È irrilevante il tempo trascorso tra separazione e ultimo episodio di violenza

Ai fini dell’addebito della separazione, lo stato di soggezione della moglie maltrattata non interrompe il nesso causale tra la condotta violenta del marito e l’intollerabilità della convivenza.

Non ha alcuna rilevanza il tempo trascorso tra la separazione e l’ultimo episodio accertato di violenza fisica, perché lo stato di soggezione e/o l’attaccamento al coniuge violento e autore di maltrattamenti fisici e morali non può tradursi in fattore interruttivo del nesso di causalità tra la condotta gravemente lesiva della dignità dell’altro coniuge e la intollerabilità della convivenza. Questo quanto affermato dai giudici di legittimità con la sentenza n. 15511 pubblicata in data 23 luglio 2015. Il caso. A seguito dell’appello proposto dal marito avverso la sentenza di primo grado con cui gli era stata addebitata la separazione personale dalla moglie, la Corte d’appello revocava la pronuncia di addebito a carico dell’appellante. Secondo i giudici di secondo grado, infatti, non vi erano prove sufficienti ad integrare i presupposti per l’addebito della separazione al marito, non essendo provato il nesso causale tra il comportamento violento ascritto allo stesso e la rottura del rapporto coniugale. La motivazione della Corte d’Appello. Nel revocare la pronuncia di addebito, i giudici di secondo grado ritenevano che vi fossero inequivoci elementi idonei a provare che successivamente all’ultimo atto di violenza fisica commesso dal marito ai danni della moglie non fosse mai venuta meno la comunione spirituale e materiale. Sorprendentemente, il tempo trascorso, la mancata denuncia da parte della moglie nei confronti del marito, l’assenza di certificazione medica, le deposizioni rese dai testi considerate insufficienti, erano elementi tali da escludere il nesso causale tra i maltrattamenti subiti dalla donna e la fine del rapporto coniugale. La valutazione della Corte di Cassazione. La pronuncia di secondo grado, a detta dei giudici di legittimità, si pone in netto contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte, posto che i maltrattamenti perpetrati da un coniuge a danno dell’altro, anche se riferiti ad un unico episodio di percosse, costituiscono comportamenti idonei a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, in quanto lesivi della pari dignità di ogni persona. Le reiterate violenze fisiche e morali non solo legittimano di per sé la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di tali violenze, con conseguente esonero del giudice dal comparare con siffatte condotte il comportamento del coniuge maltrattato. Il nesso causale non viene interrotto. Ribadito quanto sopra, la Suprema Corte rileva che il tempo trascorso tra la separazione e l’ultimo episodio di violenza accertato non ha alcuna rilevanza. Lo stato di soggezione, di tolleranza, di attaccamento al coniuge violento non interrompe il nesso causale tra la condotta violenta e altamente lesiva della dignità dell’altro coniuge e l’intollerabilità della convivenza.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 9 giugno – 23 luglio 2015, n. 15511 Presidente Di Palma – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2212/2009, ha dichiarato la separazione dei coniugi G.G. e Z.M. e successivamente, con sentenza n. 108/2012, ha accolto la richiesta di addebito della separazione a Z.M. , ha disposto l'affidamento ai Servizi sociali della figlia minore F. fissandone la residenza presso la madre, ha assegnato alla G. la casa familiare e ha posto a carico dello Z. un contributo per il mantenimento dei tre figli, pari a 3.000 Euro al mese e un assegno di mantenimento in favore della G. di 7.000 Euro con decorrenza dalla domanda, prevedendo che fossero a carico di Z.M. le spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate dei figli. Ha condannato lo Z. al rimborso delle spese legali e di CTU. 2. Ha proposto appello Z.M. chiedendo una pronuncia di addebito della separazione alla moglie, la ride terminazione del contributo per il mantenimento dei figli nella misura di 2.000 Euro mensili e dell'assegno per il mantenimento della moglie in misura non superiore a 4.000 Euro mensili, ha chiesto che le spese straordinarie dei figli fossero poste a carico dei due genitori in misura del 50% per ciascuno e che le spese di lite di entrambi 1 gradi e quelle della CTU fossero poste a carico della moglie o compensate. 3. Si è costituita la G. resistendo alle domande della controparte. 4. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 222/2013, ha parzialmente accolto l'appello, revocando la pronuncia di addebito a carico di Z.M. e confermando nel resto la sentenza di primo grado. Ha posto a carico dello Z. un terzo delle spese dei due gradi di giudizio compensando la quota residua. 5. La Corte di appello ha ritenuto non dimostrate le condizioni per l'addebito della separazione al marito per mancata prova del nesso causale fra il comportamento ascritto al G. e la rottura del rapporto coniugale. Quanto alle spese straordinarie la Corte di appello ha ritenuto in motivazione che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione dell'art. 148 c.c. perché non ha tenuto conto, nel porle totalmente a carico dello Z. , della capacità economica, sia pure Inferiore, della G. e tale da giustificare una attribuzione delle spese straordinarie nella misura del 70% e non della totalità a carico del marito. Peraltro a tale affermazione non è corrisposta una statuizione nel dispositivo. 6. Ricorre per cassazione G.G. deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 151 c.c. in relazione al mancato accoglimento della sua domanda di addebito. 7. Z.M. si difende con controricorso e propone ricorso incidentale deducendo la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 156, comma 2, e 360, comma 1, n. 4 c.p.c 8. In data 7 aprile 2015 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta nella sua parte motiva Ritenuto che 9. Con l'unico motivo di ricorso G.G. contesta la decisione presa dalla Corte di appello sulla richiesta di addebito. Secondo la ricorrente la Corte di appello bolognese ha erroneamente ritenuto insufficienti le deposizioni fornite in primo grado dai testi escludendo il nesso causale tra i maltrattamenti subiti e la cessazione del rapporto coniugale sulla base del fatto che la G. non aveva mal denunciato 11 marito e non disponeva di certificazione medica e basandosi sulla mera Iniziale disponibilità al perdono della signora. 10. Il ricorso principale è fondato. 11. Si legge nella motivazione della Corte di appello Secondo la tesi della parte ora appellata, la crisi sarebbe stata dovuta alle percosse e ai maltrattamenti subiti. In assenza di certificati medici, laddove i comportamenti ascritti a Zani.nl avessero prodotto lesioni, ci si deve rifare al materiale testimoniale. Sia detto peraltro che la mancanza di certificati medici, accettabile quanto a G. nell'ottica di un riserbo incondizionatamente diretto a salvare il matrimonio, appare meno conforme a quel che normalmente accade quanto a eventuali lesioni ai danni dei figli, poiché in casi di tal genere normalmente scatta nella madre una qualche forma di reazione quale quella di ricorrere a cure sanitarie, cosa della quale nel caso di specie potrebbe esservi stata ragione, considerata la non occasionalità, riferita dalla teste Canali, di prendere a cinghiate il figlio maggiore. Stando a detto materiale probatorio, l'ultimo episodio di data certa sarebbe quello verificatosi durante una vacanza alle da collocare nell'anno 2003. Altrettanto certo e indiscusso è che Z.M. si sia allontanato dall'abitazione famigliare in data 24/4/2006. Orbene dagli atti emergono inequivoci elementi idonei a provare che successivamente a quella vacanza la comunione spirituale e materiale rimase. Ne fanno fede - in primo luogo il tempo trascorso, - il viaggio a . Natale anno 2004 che portò, tra l'altro, all'acquisto di un Immobile in quella zona, con intestazione paritaria la testimonianza C. , diretta, quanto alla manifestazione della volontà di Z. di non consentire a separazione, pur dopo l'episodio delle Maldive, in quanto ancora innamorato della moglie e indiretta, perché riferitagli dallo stesso Z. , a proposito della manifestazione da parte di G. di essere anch'essa innamorata - la testimonianza G.I. , secondo la quale, nonostante tutto, la sorella era innamorata persa del marito e non aveva occhi che per lui. Né contraddice l'esposto ragionamento il fatto che sia stata la moglie a prendere l'iniziativa di manifestare l'intenzione di volersi separare poiché ciò è avvenuto molto tempo dopo, precisamente a anno 2006 inoltrato, e non ne sono seguite iniziative concrete tanto che fu invece Z. a prendere l'iniziativa di abbandonare l'abitazione coniugale. E con ciò l'argomento è da ritenere esaurito senza che occorra cimentarsi con l'esame delle singole testimonianze, del loro grado di attendibilità, della loro coerenza intrinseca ed estrinseca”. 12. Il criterio di valutazione seguito dalla Corte di appello per accertare la eventuale sussistenza della responsabilità del marito ai fini della domanda di addebito della separazione è in netto contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona cfr. Cass. civ. sezione I n. 817 del 14 gennaio 2011 e secondo cui le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da. un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima dalle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema, gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei cfr. Cass. civ. sezione I n. 7321 del 7 aprile 2005 . 13. Il tempo trascorso fra la separazione e l'ultimo episodio di violenza fisica ritenuta accertata dalla Corte distrettuale - che peraltro non ha preso in esame la deduzione da parte della G. , come ulteriore e non meno importante elemento di responsabilità ascrivibile al marito, della violenza morale praticata nei confronti, della moglie e dei figli sino alla separazione - non può avere pertanto alcuna rilevanza perché lo stato di soggezione e/o l'attaccamento al coniuge violento e autore di maltrattamenti fisici e morali non può tradursi in fattore interruttivo del nesso di causalità fra la condotta gravemente lesiva della dignità dell'altro coniuge e la intollerabilità della convivenza. Né risulta che sia stata richiesta e compiuta una indagine istruttoria diretta ad accertare che nel tempo trascorso il coniuge responsabile dei comportamenti violenti e prevaricatori abbia riconosciuto la violazione dei suoi doveri coniugali e di rispetto della dignità personale e adeguato il suo comportamento a una condotta radicalmente diversa e che su tali presupposti si sia ricostituita una comunione morale e materiale fra cugina. 14. Con l'unico motivo di ricorso incidentale Z.M. fa rilevare la nullità della sentenza, ai sensi dall'art. 156 comma 2 c.p.c., perché, relativamente al carico delle spese straordinarie, il dispositivo della sentenza contrasta apertamente con guanto stabilito in motivazione. 15. Il motivo è fondato risultando evidente l'omessa traduzione nel dispositivo della valutazione compiuta sul punto dalla Corte di appello nella sua motivazione. 16. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in campirà di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l'accoglimento di entrambi i ricorsi . 17. È stato quindi emesso decreto di fissazione di udienza in camera di consiglio per il 9 giugno 2015 e le parti hanno depositato memorie difensive. La Corte, lette le memorie difensive, ritiene che la controversia presenta profili di valutazione che richiedono la discussione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della prima sezione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.