Una quota spetta alla ex moglie se vi è titolarità dell’assegno divorzile

Il diritto all’assegno può essere dichiarato anche dopo il decesso dell’ex coniuge nel corso del giudizio, permanendo l’interesse dell’altro coniuge alla pronuncia.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21598 depositata il 13 ottobre 2014. Il fatto. Il Tribunale di Tivoli con decreto rigettava la domanda dell’ex coniuge all’attribuzione di quota della pensione spettante al defunto coniuge divorziato. Riformava la Corte d’Appello di Roma, disponendo che la quota di pensione fosse attribuita alla moglie divorziata per il settanta per cento e alla vedova per il trenta per cento. Ricorre in Cassazione la vedova. Il riconoscimento giudiziale del diritto all’assegno divorzile. Le argomentazioni del giudice a quo sono ineccepibili e si fondano sulle risultanze di una consolidata giurisprudenza. L’art. 5 l. n. 263/2005 precisa che le disposizioni dell’art. 9 l. Divorzio, inerenti alla pensione di reversibilità, si interpretano nel senso che per titolarità dell’assegno deve intendersi l’avvenuto riconoscimento di esso da parte del Tribunale. Nel caso di specie, tale riconoscimento è intervenuto in quanto la moglie divorziata ha riassunto il giudizio interrotto per morte del coniuge, e il Tribunale ha dichiarato il suo diritto all’assegno. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che il diritto all’assegno può essere dichiarato anche dopo il decesso dell’ex coniuge nel corso del giudizio, permanendo l’interesse dell’altro coniuge alla pronuncia. A fronte di ciò può dichiararsi il diritto della odierna resistente ad una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge, ed il ricorso va pertanto rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 8 luglio – 13 ottobre 2014, n. 21598 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento relativo all'attribuzione di quota di pensione, spettante al defunto coniuge divorziato, il Tribunale di Tivoli, con decreto 8/11/2007, rigettava la domanda della ex moglie. La Corte d'Appello di Roma, con decreto 11/6/2012, in riforma, disponeva che la quota di pensione fosse attribuita alla moglie divorziata per il settanta per cento e alla vedova, per il trenta per cento. Ricorre per cassazione la B. . Resiste con controricorso la moglie divorziata. La ricorrente deposita memoria difensiva, che peraltro nulla sostanzialmente aggiunge alle argomentazioni del ricorso. Va innanzitutto osservato che la presente controversia è soggetta a rito camerale, caratterizzato da più ampia libertà di forma rispetto a quello contenzioso, purché sia rispettato il diritto alla difesa e i principi del giusto processo che, nella specie, non risultano violati. Né si può parlare di ampliamento del thema decidendum o della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte di merito correttamente ha posto a fondamento della decisione, l'intervenuto riconoscimento giudiziale del diritto all'assegno divorzile, considerando lo stesso bene della vita, invocato in primo e secondo grado, e cioè l'attribuzione di quota della pensione di reversibilità. Sulla decisione di merito, le argomentazioni del giudice a quo sono ineccepibili e si fondano sulle risultanze di una consolidata giurisprudenza di questa Corte. L'art. 5 L. n. 263 del 2005, precisa che le disposizioni dell'art. 9 L. Divorzio, inerenti alla pensione di reversibilità, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno deve intendersi l'avvenuto riconoscimento di esso da parte del Tribunale. Tale riconoscimento è intervenuto, ancorché nelle more del presente giudizio, in quanto la moglie divorziata ha riassunto quello interrotto per morte del coniuge essendo già in giudicato la sentenza di divorzio ed in corso il giudizio per la determinazione dell'assegno , e il Tribunale ha dichiarato il diritto della moglie all'assegno. Questa Corte ha più volte affermato che il diritto all'assegno può essere dichiarato anche dopo il decesso dell'ex coniuge nel corso del giudizio, permanendo l'interesse dell'altro coniuge alla pronuncia tra le altre, Cass. N. 17041 del 2007 . Non rileva che la pronuncia sull'assegno di divorzio sia stata impugnata è comunque soddisfatto il requisito del riconoscimento giudiziale del diritto all'assegno divorzile, sicuro requisito della fondatezza della presente domanda, e può quindi dichiararsi il diritto della odierna resistente ad una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge. Va pertanto rigettato il ricorso. La natura della causa, la posizione delle parti, i contenuti delle attività difensive richiedono la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del presente giudizio.