. Cass. civ. sezione I n. 10174 del 20 giugno 2012, in tema di rilevanza relativa dell'accordo dei genitori sul contributo al mantenimento dei figli che non assume carattere vincolante dovendo il giudice ispirarsi all'esclusivo interesse del minore , la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione, riservata al giudice del merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori. Giudizio che nella specie è stato accuratamente effettuato dal Tribunale di Taranto in sede di appello e che il ricorrente ha contestato per non aver il giudice dell'appello valutato la mancata concertazione preventiva che peraltro il giudice di appello ha ritenuto implicitamente raggiunta nell'avere il S. prestato il proprio consenso all'espatrio della figlia F. e introducendo una censura relativa alla differenza concettuale fra spese e scelte straordinarie che appare del tutto estranea alla ratio decidendi seguita dal Tribunale di Taranto. La Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione. Il giudizio, esente dall'applicazione del contributo unificato, non consente l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 900 euro di cui 100 per spese.