L’immobile edificato su un terreno donato ad un coniuge non cade nella comunione legale: sì al pignoramento

Se il bene è in regime di accessione allora è esclusa la comunione legale il coniuge non esecutato non può invocare l’usucapione ed avrà un diritto di credito nei confronti dell’altro ex art. 936 c.c L’ordinanza annotata esplica anche la disciplina del pignoramento dei beni ricadenti nella comunione legale.

È la massima desunta dall’ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento, ufficio delle esecuzioni immobiliari, del 21 ottobre 2014. Il caso. Il marito terzo non esecutato si opponeva al pignoramento dell’abitazione familiare, reclamandone l’usucapione ultraventennale e quindi la proprietà pro indiviso del 50%.Contestava che il bene era solo formalmente intestato alla moglie, contro cui era rivolta l’esecuzione forzata promossa da una banca. Dato che la donna aveva ricevuto in donazione il terreno sui cui aveva edificato detto immobile, per il diritto di accessione, era solo suo e, quindi, non rientrava nella comunione legale col marito, cui semmai spettava un diritto al rimborso per le spese sostenute per la costruzione articolo 936 c.c. . Differenza tra proprietà in regime di accessione e quella in comunione. Ai sensi dell’articolo 934 ss c.c. l’acquisto della proprietà del bene edificato sul terreno è ipso iure , perchè a titolo originario. Relativamente ai beni in comunione legale è, invece, a titolo derivativo, poiché la comproprietà ha una genesi negoziale . Ergo ex artt. 177, 179 e 934 ss c.c. l’immobile costruito sul terreno di esclusiva proprietà di un coniuge appartiene solo a questi, l’altro, se ha contribuito alla realizzazione, ha diritto esclusivamente al rimborso delle spese, non potendo vantare alcun diritto di proprietà sullo stesso articolo 936 c.c. Cass. civ., n. 16670/13, n. 20508/10 . La S.C., anzi, ha evidenziato che i creditori, anche nel caso in cui si sia avanzata una domanda di accertamento negativo della comunione legale successiva all’esecuzione forzata, godono della speciale tutela prevista dall’articolo 2915 c.c. Cass. civ., n. 25865/13 e n. 22755/09 . E se il bene è in comunione legale? È un tema affrontato marginalmente, perciò necessita di un approfondimento. È, a differenza di quella ordinaria che tutela la proprietà individuale, finalizzata a proteggere gli interessi ed il benessere della famiglia, perciò non tollera estranei Trib. Piacenza ord. 12/11/11, Cass. civ., n. 25685/13 . La quota di comproprietà è indivisibile, indisponibile e serve solo ad indicare i limiti entro i quali sono aggredibili tali beni dai creditori particolari 189 cc , i beni personali di ciascun coniuge nei confronti dei creditori della comunione responsabilità sussidiaria, articolo 190, M. Paladini, Responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale , sul sito del CSM ed infine indica le percentuali di ripartizione degli attivi e dei passivi che, sciolta la comunione, spettano ai coniugi ed agli eredi Cass. civ., n. 4033/03 . Nei rapporti con i terzi, perciò, il marito o la moglie possono disporre dell’intero bene, salvo il diritto dell’altro di agire per ripristinare la comunione o, se si tratta di immobili, di chiedere l’annullamento dell’atto. Ciò è stato ribadito dalla Cass. n. 6575/13 che ha risolto un contrasto e chiarito alcuni dubbi la peculiare natura delle quote comporta che deve essere aggredito per intero con lo scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione principio affermato ai sensi dell'articolo 363 cod. proc. civ. Cass. civ. n. 12923/12, n. 517/11, n. 4890/06, C. Cost. n. 311/88 Trib. Potenza n. 362/13 . Le spese di procedura gravano sul debitore applicandosi l’articolo 510 c.p.c Il pignoramento, la notifica, la trascrizione e la documentazione ex articolo 567 c.p.c. riguardano entrambi ed i loro creditori. Dopo questa decisione molti CDO Modena, Prontuario delle esecuzioni immobiliari e Tribunali Trib. di Massa Carrara G.E. Dott. Fabrizi del 20/5/13 hanno inviato circolari con le linee guida su queste esecuzioni. Conclusioni del G.E. Tali norme non si applicano in tutti quei casi, come nella fattispecie donazione del terreno ed accessione in cui i beni non ricadono nella comunione, perché i coniugi sono in regime di separazione patrimoniale o, pur essendo in comunione legale, sono propri di uno, necessari allo svolgimento della sua professione, di uso strettamente personale, ricevuti a titolo di refusione dei danni, di pensione d’invalidità etc. S. Antonelli, Ecco quali beni non rientrano nella comunione legale! o facenti parte di un fondo patrimoniale G. Orlando, L’esecuzione immobiliare ed il regime patrimoniale dei coniugi . Recenti riforme hanno concesso di destinare beni ai bisogni familiari, limitandone il pignoramento ai soli debiti contratti per lo scopo di destinazione, ma il Trib. Reggio Emilia ord. 12/5/14, con un’esegesi restrittiva dell’articolo 2645 ter c.c., ha dichiarato la loro pignorabilità anche per i debiti professionali contratti da un solo coniuge. Nel nostro caso è stata esclusa l’usucapione della comproprietà pro indiviso al 50% e quindi è stata negata la sospensione, assegnando termini ridotti per l’instaurazione del giudizio di merito. Spese compensate.

Tribunale di Benevento, Ufficio esecuzioni immobiliari, ordinanza 15 – 21 ottobre 2014 Giudice D’Orsi Fatto e diritto Sciogliendo la riserva del 15 ottobre 2014, esaminati gli atti letto in particolare l’atto di opposizione ex art. 619 c.p.c. depositato nell'interesse di I.G., con cui l'opponente, terzo non esecutato, deduce di aver acquistato per usucapione ultraventennale la comproprietà pro indiviso al 50% dell'immobile indicato al catasto al Fol. 16 p.lla 279 ex 268 , oggetto della presente procedura esecutiva, ritenuto solo formalmente intestato alla moglie B.D., già debitrice esecutata letta altresì la comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse del creditore procedente, BANCA , con cui si deduce l'infondatezza dell'eccezione di usucapione proposta dell'opponente, sul presupposto che l'abitazione della casa familiare integri il compossesso, e non l'esercizio, solidaristico e comunitario, di un'unica signoria, dovendosi riconoscere al compossessore, coniuge del possessore iure proprietatis, una posizione riconducibile alla detenzione autonoma, non idonea ad usucapire rilevato in via preliminare che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, nel regime di comunione legale dei beni, la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi sul suolo personale ed esclusivo di uno solo di essi, stante la operatività del regime dell'accessione, appartiene esclusivamente a quest'ultimo e non costituisce, pertanto, oggetto della comunione legale, ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a , c.c., operando in tali ipotesi la tutela del coniuge non proprietario non già sul piano del diritto reale, bensì sul piano obbligatorio, per cui competerà a questi un diritto di credito ai sensi dell'art. 936, comma 2, c.c. cfr. Cassazione civile sez. II, 30/05/2013, n. 13503 che nel caso di specie la proprietà del lotto di terreno, su cui è stato successivamente edificato il bene immobile oggetto di contestazione, è stata acquistata da B.D. in forza di atto di donazione del 07.04.1994, costituendo dunque il detto lotto - nonché per accessione i beni immobili ivi costruiti - ai sensi dell'art. 179 comma 1 lettera b , bene personale, non oggetto di comunione legale fra i coniugi, posto che Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova d'aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/07/2013, n. 16670 Cassazione civile sez. I, 30/09/2010, n. 20508 rilevato, altresì, che la comunione legale - qualora ritenuta esistente - dovrebbe in ogni caso essere qualificata come comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto i beni che ne fanno parte e dalla quale sono esclusi gli estranei - ed invero, la quota, caratterizzata dalla indivisibilità e dalla indisponibilità, ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui tali beni possono essere aggrediti dai creditori particolari art. 189 c.c. , la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con propri beni personali verso i creditori della comunione art. 190 c.c. e, infine, la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo ed il passivo saranno ripartiti tra i coniugi ed i loro eredi art. 194 c.c. . Ne consegue che nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può disporre dell'intero bene comune anche senza il consenso dell'altro, salva la possibilità, per quest'ultimo di chiedere la reintegrazione della comunione, se si tratta di beni mobili, e di agire per l'annullamento dell'atto, se si tratta di atti dispositivi di beni immobili cfr. Cassazione civ., sez. I, 19/03/2003, n. 4033 ritenuto, pertanto, all'esito della sommaria delibazione consentita nella presente fase e salvo ogni approfondimento nell'instaurando giudizio di merito, non pare ammissibile configurare la dedotta usucapione della comproprietà pro indiviso al 50% , così come preteso dall'opponente che pertanto, alla luce dei principi anzidetti, non sussistono fondati motivi per concedere la chiesta la sospensione ex art. 624 c.p.c. neppure ricorrendo, in relazione allo stato della procedura nella quale non risulta ancora decorso il termine di cui all’art. 567 c.p.c. per il deposito della documentazione ivi indicata, il cd. periculum in mora La peculiarità della questione 'trattata' giustifica la compensazione delle spese della presente fase. P.Q.M. Rigetta l'istanza di sospensione ex art. 624 e 619 c.p.c. assegna termine fino al 30 gennaio 2015 per l'introduzione del giudizio di merito nel rispetto dei termini a comparire di cui al 163 bis c.p.c. ridotti a metà. Spese compensate.