Studio fotografico improduttivo, cessione obbligata per l’uomo: confermato l’assegno all’ex moglie

‘Passaggio di mano’ forzato, a causa dell’avanzare delle tecnologie e dell’età. Ma le capacità della piccola impresa erano già da tempo azzerate, e difatti l’uomo ha fatto sempre affidamento solo sulla propria pensione. Nessun peggioramento, quindi, a livello di condizioni economiche, e, di conseguenza, resta intatto il contributo a favore della donna.

Saracinesca abbassata, definitivamente. Chiuso lo studio fotografico dell’uomo, che ha deciso di passare la mano Ma ciò non modifica la sua posizione di forza, a livello economico, nei confronti dell’ex moglie. Egli, difatti, aveva già dovuto fare i conti colla improduttività della sua impresa, poggiandosi completamente sulla pensione da lui percepita. Ciò conduce a confermare il quantum dell’assegno divorzile a favore della donna Cass., ordinanza n. 4263/2015, Sesta Sezione Civile, depositata oggi . Posizioni economiche. Rivedere, al ribasso, il contributo mensile da versare all’ex moglie. Questo l’obiettivo dell’uomo, che contesta le valutazioni compiute tra Tribunale e Corte d’Appello, valutazioni che hanno escluso la revoca dell’assegno divorzile , confermando, invece, il quantum di 320 euro al mese. Secondo l’uomo, in sostanza, è necessario considerare con maggiore attenzione la crisi economica che lui ha dovuto affrontare, e che lo ha obbligato alla cessione definitiva della propria attività, uno studio fotografico . Ma tale elemento, ribattono i giudici della Cassazione, non modifica il quadro di riferimento , soprattutto perché ci si trova di fronte a una società priva di utili , come testimoniato dalle difficoltà professionali incontrate dall’uomo, il quale ammetteva che le nuove tecnologie, unitamente all’avanzare della sua età, da tempo avevano inciso negativamente sui redditi derivanti dallo studio fotografico . Ciò significa, deducono i giudici, che l’uomo da tempo fa affidamento esclusivamente sulla propria pensione . Di conseguenza, la cessione dello studio fotografico non ha minimamente scalfito la sua posizione economica, sicuramente migliore di quella dell’ex moglie – la quale si trova in difficoltà anche a causa della propria età –, e per questo è assolutamente condivisibile la scelta di riconoscere un assegno divorzile , seppur contenuto, a favore della donna.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 2 dicembre 2014 – 3 marzo 2015, n. 4263 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra P.B. e F.H., la Corte d'Appello di Venezia con decreto del 2011112012, confermava il provvedimento del Tribunale di Treviso emesso in data 71612012` che esclude la revoca dell'assegno divorzile per la moglie. Ricorre per cassazione il marito. Non svolge attività difensiva la moglie. Non si ravvisano violazioni di legge. In sostanza il ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica. Con motivazione adeguata e non illogica, il giudice a quo precisa che quanto dedotto dal ricorrente costituiva circostanza nota e considerata, già in occasione delle richieste di revisione precedenti la cessione definitiva della propria attività non cambiava il quadro di riferimento, trattandosi di una società priva di utili lo stesso ricorrente del resto ammetteva che le nuove tecnologie introdotte unitamente all' avanzare della sua età , da tempo avevano inciso negativamente sui rediti derivanti dal suo studio fotografico per cui era da ritenersi che ormai da tempo il ricorrente vivesse soltanto della sua pensione. D'altra parte, l'età della resistente e la sua posizione economica individuavano - secondo il provvedimento impugnato - un' effettiva difficoltà. Per queste ragioni il giudice aveva già precedentemente ridotto l'assegno per la moglie, all'importo di E. 320,00. Ritiene il giudice a quo che non via siano elementi di novità idonei a giustificare una eliminazione dell'assegno. Va pertanto rigettato il ricorso. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l'intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196103, in quanto imposto dalla legge.