Case vendute e soldi prelevati per la propria salute, ma il bluff dell’uomo non regge: assegni a figlio e moglie

Confermati i quantum stabiliti in secondo grado 600 euro mensili per il figlio, 150 euro mensili per la moglie. Decisiva la constatazione della posizione di forza dell’uomo rispetto alla donna, che attualmente svolge lavori di pulizia, guadagnando appena 350 euro al mese. E il presunto impoverimento ‘forzato’ dell’uomo è finto

‘Exit strategy’ estrema, quella utilizzata dall’uomo, consistente in un corposissimo prelievo di pecunia – ben 715milioni di lire! – e nella vendita, in brevissimo tempo, di due appartamenti. Ma il presunto, improvviso impoverimento – provocato, secondo l’uomo, dalla impellente necessità di provvedere alle proprie precarie condizioni di salute – viene ritenuto assolutamente falso. Di conseguenza, è corretta la decisione, a chiusura del procedimento di divorzio, di caricare sulle spalle dell’uomo un assegno a favore del figlio e un assegno a favore della moglie. Cass., ordinanza n. 21667/2014, Sesta Sezione Civile, depositata oggi . Finto povero Passaggio decisivo, nel procedimento di divorzio della coppia, è la decisione dei giudici della Corte d’Appello di stabilire un assegno di 600 euro mensili per il figlio e di 150 euro mensili per la moglie . Pronta la reazione dell’uomo, poco propenso a sostenere il doppio obolo Ma, nonostante tutto, in Cassazione il quadro tracciato in secondo grado viene ‘cristallizzato’ in via definitiva. Evidente la disparità di posizioni economiche a favore del marito , il quale percepisce una pensione Inps di 1.200 euro mensili e abita in un alloggio in affitto pagando 100 euro mensili , mentre la moglie svolge lavori di pulizia con un guadagno mensile minimo, di appena 350 euro e abita nella casa ex coniugale, di proprietà dell’uomo, che, però, l’ha venduta a terze persone. E tali sproporzionati rapporti di forza, dal punto di vista economico, non possono essere messi in discussione, chiariscono i giudici, dal richiamo, fatto dall’uomo, al proprio presunto impoverimento . Ciò perché il prelievo di 715milioni di lire e la vendita, in breve tempo, di due appartamenti fanno parte di una operazione di artefatto impoverimento del marito , operazione finalizzata a non ottemperare ai propri obblighi familiari , soprattutto tenendo presente che l’uomo non ha mai dato prova di aver speso tutto il ricavato per ragioni di salute .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 8 luglio – 14 ottobre 2014, n. 21667 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento di divorzio B.G. e I.D., la Corte d'Appello di Torino con sentenza 30/04/2012, riformava la sentenza del Tribunale di Mondovì emessa in data 22/09/008, in punto assegno per la moglie e per il figlio. Ricorre per cassazione il marito. Resiste con controricorso la moglie. Non si ravvisano violazioni di legge. Quanto all'assegno per il coniuge, per giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegno deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi Cass. N. 2156 del 2010 . In sostanza il ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica. Il giudice a quo chiarisce che sussiste una disparità di posizioni economiche a favore del marito egli percepisce una pensione INPS di E. 1.200,00 mensili ed abita in un alloggio in affitto E. 100,00 mensili la moglie svolge lavori di pulizia con guadagno mensile di circa E. 350,00, abita nella casa ex coniugale di proprietà del Battaglia che peraltro l'ha venduta a terzi non possiede altri redditi. Dunque il giudice , a differenza di quanto afferma il ricorrente, tiene pure conto dell'abitazione della moglie nella casa coniugale. Le ragioni della decisione la responsabilità dell'uno o del'altro coniuge nella crisi famigliare sono evidentemente superate dall' avvenuta separazione consensuale. Né si può parlare di inversione dell'onere della prova. Le acquisizioni inerenti alla eredità dei genitori possono venire in considerazione, per valutare la capacità contributiva dei coniugi tra le altre, Cass. N. 2358 del 2010 . Un prelievo di lire 715.000.000 e la vendita in breve tempo di due appartamenti ha fatto ritenere al primo e al secondo giudice, ricorrendo a presunzioni, che sicuramente possono utilizzarsi anche in ambito familiare, la sussistenza di una operazione di artefatto impoverimento del marito, per non ottemperare ai propri obblighi familiari, non avendo l'odierno ricorrente dato prova di aver speso tutto il ricavato per ragioni di salute. Correttamente dunque la Corte di appello ha determinato, per quanto si è detto, in E. 600,00 mensili l'assegno per il figlio ed in E. 150,00 quello per la moglie. Va pertanto rigettato il ricorso . Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in E. 1.500,00 per compensi, E. 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.