Separazione in bilico: il giudice del divorzio chiede il time-out

Nel caso di separazione consensuale, la pendenza di un giudizio sulla validità dell’accordo di separazione pregiudica, in senso tecnico-giuridico, l’esito del giudizio di divorzio, in quanto l’eventuale annullamento di quell’accordo comporterebbe il venir meno ex tunc del corrispondente presupposto del divorzio.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 25861, depositata il 9 dicembre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Venezia disponeva la sospensione del giudizio di cessazione degli effetti civili di un matrimonio, in attesa della definizione del procedimento promosso dall’ex moglie per l’annullamento della separazione consensuale già omologata. Il marito si rivolgeva alla Cassazione, presentando un ricorso per regolamento di competenza e chiedendo l’annullamento del provvedimento di sospensione. Uno influisce sull’altro. La Corte di Cassazione ricorda che la dipendenza della causa, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. sospensione necessaria , deve essere intesa nel senso di una pregiudizialità non meramente logica, ma tecnico-giuridica, cioè quella determinata da una relazione di rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, uno dei quali integra la fattispecie dell’altro, per cui la decisione sul primo rapporto condiziona quella sul secondo. Senza separazione, non c’è divorzio. Gli Ermellini ricordano che presupposto del divorzio è che vi sia stata una separazione, giudiziale o consensuale omologata, dei coniugi che si sia protratta per almeno tre anni. Nel caso di separazione consensuale, la pendenza di un giudizio sulla validità dell’accordo di separazione pregiudica, in senso tecnico-giuridico, l’esito del giudizio di divorzio, in quanto l’eventuale annullamento di quell’accordo comporterebbe il venir meno ex tunc del corrispondente presupposto del divorzio. Secondo il ricorrente, la domanda proposta dall’ex moglie non aveva ad oggetto la validità della separazione, bensì i connessi accordi economici. Tuttavia, esaminando l’atto di citazione, i giudici di legittimità rilevavano che era stato impugnato proprio l’accordo di separazione, non soltanto i relativi accordi economici. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 23 settembre – 9 dicembre 2014, n. 25861 Presidente Di Palma – Relatore De Chiara Premesso La Corte d'appello di Venezia ha disposto la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg. M.D.R. e S.V., pendente in secondo grado davanti a sé, sino alla definizione del giudizio promosso dalla sig.ra V. davanti al Tribunale di Vicenza per l'annullamento della separazione consensuale dei coniugi omologata il 25 ottobre 2007. Il sig. D.R. ha presentato ricorso per regolamento di competenza chiedendo cassarsi il provvedimento di sospensione. La sig.ra V. si è difesa con memoria. Il P.M. ha concluso per iscritto, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., per l'accoglimento dell'istanza e le parti private hanno anche presentato memorie ai sensi della medesima norma. Considerato Il ricorso è infondato. La dipendenza della causa, di cui all'art. 295 c.p.c., va intesa, com'è noto, nel senso di pregiudizialità non meramente logica, bensì tecnico-giuridica, vale a dire quella determinata da una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, uno dei quali pregiudiziale integra la fattispecie dell'altro dipendente , in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo per tutte, Cass. 8174/2006 . Presupposto del divorzio è, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b , l. 1° dicembre 1970, n. 898, che vi sia stata separazione, giudiziale o consensuale omologata, dei coniugi protrattasi per almeno tre anni. Ove si tratti, come nella specie, di separazione consensuale, pertanto, la pendenza di un giudizio sulla validità dell'accordo di separazione pregiudica, in senso tecnico-giuridico, l'esito del giudizio di divorzio, atteso che l'eventuale annullamento di quell'accordo comporterebbe il venir meno, ex tunc, del corrispondente presupposto del divorzio. Il ricorrente non sembra contestare tale assunto lo contesta invece il P.M., che però richiama precedenti di questa Corte non in termini , ma sostiene - contrastato da controparte - che in realtà la domanda proposta dalla sig.ra V. davanti al Tribunale di Vicenza non abbia ad oggetto la validità della separazione, bensì i connessi accordi economici. Sennonché dall'esame dell'atto di citazione davanti a quel Tribunale consentito a questa Corte in sede di regolamento di competenza risulta chiaramente che era stato impugnato proprio l'accordo di separazione e non soltanto i relativi accordi economici. Basti leggere le conclusioni di merito dell'atto, con cui si chiede, accertato e dichiarato che il consenso prestato dalla signora V.S. alla separazione personale consensuale dal marito M.D.R., espresso nel ricorso congiunto per separazione coniugale [ ] era affetto da errore essenziale e riconoscibile, dichiararsi l'annullamento dell'accordo di separazione . Il ricorso va pertanto rigettato. La novità della fattispecie di sospensione presa in esame, relativamente alla quale non si registrano precedenti di legittimità, giustifica la compensazione tra le parti delle spese della presente fase processuale. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, 1. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.