Se il pm non autorizza l'accordo negoziato, cosa accade alla degiurisdizionalizzazione?

Se l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita non ottiene l'autorizzazione del PM ex art. 6, comma 2, L. n. 162/14 e viene conseguentemente trasmesso al Presidente, questi, nel rispetto del principio di economia processuale - ratio sottostante, in senso lato, all'emanazione della nuova normativa di degiurisdizionalizzazione - e nel rispetto dei principi giurisdizionali della domanda, dell'impulso di parte e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fisserà l'udienza di comparizione delle parti invitando nel contempo queste, qualora non intendano aderire alle prescrizioni del PM, al deposito di un ricorso ex art. 711 c.p.c., ovvero ex art. 4 comma 16 L. div, ovvero ancora ex art. 710 c.p.c

Con detti depositi le parti instaureranno un nuovo procedimento giurisdizionale che determinerà l'archiviazione del fascicolo relativo all'accordo assunto in negoziazione e la fissazione di udienza davanti al Collegio se si tratta di divorzio o procedimento ex art. 710 c.p.c., ovvero, in caso di separazione personale, di quella ex art. 711 c.p.c. che si terrà alla stessa data e stessa ora di quella prevista sulla base de ricorso già presentato dalle parti. Il fatto. L'art. 6, comma 2, legge titolata Misure urgenti di degiurisdizionaizzazione ad altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia civile” prevede che l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita , qualora si sia in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, debba essere trasmesso entro il termine di 10 giorni al procuratore della repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse degli figli lo autorizza, mentre, al contrario, nell'ipotesi in cui l'accordo non risponda a tale interesse, lo trasmette al Presidente del Tribunale che fissa la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. Nel caso di specie, come è intuibile, altrimenti non ne parleremmo, il PM ha rilevato che l'accordo siglato dalle parti non corrispondeva all'interesse dell'unico figlio della coppia, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, per il quale i genitori non avevano previsto alcun contributo al mantenimento. Il Pm, quindi, da normativa, ha trasmesso detto accordo al Presidente del Tribunale il quale è tenuto a fissare udienza di comparizione delle parti e a provvedere ed è proprio su tali adempimenti che il Tribunale di Torino, nella persona del Presidente, ha rilevato alcune criticità e lacune della L. n. 162/14 ed ha provveduto a colmarle con grande zelo e molto senso pratico, indicando alle parti, che maldestramente hanno assunto un accordo non passibile di autorizzazione e che di fatto hanno svilito la ratio della degiurisdizionaizzazione, la corretta via giurisdizionale da assumere nel caso in cui decidano di non aderire pienamente ai rilievi del PM. A chi deve essere trasmesso l'accordo non approvato dal pm e come deve essere il provvedimento del presidente? il Tribunale di Torino ha rilevato due importanti criticità della normativa di degiurisdizionaizzazione, ovvero a chi deve essere trasmesso l'accordo non autorizzato in considerazione del fatto che sono diversi i generi di accordo che possono essere conclusi a seguito di negoziazione assistita soluzioni consensuali di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'art. 3, comma 1, n. 2 lett. b l. n. 898/70, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio , che diverse sono le relative procedure e le rispettive competenze e quali sono i provvedimenti che il Presidente dovrà assumere nell'ipotesi in cui le parti non aderiscano integralmente alle osservazioni del PM. Il Presidente investito della questione ha innanzitutto rilevato che il procedimento, a seguito della mancata autorizzazione del PM, non può venire giurisdizionalizzato” di per sé in un normale procedimento di separazione personale consensuale, o altro, in quanto l'emissione del provvedimento giurisdizionale conclusivo tipico di dette procedure contrasterebbe con il principio della domanda ex art. 99 c.p.c., nonché con quello di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ovvero verrebbe assunto un provvedimento che non è stato richiesto da nessuna delle parti, ed ha altresì rilevato che il Presidente non può de plano autorizzare un nuovo accordo modificato in maniera differente dalle osservazioni del PM, anche se ritenute corrette, in quanto ciò contrasterebbe non solo con la normativa generale, ma anche con il nuovo procedimento del d.l. n. 132/14, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/14. Come rimediare? Quindi, attenendosi al dato letterale della norma e alla ratio della legge di degiurisdizionaizzazione, il Presidente ha ritenuto che, oltre alla fissazione dell'udienza di comparizione, alle parti dovrà essere indicato un termine utile per il deposito degli atti introduttivi delle relative procedure giurisdizionali nell'ipotesi in cui queste non vogliano adeguarsi alle prescrizioni del PM, o vogliano, anche su spunto delle indicazioni fornite da quest'ultimo, ulteriormente modificare l'accordo raggiunto con la negoziazione assistita. Pertanto, in questo scenario le parti potranno, o aderire alle famose prescrizioni comparendo all'udienza e dichiarando di aderirvi pienamente, rimanendo così nell'alveo della degiurisdizionaizzazione, o potranno decidere di depositare i relativi atti introduttivi così che l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita dovrà intendersi implicitamente rinunciato e il relativo fascicolo definitivamente archiviato a seguito della pronuncia di non luogo a provvedere. Instaureranno così un nuovo procedimento giurisdizionale, regolarmente iscritto e che procederà secondo il proprio iter processuale e secondo le sue competenze e l'udienza verrà fissata davanti al Collegio, se si tratta di divorzio o procedimento ex art. 710 c.p.c. e art. 9 L. div., o avverrà davanti al presidente se si tratta di separazione consensuale il quale procederà tanto all'archiviazione dell'accordo, quanto allo svolgimento dell'udienza ex art. 711 c.p.c

Tribunale di Torino, sez. VII Civile, 15 gennaio 2015 Presidente Tamagnone Fatto e diritto La l. numero 162/14, titolata Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia civile ha, come è noto, introdotto la Procedura di negoziazione assistita” per diverse ipotesi di controversie, ed in particolare per quanto qui interessa ha introdotto detta procedura al fine di una soluzione consensuale” per la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio e la modifica delle condizioni di separazione o divorzio. All’art. 6 comma 2 della legge, si prevede che l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita”, qualora si sia in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, debba essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale , quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza”, mentre, nell’ipotesi in cui ritenga che l’accordo non risponde all’interesse dei figli”, lo trasmette , entro cinque cinque giorni, al presidente del tribunale che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo”. Il comma in oggetto si conclude precisando che All’accordo autorizzato si applica il comma 3”, vale a dire ch’esso tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che avrebbero –nel caso si fosse adito l’organo giudiziario definito il procedimento, e che detto accordo deve essere trasmesso dall’avvocato o, preferibilmente, dagli avvocati, giacchè a dispetto del tenore letterale della norma, la circolare numero 19 del 28.11.2014 del Ministero dell’Interno prevede che L’Ufficiale dello Stato Civile dovrà ricevere da ciascuno degli avvocati l’accordo autorizzato” in copia autenticata dallo stesso ed entro 10 giorni, all’ufficiale dello stato civile. Posto che il dettato normativo impone in termini inequivoci, nella ipotesi di mancata autorizzazione dell’accordo da parte del Pm, che quest’ultimo trasmetta detto accordo al Presidente del Tribunale il quale è tenuto a fissare udienza di comparizione delle parti ed a provvedere”, non pochi dubbi interpretativi sorgono tanto in relazione all’organo avanti al quale detta udienza deve essere fissata, quanto in riferimento alla locuzione provvede”, sempre riferita al Presidente. Invero detta disposizione non distingue, una volta intervenuta la trasmissione dell’accordo non autorizzato dal Pm al Presidente, tra i diversi generi di accordo che possono essere conclusi a seguito di negoziazione assistita vale a dire si tratti di soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3 primo comma numero 2 lettera b L.numero 898/70 o ancora di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. E’ ben noto che la procedura, per le diverse fattispecie, non è identica né in punto organo competente né in punto iter mentre infatti nel caso di separazione personale consensuale è prevista la comparizione personale delle parti avanti al Presidente, diversamente nelle ipotesi di domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio l’udienza di comparizione è fissata davanti al Tribunale in composizione collegiale. Va peraltro precisato che, in linea astratta, l’art. 6 comma 2 L. cit. non indica espressamente l’organo avanti al quale l’udienza deve essere fissata , giacchè si afferma solo che il Presidente fissala comparizione delle parti” e peraltro immediatamente dopo aggiunge che lo stesso Presidente provvede senza ritardo”. Tuttavia, qualora si volesse affermare che il procedimento, a seguito della mancata autorizzazione del Pm, venga per così dire giurisdizionalizzato” di per sé -id est si tramuti” in un normale procedimento di separazione consensuale o ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, o ancora ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio non si vede comunque come potrebbe ottenersi una pronuncia –decreto di omologa, sentenza di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio o ancora decreto ex art. 710 cpc laddove nessuna domanda sia stata formulata dalle parti, che avevano invece intrapreso la via della negoziazione assistita e concluso un accordo. In altre parole, l’emissione di uno qualsiasi dei sopra citati provvedimenti risulterebbe resa in palese violazione anzitutto del generale principio della domanda” ex artt. 99 cpc. nonché della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” ex art. 112 cpc, ed ancora, con particolare riferimento alle specifiche fattispecie, del tenore degli artt. 711 e 710 cpc, nonché 4 comma 16 e 9 L. 898/70, per i quali, evidentemente e nel rispetto di tali principi, sono previsti un atto introduttivo e l’ impulso di parte. Se, al contrario, si ritenesse che la via della negoziazione assistita sia una fattispecie, di nuova creazione, integralmente” alternativa al procedimento giurisdizionale –per le menzionate ragioni di assoluta incompatibilità con i principi processuali indicati dovrebbe affermarsi che , essendo la via dell’autorizzazione dell’accordo in aderenza all’ultimo periodo dell’art. 6 comma 2 L. cita all’accordo autorizzato si applica il comma 3” la sola percorribile, il significato da attribuirsi a quel provvede” sia quello in base al quale il Presidente, convocate le parti, inviti le stessa ad adeguarsi ai rilievi del Pubblico Ministero, e, nel caso di disponibilità in tal senso, autorizzi egli stesso. Siffatta interpretazione è corroborata dal dato letterale, in quanto la locuzione provvede” è di ampia portata, e dal rilievo che il Pubblico Ministero ha già formulato il proprio parere sul punto –ritenendo non autorizzabile” l’accordo per specifiche ragioni da egli stesso indicate, ovviando alle quali l’accordo deve ritenersi , al contrario, autorizzabile. Qualora peraltro le parti o non intendano aderire pienamente ai rilievi del Pubblico Ministero, o, in conseguenza di detti rilievi, intendano apportare modifiche importanti alle condizioni dell’accordo, è da chiedersi quali conseguenze debbano trarsi, e quale sia la soluzione più consona e ragionevole. Anzitutto, pare ovvio ritenere che laddove le parti meramente non intendano adeguarsi ai citati rilievi, il Presidente debba limitarsi ad un non autorizza”, giacchè come detto nessuna conversione” in altro genere di procedimento risulta ammissibile. Diversa è l’ipotesi in cui le parti, proprio a seguito di detti rilievi, manifestino la volontà di modificare significativamente l’accordo raggiunto sostenere, che , se dette modifiche ulteriori e rilevanti appaiano corrette al Presidente, questi possa procedere de plano all’autorizzazione non sembra una interpretazione corretta. Invero, su detto nuovo accordo” modificato in sede di udienza presidenziale difetterà il parere del Pubblico Ministero, e ciò appare in contrasto tanto con la normativa generale che prevede l’intervento del PM anteriormente al decreto di omologa, o alla sentenza di divorzio congiunto, o ai decreti di modifica ex art. 710 cpc o ex art. 9 L. div, sulle condizioni già esaminate dall’organo giudicante quanto con la nuova normativa ex DL numero 132/14 convertito con modificazioni dalla L. numero 162/14, che, indubitabilmente vede, quali protagonisti principali della negoziazione assistita e dell’accordo, i legali delle parti ed il Pubblico Ministero. Pare, per contro, soluzione eccessiva e troppo macchinosa –seppur in astratto aderente all’impostazione del nuovo istituto, che vede il PM quale soggetto autorizzante” ritenere che l’accordo modificato in maniera significativa in sede di udienza presidenziale debba tornare al Pubblico Ministero per una nuova autorizzazione il rischio del dilatarsi della tempistica con conseguente svuotamento dei fini cui mira l’istituto di nuova creazione impone la necessità di individuare una diversa soluzione. Dunque una diversa via, che questo Presidente ritiene utilizzabile, nel rispetto del principio di economia processuale –ratio sottostante, in senso lato, l’emanazione della nuova normativa è quella secondo cui, trasmesso l’accordo non autorizzato dal Procuratore della Repubblica, il Presidente fissi udienza, consentendo peraltro alle parti –qualora ritengano di non aderire pienamente ai rilievi effettuati dal PM unitamente al rigetto della autorizzazione o, in conseguenza di essi, intendano apportare significative modifiche alle clausole dell’accordo di depositare in tempo utile ricorso per separazione consensuale ovvero ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, o ancora per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Così procedendo, qualora le parti non depositino alcun ricorso e, comparendo avanti al Presidente, dichiarino di aderire pienamente ai rilievi effettuati dal Pubblico Ministero, l’accordo potrà esser autorizzato dal Presidente di conseguenza restando nell’alveo della degiurisdizionalizzazione” di cui alla L. numero 162/14 la locuzione provvede” è infatti, come detto, di ampia portata onde consente una interpretazione siffatta, e , d’altronde, su detto accordo il Pubblico Ministero ha espresso il proprio parere, individuando in precisi elementi le ragioni ostative alla autorizzazione. Qualora invece le parti depositino un ricorso ex art. 711 cpc, ovvero ex art. 4 comma 16 L. div. o ancora ex art. 710 cpc, l’ accordo” raggiunto a seguito di negoziazione assistita dovrà intendersi implicitamente rinunciato vale a dire che nessuno comparirà all’ udienza, ovvero, alla stessa, le parti dichiareranno di rinunziarvi espressamente e il relativo fascicolo sarà archiviato a seguito di una pronuncia di non luogo a provvedere”, mentre un nuovo procedimento, giurisdizionale”, con le relative domande e regolarmente iscritto al ruolo con nuovo fascicolo consentirà o la fissazione di udienza davanti al Collegio se si tratti di divorzio o procedimento ex art. 710 cpc p art. 9 L. div. -con successiva emissione di una pronuncia da parte di detto organo giudicante ovvero, qualora si tratti di ricorso per separazione personale, che, all’udienza fissata avanti al Presidente ex art. 6 DL numero 132/14 convertito con modificazioni dalla L. numero 162/14, si proceda tanto alla archiviazione dell’accordo quanto, allo svolgimento di udienza ex art. 711 cpc che verrà fissata alla stessa data e stessa ora sulla base del ricorso già presentato . In tali ipotesi, come corretto, verrà seguita la normale procedura e richiesto il parere obbligatorio del Pubblico Ministero. Infine, evidentemente, qualora le parti non compaiano pur non depositando alcun ricorso, la procedura di negoziazione assistita dovrà intendersi ancora implicitamente rinunciata e dovrà essere archiviata con pronuncia di non luogo a provvedere. Detta interpretazione della nuova normativa, che si traduce quindi nella fissazione di udienza avanti al Presidente con invito alle parti, qualora non ritengano di aderire pienamente ai rilievi effettuati dal Pubblico Ministero, ma intendano procedere –magari proprio in conseguenza a detti rilievi ad ulteriori modifiche delle condizioni contenute nell’accordo, a depositare ricorso ad hoc –con esplicita od implicita rinuncia alla via della negoziazione assistita appare soluzione rispettosa tanto del principio di economia processuale -in senso ampio, id est anche affinchè non venga del tutto vanificata l’opera prestata dai legali sino a quel momento per una soluzione rapida e consensuale della crisi familiare quanto dei principi vigenti in materia processuale e, ad oggi, nel settore del diritto di famiglia che impongono sia la necessità di una domanda delle parti per l’emissione di qualsivoglia provvedimento da parte dell’organo giudicante, sia che il Pubblico Ministero esprima sempre il proprio parere sulle condizioni che regoleranno i rapporti tra le parti, massime qualora dette condizioni riguardino figli minori, maggiorenni non economicamente autonomi o portatori di handicap. Nel caso di specie, pertanto, che concerne un accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in riferimento a separazione personale dei coniugi, si provvede di conseguenza in dispositivo. P.Q.M. Il Presidente, FISSA udienza avanti sé ex art. art. 6 DL numero 132/14 convertito con modificazioni dalla L. numero 162/14, all’ 11 febbraio 2015 ore 12 INVITA le parti ed i rispettivi legali, qualora non aderiscano in toto ai rilievi effettuati dal Pubblico Ministero in riferimento all’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, a depositare, nei 10 giorni prima della udienza, ricorso sottoscritto da entrambe le parti ai sensi dell’art. 711 cpc