Il giudizio di separazione non fa da calamita a quello sulla responsabilità genitoriale, se…

E’ competente il Tribunale per i minorenni, chiamato a giudicare sul procedimento per la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale, anche quando successivamente sia stato proposto giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi coniugi. Non rileva la nuova formulazione dell’art. 38 disp. att. c.c. competenza del tribunale ordinario in materia di famiglia , che sancisce la forza attrattiva del giudizio ordinario, quando l’originario procedimento sia stato instaurato prima della novella disciplina.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21685, depositata il 14ottobre 2014. Il caso. Il Tribunale per i minorenni riteneva la propria competenza a giudicare sul procedimento per la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale di due coniugi sui figli minori. Il ricorso, in particolare, era stato introdotto prima dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 38 disp. att. c.c. e prima della proposizione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi coniugi. La madre proponeva, allora, regolamento di competenza ritenendo che il Tribunale per i minorenni perdesse la sua competenza sui procedimenti de potestate se è pendente davanti al Tribunale ordinario il giudizio di separazione o divorzio, prevalendo in questi casi la vis attrattiva del giudizio ordinario. Questione interpretativa aperta. La Cassazione nell’affrontare la questione in esame riconosce che la riscrittura dell’art. 38 predetto, da parte del Legislatore nel 2012 art. 3 l. n. 219/2012 ha lasciato aperta la questione interpretativa relativa alla individuazione del giudice funzionalmente competente a decidere sulla domanda di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale proposta al Tribunale per i minorenni prima della instaurazione del giudizio di separazione o divorzio. Da considerare l’entrata in vigore della Legge Tuttavia, è giusto anche rilevare l’operatività del principio generale della perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. momento determinante della giurisdizione e della competenza , che il Legislatore del 2012 art 4 l. n. 219/2012 ha tenuto in considerazione affermando che le disposizione dell’art. 3 predetto si applicano solo ai giudizi iniziati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Bisogna, d’altronde, tener conto anche che l’effetto attrattivo previsto dall’art. 38 si riferisce all’ipotesi della proposizione di un ricorso ex art. 333 c.c. condotta del genitore pregiudizievole ai figli e ai casi in cui l’esame di tale ricorso renda necessaria la pronuncia dei citati provvedimenti e specificatamente della decadenza dalla responsabilità genitoriale. Uno sguardo alle norme costituzionali e sovranazionali. Tuttavia, specifica la Cassazione, che alla luce dell’art 111 Cost., art. 8 CEDU e art. 24 Carta di Nizza, è impedita un’interpretazione della disposizione dell’art. 38 che vanifichi il percorso processuale svolto, a seguito di una domanda ex art. 333 c.c., davanti al Tribunale per i minorenni anteriormente proposta alla proposizione del giudizio di separazione o divorzio da parte dei genitori. Sarebbe, inoltre, incompatibile un’interpretazione della citata norma che renda possibile l’uso strumentale del processo al fine di spostare la competenza. Sulla base di tali argomenti la Corte respinge il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 11 luglio – 14 ottobre 2014, n. 21633 Presidente Di Palma – Relatore Bisogni Rilevato che 1. I1 Tribunale per i minorenni di Campobasso ha ritenuto la propria competenza a giudicare sul procedimento per la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale di A.Z. e A.P., sui figli minori G.P. e F.P., introdotto con ricorso del 16 febbraio 2011 e quindi prima dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 38 disp. att. c.c., come novellato dall'art. 3 della legge n. 219/2012, e prima della proposizione, con ricorso del 26 luglio 2013, del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra A.Z. e A.P 2. Propone regolamento di competenza A.Z. ritenendo che il Tribunale per i minorenni, perde la sua competenza sui procedimenti de potestate se è pendente davanti al Tribunale ordinario giudizio di separazione o divorzio ovvero giudizio ex art. 316 c.c. relativo al dissidio tra i genitori sull'esercizio della responsabilità genitoriale in quanto in tali casi. prevale la vis attrattiva del giudizio ordinario. Ad avviso della ricorrente vi è stata violazione e falsa applicazione dell'art. 38 disposizioni attuative del codice civile come novellato dalla legge 219/2012 art. 3 in quanto deve ritenersi che la vis attrattiva del giudizio ordinario operi anche quando il giudizio de potestate sia stato proposto anteriormente davanti al Tribunale per i minorenni. 3. Si difende con memoria il Palladino e contesta la tesi avversaria ritenendo che, anche in ossequio al principio di perpetuatío iur_isdictionis, la competenza del giudice minorile resta radicata se il giudizio è stato iniziato prima dell'entrata in vigore della legge 219/2012 anche quando, successivamente all'entrata in vigore della predetta legge, sia stato instaurato davanti al tribunale ordinario un procedimento idoneo a esercitare la vis attrattiva. 4. Con requisitoria del 3 maggio 2014 la Procura generale presso questa Corte ha chiesto respingersi. il ricorso e dichiararsi la competenza del Tribunale per i minorenni di Campobasso. Ritenuto che 5. La riscrittura dell'art. 38 disp. att. c.c., da parte del legislatore del 2012 art. 3 legge 10 dicembre 2012 n. 219 , ha lasciato aperta la questione interpretativa relativa alla individuazione del giudice funzionalmente competente a decidere sulla domanda di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale proposta al Tribunale per i minorenni prima della instaurazione del giudizio di separazione o di divorzio. 6. A fronte di una redazione del testo legislativo che la dottrina ha ritenuto oscura sotto vari profili e specificamente per l'utilizzazione dell'espressione giudizi in corso nel primo comma del nuovo art. 38 disp. att. c.c. in luogo di un inequivoco richiamo al principio della prevenzione non possono trascurarsi, per altro verso, le ragioni ostative a una lettura estensiva dell'art. 38 che sono state efficacemente messe in rilievo nella requisitoria del P.G. 7. In primo luogo va valutata l’operatività del principio generale della perpetuatio jurisdictionis di cui all'art. 5 c.p.c. che il legislatore del 2012 art. 4 della legge n. 219/12 ha tenuto almeno in parte in considerazione affermando che le disposizioni di cui al citato art. 3 della legge n. 219 si applicano soltanto nei giudizi iniziati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Nella specie l'entrata in vigore della legge n. 219/2012 è successiva alla proposizione delle domande al Tribunale per i minorenni. 8. In secondo luogo va rilevato che il testo legislativo non è univoco nel limitare la applicazione della citata disposizione di cui all'art. 38 disp. att. c.c., primo comma, alla sola ipotesi del procedimento di cui all'art. 333 c.c. dato che, nella disposizione in esame, lo stesso legislatore richiama i provvedimenti contemplati negli articoli 84, 90, 330, 332, 334, 335 e 371 c.c. affermando che in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario . 9. Risponde a una interpretazione logica, oltre che diretta a salvaguardare la coerenza testuale della norma, ritenere, come ha fatto il P.G. nella requisitoria, che l'effetto attrattivo previsto dall'art. 38 si riferisce alla ipotesi della proposizione di un ricorso ex art. 333 c.c. e ai casi. in cui L'esame di tale ricorso renda necessaria la pronuncia dei citati provvedimenti e specificamente della decadenza dalla responsabilità genitoriale. 10. In terzo luogo va tenuto in conto il requisito della identità delle parti, richiesto dall'art. 3 della legge n. 219 del 2012 come presupposto per l'attrazione della competenza da parte del giudice ordinario, requisito che non ricorre nella specie in relazione alla proposizione da parte del P.M. di ricorso autonomo nei confronti di A.Z 11. Infine ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore che trovano riscontro nelle disposizioni costituzionali art. 111 Cost. e sopranazionali ART. 8 C.E.D.U. e art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea impediscono una interpretazione della disposizione dell'art. 38 che vanifichi il percorso processuale svolto, a seguito di una domanda ex art. 333 c.c., davanti al Tribunale per i minorenni anteriormente alla proposizione del giudizio di separazione o divorzio da parte dei genitori. Così come si dimostrano inconciliabili con una interpretazione della citata norma che renda possibile l'uso strumentale del processo al fine di spostare la competenza. 12. La Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere respinto con conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale per i minorenni di Campobasso. Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del procedimento in relazione all'assenza di precedenti nella giurisprudenza di legittimità P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Campobasso. Compensa le spese del presente giudizio. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.