Copia in carta carbone, ma per la validità del testamento serve una “caccia al tesoro” dell’originale

Non può essere riconosciuta la dignità di testamento olografo ad uno scritto documentato da una copia, apparentemente tratta con carta carbone, di un originale non rinvenuto.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10171, depositata il 18 maggio 2015. Il caso. Il tribunale di Milano disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria di due coniugi e divideva le due masse tra i cinque eredi. In seguito all’appello proposto da alcuni eredi, la Corte d’appello di Milano rigettava la censura relativa alla disapplicazione della scheda testamentaria del gennaio 1986, che era stata disconosciuta. Secondo i giudici, tale scheda testamentaria non poteva essere considerata tale, in quanto si trattava di copia redatta con carta carbone e non di un originale, per cui non assumeva la dignità di testamento olografo. Gli eredi soccombenti ricorrevano in Cassazione, deducendo la sussistenza dei requisiti di olografia e sottoscrizione necessari per attribuire il carattere di testamento olografo alla scheda contestata a suo avviso, l’utilizzo della carta carbone assicura la possibilità di creare in maniera contestuale più esemplari dello stesso documento, in modo tale da avere una pluralità di originali assolutamente identici e frutto, ognuno, della stessa mano. Elementi necessari per il testamento olografo. La Corte di Cassazione ricorda che la validità del testamento olografo esige, ai sensi dell’art. 602 c.c., l’autografia della sottoscrizione, nonché della data e del testo del documento, per soddisfare l’esigenza di avere l’assoluta certezza della riferibilità al testatore e dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo. Se non viene prodotto l’originale del testamento, ma una sua copia, è giustificata la presunzione che il de cuius lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, per cui la parte che intenda ricostruire, mediante prove testimoniali, un testamento di cui si assuma la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell’esistenza del documento al momento dell’apertura della successione. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano applicato correttamente tale principio, per cui la prova richiesta è indispensabile per dimostrare che l’irreperibilità dell’olografo non può farsi risalire al testatore, oppure che quest’ultimo, anche se autore materiale della distruzione non era animato da volontà di revoca. I ricorrenti intendevano valersi di una copia in carta carbone dell’originale, non più ritrovato, che, di conseguenza, doveva ritenersi soppresso. Perciò, la copia, pure fedele all’originale, non poteva superare tale limite. Solo nel documento originale, infatti, possono individuarsi quegli elementi che permettono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico-fisiche del soggetto rappresentati dalla firma . Copia non affidabile. Quindi, la copia in carta carbone non mostra un sufficiente grado di affidabilità, poiché è soggetta alle molte variabili proprie di una copia, del supporto utilizzato, dell’effetto che il tipo di strumento usato per scrivere può avere nell’incidere la carta sottoposta al foglio di carta carbone. A supporto di tale tesi, i giudici di legittimità sottolineano che neanche una copia di pugno del testatore, se intitolata e creata per essere solo una copia e non un secondo originale, potrebbe tener luogo dell’unico originale prodotto dal testatore. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 gennaio – 18 maggio 2015, n. 10171 Presidente Mazzacane – Relatore D’Ascola Svolgimento del processo 1 Il tribunale di Milano con sentenza del 2005 ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria dei coniugi C.V. -S. e ha diviso le due masse tra i 5 eredi con assegnazione dei beni, conguagli, compensazioni tra debiti dell'eredità e crediti degli eredi. La Corte di appello di Milano è stata investita da gravame interposto da C.V.M. e da appelli incidentali degli altri eredi. Con sentenza 14 aprile 2011 ha rigettato la censura relativa alla disapplicazione della scheda testamentaria del gennaio 1986, che era stata disconosciuta e che secondo l'appellante avrebbe dovuto essere contestata con querela di falso. Ha osservato che, come rilevato dal tribunale, la scheda testamentaria del 198 6 non poteva essere considerata tale, perché trattavasi di copia redatta con carta carbone e non di un originale, sicché non assumeva la dignità di testamento olografo che tale valore non poteva esserle conferito né in forza dell'uso fattone in un precedente giudizio, chiusosi con sentenza in rito, né della pubblicazione dell'atto da parte di un notaio, giacché quest'ultimo si era limitato ad attestare che dell'atto gli era stata consegnata copia in carta carbone. La Corte ha inoltre rilevato che ogni eccezione circa il riparto era infondato, anche perché le quote ereditarie erano state determinate, in base a successione ab intestato per il padre e al testamento del 1993 quanto alla madre, in forza di accordo delle parti, attestato dalle loro richieste formulate nel verbale del 29 novembre 2011. 1.1 I tre motivi del ricorso per cassazione, proposto il 22 giugno 2011 da C.V.M.G. , ruotano intorno alla validità e utilizzabilità della scheda testamentaria del 1986. Divisi in due gruppi, i coeredi hanno resistito con controricorso. Inizialmente vi è stata trattazione con rito camerale, per la concessione di termine ad C.V.E. di rinotificare il controricorso al ricorrente ord. 134569/12 . È deceduto nelle more C.V.A.D. e si sono costituiti i suoi eredi, i quali unitamente agli altri contro ricorrenti C.V.M. e L.E. hanno nominato un nuovo difensore. Anche il ricorrente, in sostituzione del precedente, anch'egli deceduto, ha rilasciato procura ad altro legale. All'odierna udienza di discussione non sono state sollevate eccezioni sulla regolarità della costituzione di alcuna delle parti. Motivi della decisione 2 Con il primo motivo parte ricorrente denuncia erronea e falsa applicazione degli artt. 214 e 215. Sostiene che la scheda testamentaria era stata tacitamente riconosciuta nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 7175/99, giudizio in cui il testamento era stato prodotto e non era stato disconosciuto, anzi i resistenti avevano chiesto che fosse applicata. Pertanto non avrebbero più potuto disconoscerla. 2.1 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 221 c.p.c. e 2702 c.c Sostiene che, avvenuto il riconoscimento tacito, i resistenti avrebbero dovuto proporre querela di falso per contestare l'efficacia del testamento. 2.2 Il terzo motivo espone violazione e falsa applicazione dell'art. 602 c.p.c C.V.M.G. afferma che sussistono i requisiti della olografia e della sottoscrizione necessari per attribuire il carattere di testamento olografo alla scheda controversa. Deduce che l'utilizzo della carta carbone assicura la possibilità di creare in maniera contestuale più esemplari del medesimo documento, così da avere una pluralità di originali assolutamente identici e frutto, ognuno, della medesima mano . A sostegno della piena validità del documento cita la giurisprudenza che si sarebbe formata in tema di atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, ritenuto valido ancorché solo uno dei tre esemplari dell'atto sia firmato in originale. 3 Quest'ultima censura, che dal punto di vista logico precede e assorbe le altre, è manifestamente infondata. La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 c.c., l'autografia della sottoscrizione, nonché della data e del testo del documento, prescrizioni che hanno la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza della riferibilità al testatore e dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo. Qualora non venga prodotto l'originale del testamento, ma una copia di esso , è giustificata la presunzione che il de cuius lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che la parte che intenda ricostruire mediante prove testimoniali, a norma degli artt. 2724, n. 3, e 2725 cod. civ., un testamento di cui si assuma la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell'esistenza del documento al momento dell'apertura della successione Cass. 17237/11 12098/95 . La Corte di appello ha tenuto fede a tale consolidato principio. 3.1 Ha infatti ricordato che il testamento olografo può essere revocato dal testatore anche mediante distruzione o lacerazione art. 684 c.c. , cosicché, va qui ribadito, la prova di cui sopra è indispensabile per dimostrare che la irreperibilità dell'olografo non può farsi risalire al testatore, oppure che quest'ultimo, benché autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca. Nella specie è indubbio che parte ricorrente intenda valersi di una copia in carta carbone dell'originale, non più ritrovato, e che quindi deve ritenersi soppresso. La copia, ancorché fedele all'originale, non può superare questo limite. La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico - fisiche del soggetto rappresentati dalla firma”. Ha in tal modo stabilito Cass. 1903/09 che risulta inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi. 3.2 Un maggior grado di affidabilità non è attribuibile alla copia in carta carbone , che rimane soggetta alle molte variabili proprie di una copia, del supporto utilizzato, dell'effetto che il tipo di strumento usato per scrivere può avere nell'incidere la carta sottoposta al foglio di carta carbone . Va aggiunto che neanche una copia di pugno del testatore, se intitolata e creata per essere solo copia e non un secondo originale, potrebbe tener luogo dell'unico originale prodotto dal testatore cfr. Cass. 317/78 e i precedenti di merito della vicenda, App L'Aquila 11.9.1914 Giur. it. 1975, I, 2, 626 Trib Sulmona 1.6.1973, ibidem . È dunque corretta la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha negato la dignità di olografo a uno scritto documentato da una copia, apparentemente tratta con carta carbone, di un originale non rinvenuto. La mancanza di un olografo e dei rimedi atti a sopperire alla perdita dell'originale conduce al rigetto del terzo motivo, restando assorbiti i primi due. Non vi è infatti materia per discutere del mancato disconoscimento o della mancata contestazione con querela di falso di uno scritto che non è un testamento olografo. 3.3 Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia, in favore di ciascuno dei gruppi di controricorrenti costituitisi uno costituito da C.V.E. l'altro dagli eredi di C.V.A.D. e da C.V.M. e L.E. . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate per ciascuno dei gruppi di controricorrenti in Euro 5.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.