Assegno a favore della moglie, il reddito del marito non è irrilevante per la quantificazione

Se l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente costituisce un valido criterio di attribuzione, la liquidazione dell’assegno, pur considerando, in via tendenziale, la somma necessaria a colmare il relativo divario, non può prescindere, ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.c., dalle circostanze e dai redditi dell’obbligato.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14051, depositata il 7 luglio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio, il quale, pronunciando la cessazione degli effetti civili di un matrimonio, aveva attribuito all’ex-moglie un assegno pari a 760 euro mensili. La Corte territoriale rilevava le deteriori condizioni della donna rispetto al tenore di vita mantenuto durante il matrimonio questa, privata anche della pensione di cui era titolare, poteva contare soltanto sul contributo dell’ex-marito, essendo inabile al lavoro a causa di un’infermità e dovendo provvedere al pagamento di un canone di locazione pari a 459 euro mensili. L’uomo, invece, oltre a rendersi parzialmente inadempiente rispetto ad un ordine di esibizione relativo ai propri rapporti assicurativi e bancari, percepiva un reddito netto, come dipendente, di 900 euro mensili. L’ex-marito ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di non aver considerato che l’uomo aveva ottemperato agli ordini di esibizione disposti dal Tribunale e che non avrebbe potuto produrre, essendo inesistente, ulteriore documentazione. La Corte territoriale, a suo giudizio, avrebbe dato credito alla mera asserzione dell’ex-moglie circa l’esistenza di ulteriori rapporti, senza però che quest’ultima assolvesse l’onere probatorio richiesto. Deduceva, infine, che, a fronte di un reddito di 900 euro mensili, il versamento di un assegno di 760 euro comporterebbe l’impossibilità di provvedere alle proprie esigenze primarie di vita. Documenti non prodotti dal marito. La Corte di Cassazione rileva che la quantificazione dell’assegno non sia stata adeguatamente giustificata dai giudici di merito da una parte, venivano indicati i redditi lordi del ricorrente, in realtà non dissimili da quelli rappresentati, al netto nel ricorso , dall’altra si rilevava che l’ex-marito aveva omesso di integrare sia in primo che in secondo grado le produzioni documentali richieste, e non soddisfatte, relative ai suoi rapporti assicurativi e bancari. Ma l’onere probatorio incombeva sull’ex-moglie. Gli Ermellini sottolineano, tuttavia, che non risultava indicata, a fronte della contestazione dell’esistenza di tali rapporti, la fonte di prova ad essi relativa, che incombeva sulla controparte, cioè sull’ex-moglie. Perciò, non era possibile capire come i giudici territoriali avessero ricostruito i redditi dell’uomo. Se, però, l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente costituisce un valido criterio di attribuzione, la liquidazione dell’assegno, pur considerando, in via tendenziale, la somma necessaria a colmare il relativo divario, non può prescindere, ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.c. effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi , dalle circostanze e dai redditi dell’obbligato. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, rimandando la decisione ai giudici di merito di Milano.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16 gennaio – 7 luglio 2015, n. 14051 Presidente Forte – Relatore Campanile Svolgimento del processo 1 - Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha rigettato l'appello proposto da B.M. nei confronti di M.M. avverso la sentenza n. 588 del 2010 con la quale il Tribunale di Busto Arsizio, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili de loro matrimonio, aveva attribuito alla predetta M. un assegno pari ad Euro 760 mensili. 1.1 - La Corte territoriale ha affermato che l'infondatezza dell'impugnazione derivava dalla conferma, all'esito di un esame complessivo delle risultanze processuali, delle deteriori condizioni della M. rispetto al tenore di vita mantenuto durante il matrimonio. Costei, infatti, privata anche di una modesta pensione di cui era titolare, poteva contare unicamente sul contributo dell'ex coniuge, essendo, per infermità, inabile al lavoro e dovendo provvedere al pagamento di un canone di locazione pari ad Euro 459,00 mensili. 1.2 – Il B. , d'altra parte, di professione odontotecnico, oltre a rendersi parzialmente inadempiente rispetto a un ordine di esibizione relativo ai propri rapporti assicurativi e bancari, percepiva, come dipendente, un reddito netto di Euro 900 mensili. 1.3 - Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il B. , deducendo unico ed articolato motivo. La M. non svolge attività difensiva. Motivi della decisione 2 - Con unico e articolato motivo, denunciandosi violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 210 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si afferma che la corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il B. aveva ottemperato agli ordini di esibizione disposti dal Tribunale e che non avrebbe potuto produrre, in quanto inesistente, ulteriore documentazione. Sotto tale profilo si sostiene che il giudice del merito avrebbe dato credito alla mera asserzione della M. circa l'esistenza di ulteriori rapporti, senza che sul punto fosse stato assolto l'onere probatorio ricadente sulla richiedente. All'esito di tale valutazione il B. , percettore di reddito da lavoro dipendente pari a 900,00 Euro mensili, dovrebbe versare alla M. un assegno pari ad Euro 760,00, con conseguente impossibilità di provvedere alle proprie esigenze primarie di vita. 3- Il ricorso è fondato. Nella decisione impugnata viene esaminata in maniera approfondita la situazione della M. , con riferimento alla grave riduzione della capacità lavorativa e all'unicità della propria fonte di reddito, costituita dal contributo del B. . 3.1 - Non sussistendo dubbi sul diritto all'attribuzione dell'assegno, che, per il vero, il ricorrente non contesta, la relativa quantificazione non risulta adeguatamente giustificata. 3.2 - Da un lato, infatti, si indicano i redditi lordi del predetto, in realtà non dissimili da quelli rappresentati, al netto, nel ricorso cfr., su tale aspetto, Cass., 23 aprile 2009, n. 9719 , dall'altro si rileva che egli omette anche in questo grado di integrare quelle produzioni documentali richieste in primo grado e mai soddisfatte, relative ai suoi rapporti assicurativi e bancari . 3.3 - Sotto tale profilo deve considerarsi - a prescindere dalla problematica inerente al valore probatorio dell'inottemperanza, in assenza di ulteriori elementi - che non risulta indicata - a fronte della contestazione dell'esistenza di tali rapporti - la fonte di prova ad essi relativa, incombente sulla controparte Cass., 23 dicembre 2012, n. 28639 Cass., 5 agosto 2002, n. 11709 Cass., 11 novembre 1999, n. 12507, nonché, sull'inammissibilità di una istanza ad explorandum , Cass., 20 dicembre 2007, n. 26943 . In definitiva non è dato comprendere in quale misura la Corte territoriale abbia ricostruito i redditi dell'onerato, laddove è assolutamente pacifico che, se l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente costituisce valido criterio di attribuzione, la liquidazione dell'assegno, pur considerando, in via tendenziale, la somma necessaria a colmare il relativo divario, non può prescindere, ai sensi dell'art. 156, comma 2, cod. civ., dalle circostanze e dai redditi dell'obbligato. 4 - All'accoglimento del ricorso - esclusi i profili inerenti alla mancata ammissione della prove dedotte dal B. , senza trascriverne il contenuto, in violazione del principio di autosufficienza - consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Milano, che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra richiamati, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.