Meno soldi in tasca per l’uomo, meno soldi in mano all’ex-moglie

Un rilevante periodo di tempo tra il licenziamento di un coniuge anche se avvenuto dopo la sottoscrizione dell’accordo di divorzio e la richiesta di modifica delle condizioni economiche, in cui il patrimonio si è notevolmente ridotto, può giustificare una riduzione degli oneri a suo carico.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21670, depositata il 14 ottobre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Lecce rigettava il reclamo proposto da un uomo, che chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio. I giudici di merito rilevavano che, dopo la pronuncia di divorzio, i coniugi avevano sottoscritto un accordo, considerato dalla Corte di modifica consensuale delle precedenti condizioni concordate in sede di divorzio, in cui avevano provveduto in merito alla casa coniugale sostituendo il primo immobile con altro di proprietà dell’uomo e confermato il contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre. La risoluzione del contratto di lavoro dell’uomo, con conseguente riduzione del reddito, era stata comunicata 4 mesi prima della sottoscrizione dell’accordo dovevano quindi essere considerate delle condizioni conosciute e valutate al momento dell’accordo, non sopravvenute. La Corte territoriale riteneva, perciò, che non ci fossero state delle circostanze nuove e idonee a giustificare un mutamento delle statuizioni economiche. L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 9 l. n. 898/1970 erroneamente i giudici di merito avrebbero negato la qualifica di fatto nuovo alle sue mutate condizioni economiche, causate dalla perdita dell’occupazione ed il mancato conseguimento di un reddito adeguato. Notevoli perdite. La Corte di Cassazione rileva che nell’accordo sottoscritto non risultavano modificazioni delle preesistenti condizioni di divorzio, non essendoci state modifiche favorevoli all’uomo si stabiliva, infatti, solo il trasferimento della casa coniugale. I giudici non avevano valutato che tra il momento del licenziamento e la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio erano passati due anni, in cui il ricorrente aveva tentato, senza successo, di iniziare una nuova carriera professionale, con conseguente diminuzione del patrimonio. Perciò la Cassazione ritiene che non sia stato adeguatamente valutato il criterio dei giustificati motivi, ex art. 9 l. n. 898/1970, che possono portare alla modifica delle condizioni di divorzio. Da ciò consegue il rinvio alla Corte d’appello per un nuovo esame della vicenda.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 23 settembre – 14 ottobre 2014, n. 21670 Presidente Di Palma – Relatore Acierno Fatto e diritto Il collegio Rilevato che la Corte d'Appello di Lecce, rigettando il reclamo proposto ex art. 739 cod. proc. civ. da P.S. contro Pa.St. , disponeva - che in data 20 luglio 2009 i coniugi, successivamente alla pronuncia di divorzio, avevano sottoscritto una scrittura privata con la quale avevano provveduto in merito alla casa coniugale sostituendo l'immobile assegnato in godimento alla Pa. con un altro di proprietà del P. e confermato il contributo al mantenimento della figlia minore d porre a carico del padre, concordate in sede di divorzio e recepite nella relativa sentenza - che suddetto accordo costituiva una modifica consensuale delle precedenti condizioni concordate in sede di divorzio - che la risoluzione del contratto di lavoro del P. con la Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto comunicatagli l’11 marzo 2009 e la conseguente riduzione del reddito del P. dovevano considerarsi conosciute e valutate al momento della sottoscrizione del predetto accordo, non potendo, di conseguenza essere considerate circostanze sopravvenute - che rispetto alla situazione esistente all'epoca della modificazione consensuale delle condizioni di divorzio non era sopravvenuta alcuna altra circostanza idonea a giustificare alcun ulteriore mutamento delle statuizioni economiche Considerato che, avverso tale sentenza, il P. ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi ai seguenti motivi - violazione o falsa applicazione dell'art. 9 della l. 898 del 1970, nonché la omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello negato la qualifica di fatto nuovo alle mutate condizioni economiche del P. ed in particolare la perdita dell'occupazione e il mancato conseguimento di un reddito adeguato attraverso la professione legale intrapresa negli ultimi due anni - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1362 e ss., 1418 e 1419 cod. civ., con riferimento agli artt. 158 e 160 cod. civ., per avere la Corte d'Appello qualificato l'accordo del 20 luglio 2009 come modificazione privata delle condizioni di divorzio, anche per ciò che attiene ai doveri dei genitori nei confronti dei figli Ritenuto, in particolare di dover esaminare congiuntamente i due motivi di ricorso in quanto logicamente connessi Ritenuto al riguardo che, come evidenziato dal ricorrente, la Corte, riconoscendo alla scrittura sottoscritta dalle parti in data 21 luglio 2009 natura di accordo modificativo delle condizioni di divorzio basato anche sull'intervenuto licenziamento del P. , ha negato la natura di circostanza nuova al dedotto licenziamento. Nel predetto accordo, riportato negli atti difensivi del presente giudizio, da un'analisi meramente testuale, non risulta alcuna modificazione delle preesistenti condizioni di divorzio, non essendovi previste modifiche favorevoli al ricorrente, dal momento che in esso è stabilito soltanto il trasferimento della casa coniugale. La Corte d'Appello ha del tutto omesso di valutare che dalla data del licenziamento a quella della richiesta di modifica delle condizioni di divorzio è intercorso un rilevante lasso di tempo 2 anni nel corso del quale il ricorrente ha infruttuosamente tentato di avviare una nuova carriera professionale e conseguentemente depauperato il suo patrimonio. In definitiva il criterio dei giustificati motivi previsto dall'art. 9 della l. 898 del 1970 non risulta adeguatamente valutata dalla Corte. Ritenuto che, ove si condividano i suddetti rilievi, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla predetta relazione. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso. Cassa con rinvio la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte d'Appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del presente procedimento.