Nozze nulle per la Chiesa, ma non per lo Stato se i coniugi hanno convissuto almeno 3 anni

Vige un limite triennale di ordine pubblico alla declaratoria di efficacia delle sentenze emesse dai Tribunali ecclesiastici in merito alla nullità, secondo l’ordinamento canonico, dei matrimoni celebrati con il rito concordatario. Tale limite è costituito dalla necessità di tutelare il c.d. matrimonio-rapporto, connotato da una congrua convivenza matrimoniale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6016, depositata il 25 marzo 2015. Il fatto. La Corte d’appello di Roma rigettava la domanda di un marito, proposta nei confronti della moglie, relativa al riconoscimento della sentenza emessa dal Tribunale ecclesiastico regionale del Lazio, con la quale era stata dichiarata la nullità, per riserva del bonum sacramenti da parte del marito del matrimonio dagli stessi contratto con il rito concordatario. Il marito ricorre per la cassazione di tale sentenza. La necessità di tutelare il c.d. matrimonio-rapporto. Il Collegio ricorda come le Sezioni Unite della Cassazione, con le decisioni n. 16379/14 e 16380/14, hanno risolto il contrasto relativo all’esistenza di un limite di ordine pubblico alla declaratoria di efficacia delle sentenze emesse dal Tribunali ecclesiastici in merito alla nullità, secondo l’ordinamento canonico, dei matrimoni celebrati con il rito concordatario, limite costituito dalla necessità di tutelare il c.d. matrimonio-rapporto, connotato da una congrua convivenza matrimoniale. Con tali decisioni, le Sezioni Unite hanno osservato che il matrimonio-rapporto, al quale va ricondotta la situazione giuridica convivenza tra i coniugi” o come coniugi”, trova fondamento nella Costituzione, nelle Carte Europee dei diritti e nella legislazione italiana, in maniera tale da costituire la rappresentazione di molteplici aspetti e dimensioni dello svolgimento della vita matrimoniale, che si traducono, sul piano rilevante per il diritto, in diritti, doveri, responsabilità . Nel quadro così delineato, la convivenza fra i coniugi costituisce elemento essenziale, che lo connota in maniera determinante. Le Sezioni Unite hanno, altresì, specificato i caratteri che deve assumere, per i fini che qui interessano, la convivenza coniugale, sotto il profilo della riconoscibilità dall’esterno, nonché della stabilità, individuando, sulla base di specifici riferimenti normativi, una durata minima di 3 anni . Il limite triennale di ordine pubblico. Ancora, è stato precisato dalla S.C. che il suddetto limite di ordine pubblico opera in presenza di qualsiasi vizio posto a base della decisione ecclesiastica di nullità e che la convivenza triennale come coniugi”, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità di matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, ne giudizio di legittimità . È stato ulteriormente precisato che, questo limite non opera in presenza di domanda di delibazione presentata congiuntamente dalle parti e che, nel caso di domanda proposta da uno solo dei coniugi, l’altro che voglia opporsi eccependo il limite di ordine pubblico costituito dalla convivenza coniugale, ha l’onere di sollevare tale eccezione nella comparsa di risposta. Convivenza fra i coniugi. Alla luce di tali considerazioni, le censure sollevate dal ricorrente appaiono in contrasto con i principi sopra richiamati, infatti, il rilievo inerente alla convivenza fra i coniugi, tempestivamente eccepito dalla moglie nel corso del giudizio davanti alla Corte d’appello, assume uno spessore particolare, con riferimento all’esigenza di ordine pubblico di tutela del matrimonio-rapporto, se si considera che il rapporto si era protratto per un periodo considerevole 35 anni , durante il quale erano nati tre figli. Da qui, il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese di lite, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale relativo alla materia controversa, risolto con l’intervento, successivo alla proposizione del ricorso, delle sezioni Unite.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 29 ottobre 2014 – 25 marzo 2015, n. 6016 Presidente Forte – Relatore Campanile Svolgimento del processo 1 - La corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta da C.G. nei confronti di T.I. , relativa al riconoscimento della sentenza emessa in data 19 novembre 2009 dal Tribunale Ecclesiastico regionale del Lazio, con la quale era stata dichiarata la nullità, per riserva del bonum sacramenti da parte del marito, conosciuta dalla moglie, del matrimonio dagli stessi contratto, con il rito concordatario, in omissis . 1.1 - La Corte territoriale, richiamata l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul punto, ha osservato, non essendo emersi elementi a favore della tutela della buona fede della T. , doveva trovare applicazione l'orientamento fondato sulla contrarietà all'ordine pubblica della recisione di un vincolo coniugale caratterizzato da una lunga convivenza, protrattasi per trentacinque anni. 1.2 - Per la cassazione di tale decisione il C. propone ricorso, affidato a tre motivi, cui la T. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. La difesa del ricorrente ha svolto osservazioni scritte in merito alle conclusioni del P.M Motivi della decisione 2 - Con il primo motivo, deducendosi violazione degli artt. 7 e 29 Cost., dell'accordo di revisione del concordato e del protocollo addizionale, si sostiene che la corte territoriale non avrebbe correttamente valutato l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui la convivenza fra i coniugi non costituirebbe un limite di ordine pubblico alla declaratoria di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico. 2.1 - Con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 29 Cost., dell'art. 113 c.p.c., degli art. 12 delle preleggi e 117, 119, 120, 122 e 123 cod. civ., applicando un principio non rinvenibile nel nostro ordinamento. 2.2 - Con la terza censura si deduce nonché omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nel senso che il rapporto coniugale sarebbe stato connotato da mera coabitazione, e non già da una convivenza stabile e duratura. 3. - Il ricorso è infondato. 3.1 - Il contrasto relativo all'esistenza di un limite di ordine pubblico alla declaratoria di efficacia delle sentenze emesse dai tribunali ecclesiastici in merito alla nullità, secondo l'ordinamento canonico, dei matrimoni celebrati con il rito cd. concordatario, limite costituito dalla necessità di tutela del cd. matrimonio-rapporto , connotato da una congrua convivenza matrimoniale, è stato risolto dalle Sezioni unite di questa Corte con le decisioni nn. 16379 e 16380 del 17 luglio 2014, con le quali si è in primo luogo osservato che il matrimonio-rapporto , al quale va ricondotta la situazione giuridica convivenza fra i coniugi o come coniugi , trova un solido fondamento nella Costituzione, nelle Carte Europee dei diritti e nella legislazione italiana , in maniera tale da costituire la rappresentazione di molteplici aspetti e dimensioni dello svolgimento della vita matrimoniale, che si traducono, sul piano rilevante per il diritto, in diritti, doveri, responsabilità . In tale quadro la convivenza fra i coniugi costituisce elemento essenziale, che lo connota in maniera determinante anche alla luce di significativi interventi della Corte costituzionale, della Corte EDU e della Corte di giustizia UÈ, il complesso dei diritti, dei doveri, delle aspettative correlati, in maniera autonoma, al rapporto matrimoniale rappresentano una situazione giuridica che, in quanto regolata da disposizioni costituzionali, convenzionali ed ordinarie, è perciò tutelata da norme di ordine pubblico italiano, secondo il disposto di cui all'art. 797 c.p.c., comma 1, n. 7 . 3.2 - Le Sezioni unite hanno altresì specificato i caratteri che deve assumere, per i fini che qui interessano, la convivenza coniugale, sotto il profilo della riconoscibilità dall'esterno - attraverso fatti e comportamenti che vi corrispondano in modo non equivoco -, nonché della stabilità - individuando, sulla base di specifici riferimenti normativi artt. 6, commi 1 e 4 della l. n. 184 del 1983 una durata minima di tre anni. 3.3 - È stato poi rilevato che il suddetto limite di ordine pubblico opera in presenza di qualsiasi vizio genetico posto a fondamento della decisione ecclesiastica di nullità e che la convivenza triennale come coniugi , quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità. 3.4 - Si è quindi ulteriormente precisato, distinguendo opportunamente le ipotesi, che detto limite non può operare in presenza di domanda di delibazione presentata congiuntamente dalla parti e che, nel caso di domanda proposta da uno solo dei coniugi, l'altro - che intenda opporsi alla domanda, eccependo il limite d'ordine pubblico costituito dalla convivenza coniugale - ha l'onere, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., commi 1 e 2, si veda l'art. 343 c.p.c., comma 1 1 di sollevare tale eccezione nella comparsa di risposta 2 di allegare i fatti specifici e gli specifici comportamenti dei coniugi, successivi alla celebrazione del matrimonio, sui quali l'eccezione medesima si fonda, anche mediante la puntuale indicazione di atti del processo canonico e di pertinenti elementi che già emergano dalla sentenza delibanda 3 di dedurre i mezzi di prova, anche presuntiva, idonei a dimostrare la sussistenza di detta convivenza coniugale , restando ovviamente salvi i diritti di prova della controparte ed i poteri di controllo del giudice della delibazione quanto alla rilevanza ed alla ammissibilità dei mezzi di prova . 4 - I profili giuridici che sorreggono le prime due censure contrastano all'evidenza con i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con le decisioni testé richiamate, condivisi dal Collegio. Benvero il rilievo inerente alla convivenza fra i coniugi, tempestivamente eccepito dalla T. nel corso del giudizio svoltosi davanti alla Corte di appello, e non contestato, sotto il profilo fattuale, dalla controparte, assume particolare spessore, con riferimento all'esigenza di ordine pubblico di tutela del matrimonio-rapporto, ove si consideri che, come emerge dalla decisione impugnata, il rapporto si era protratto per un periodo considerevole ben trentacinque anni , durante il quale erano stati generati tre figli. 4.1 - Né può ritenersi che la questione inerente all'instaurazione di una vera convivenza, indice di affectio coniugalis, non sia stata esaminata dalla Corte territoriale, che, in proposito, ha rilevato che il C. per molti anni non ha mai fatto nulla per chiedere lo scioglimento del vincolo matrimoniale , comportandosi come uomo sposato , inoltre è pacifico che dall'unione sono nati tre figli, la cui nascita è stata desiderata proprio dall'odierno attore . 5 - Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, non ricorrendo, per altro, i presupposti per l'invocata applicazione dell'art. 89 cod. proc. civ., in quanto le frasi riportate nel ricorso non eccedono le imprescindibili esigenze della difesa Cass., 9 febbraio 1998, n. 1326 . 6 - Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale relativo alla questione controversa, risolto solo con l'intervento, successivo alla proposizione del ricorso, delle Sezioni unite, ricorrono giustificati motivi per la compensazione delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.