Prima la laurea, poi il contratto di lavoro: alla donna, comunque, l’assegno dell’ex marito

Migliorata la posizione economica dell’ex moglie, ma resta, seppur in maniera minima, una sproporzione a livello di redditi rispetto all’uomo. Consequenziale è la conferma dell’assegno divorzile, anche se con un quantum assai ridotto.

Minima, eppure rilevante nonostante tutto, difatti, appare concreta la disparità, a livello economico, post divorzio, tra i due coniugi. Consequenziale il riconoscimento di un contributo, seppur ridotto, a favore della donna, anche se quest’ultima ha compiuto progressi notevoli a livello di carriera. Cassazione, ordinanza n. 24420, sez. VI Civile, depositata oggi . Squilibrio. Ufficiale la cessazione degli effetti civili del matrimonio . E, allo stesso tempo, viene anche stabilito che l’uomo dovrà versare 150 euro mensili come assegno divorzile a favore dell’ex moglie, e 300 euro mensili come contributo al mantenimento del figlio . Concordi, su queste cifre, i giudici di merito, i quali, pur tenendo conto del tenore di vita modesto della coppia, ritengono comunque decisivo lo squilibrio economico fra moglie e marito. E proprio su questo squilibrio si sofferma l’uomo, evidenziando, col ricorso in Cassazione, che l’ex consorte ha, intanto, conseguito la laurea in Scienze naturali ed è stata assunta in un‘bio-parco, cominciando a percepire una retribuzione di circa 1.300 euro mensili , a cui vanno aggiunti assegni familiari per 135 euro mensili . Secondo l’uomo, tali redditi non sono inferiori rispetto a quelli da lui percepiti come maresciallo dei Carabinieri , ossia circa 1.800 euro mensili , da cui detrarre, però, la spesa di 450 euro per il canone di locazione di una abitazione propria che gli consenta di ospitare il figlio , vista l’opposizione dell’ex moglie di fronte all’ipotesi che il figlio, nei periodi di convivenza con il padre, sia ospitato nella caserma dove il padre potrebbe usufruire di un alloggio . Ma la visione proposta dall’uomo, finalizzata a dimostrare che non vi è disparità reddituale coll’ex moglie, viene ritenuta non accettabile dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, proprio alla luce dei numeri relativi alle disponibilità economiche dei due ex coniugi, ritengono che uno squilibrio vi sia, seppure non particolarmente rilevante . Anche perché, viene aggiunto, pure la donna, come l’uomo, deve provvedere al contributo al mantenimento del figlio , vedendo ridotto, quindi, il reddito incassato grazie alla propria attività lavorativa.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 ottobre – 17 novembre 2014, n. 24420 Presidente Di Palma – Relatore Bisogni Rilevato che in data 14 luglio 2014 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta 1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 18 novembre - 25 giugno 2012, emessa nel giudizio per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra F.R. e A.F., ha fissato in 150 euro mensili l'assegno divorzile a carico del R. e in 300 euro mensili il contributo mensile del R. al mantenimento del figlio Raffaele. 2. Contro la decisione del Tribunale ha proposto appello F.R. contestando l'attribuzione dell'assegno divorzile e rilevando che la F., conseguita la laurea in scienze naturali, era stata assunta al Bio Parco di Carini e aveva cominciato a percepire una retribuzione di circa 1.300 euro mensili, da aggiungersi agli assegni familiari per 135 euro mensili. Ha inoltre dedotto che la Fiorillo può utilizzare un appartamento in comodato, di proprietà dei genitori, mentre l'appellante, maresciallo dei CC e percettore di un reddito mensile di 1.800 euro, deve affrontare la spesa di 450 euro per il canone di locazione di una abitazione propria che gli consenta di ospitare il figlio, stante l'opposizione della F. a che il figlio, nei periodi di convivenza con il padre, sia ospitato nella caserma dove il padre potrebbe usufruire di un alloggio. 3. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 309/2013 del 6/27 febbraio 2013, ha respinto l'appello ritenendo sussistente una sperequazione fra i redditi degli ex coniugi che giustifica la modesta entità dell'assegno divorzile. 4. Ricorre per cassazione F.R. deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898/1970. I1 ricorrente ritiene che a non sussiste la disparità reddituale affermata dalla Corte di appello, dovendosi valutare il suo reddito al netto del canone di locazione e dell'assegno di mantenimento in favore del figlio b la Corte diì appello non ha tenuto conto del modesto tenore di vita in costanza di matrimonio e ha invece valutato la circostanza, non provata, della cessazione del comodato e del ricorso anche da parte della F. alla locazione di un appartamento. 5. Non svolge difese la F Ritenuto che 6. il ricorso è inammissibile laddove consiste in mere contestazioni dì merito e infondato laddove censura la decisione della Corte distrettuale rilevando la violazione dei criteri indicati dall'art. 5 della legge n. 898/1970. Infatti non è corrispondente né al decisum della Corte di appello né alla sua motivazione l'affermazione per cui non si sia tenuto conto del tenore di vita piuttosto modesto della coppia l'assegno ammonta infatti a 150 euro mensili . La disparità reddituale fra gli ex coniugi, seppure non particolarmente rilevante, è esistente e non è contestata. Non appare fondata la deduzione del R. per cui dovrebbe detrarsi solo dal suo reddito il contributo al mantenimento del figlio che anche la F. sostiene convivendo prevalentemente con lui. La Corte di appello ha rilevato che la circostanza della abitazione in locazione non è stata provata da parte della F. e non ne ha tenuto conto. 7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso. La Corte condivide tale relazione e pertanto ritiene che il ricorso vada respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003. Ai sensi dell'art. 13 comma I quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.