Recente la liaison extramatrimoniale dell’uomo: ancora in ballo l’addebito della separazione

Per i giudici di merito troppo lontani nel tempo i comportamenti attribuiti dalla donna al marito. Ma questa visione viene messa in discussione dai documenti messi sul tavolo dalla moglie, la quale ha anche evidenziato il fatto che recente era la relazione extraconiugale intrattenuta dall’oramai ex consorte.

Generico e superficiale l’esame portato avanti dai giudici, i quali hanno trascurato alcuni dati di rilievo posti sul tavolo dalla donna, e finalizzati, calendario alla mano, a dimostrare il nesso tra le condotte del marito e la rottura della coppia. Ciò porta, inevitabilmente, a riprendere in esame la vicenda, e a valutare con maggiore attenzione l’ipotesi dell’addebito della separazione a carico dell’uomo Cass., ordinanza n. 7814/2015, Sesta Sezione Civile, depositata oggi . ‘Rottura’. Punto di svolta – negativo per la donna –, nella vicenda giudiziaria relativa alla separazione personale della coppia di coniugi, è la decisione d’Appello, in cui, in sostanza, viene rideterminato il contributo per il mantenimento delle figlie in 850 euro , e, soprattutto, viene confermata l’esclusione dell’addebito a carico dell’uomo e dell’assegno per la moglie . Ma, ammettono ora i giudici della Cassazione, in secondo grado il pronunciamento sul fronte dell’ addebito è stato davvero generico. Ci si è limitati, difatti, in Appello, ad affermare che i comportamenti del marito erano assai risalenti , e che, di conseguenza, non vi era prova del nesso di causalità con l’intollerabilità della convivenza lamentata dalla donna. A rendere ancora più evidenti le lacune nella decisione d’Appello anche il materiale probatorio messo sul tavolo dalla donna, la quale ha posto in evidenza episodi gravi – ossia violenze subite tra le mura domestiche e relazione extramatrimoniale del marito – e assai recenti , episodi che vengono indicati come causa della crisi coniugale . Di fronte a tale quadro, è lapalissiana la necessità di un esame più approfondito, affidato nuovamente ai giudici di secondo grado, i quali dovranno effettuare una opportuna istruttoria per valutare, alla luce di quanto evidenziato dalla donna, l’ipotesi dell’ addebito della separazione all’uomo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 2 dicembre 2014 – 16 aprile 2015, n. 7814 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento di separazione personale tra C. M. e P. G., la Corte d'Appello di Napoli con sentenza 25/06/2012, riformava la sentenza del Tribunale di Napoli emessa in data 10/10/2011, rideterminando il contributo per il mantenimento delle figlie in euro 850,00 mensili, e confermava altresì l'esclusione delle domande di addebito e dell'assegno per la moglie Ricorre per cassazione la moglie. Resiste con controricorso il marito. Non hanno pregio le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dal resistente la ricorrente indica adeguatamente i fatti, fornice argomentazione specifiche ai motivi, indicando i punti della sentenza censurati, e il ricorso è pienamente autosufficiente. Il giudice a quo afferma, ai fini dell'addebito, che i comportamenti del marito erano assai risalenti e non vi era prova del nesso di causalità con l' intollerabilità della convivenza. Ciò in modo del tutto generico ed apodittico. Con riferimenti particolari, rispettando il principio dell'autosufficienza, la ricorrente evidenza episodi gravi violenze, relazione extramatrimoniale del marito, assai recenti, che vengono indicati come causa della crisi coniugale . Quanto all'assegno per la moglie e alla determinazione del contributo al mantenimento delle figlie nonché alla relativa ripartizione degli oneri tra i genitori , ancora una volta ,la sentenza impugnata appare carente ed inadeguata, trascurando qualsiasi analisi delle condizioni economiche dei coniugi. Va pertanto accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, con rinvio ala Corte di Appello di Napoli, , in diversa composizione, che dovrà svolgere opportuna istruttoria al riguardo, e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio. P.q.m. La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.