Lui tradisce lei, lei tradisce lui, ma quella della donna è una reazione: rottura addebitabile all’uomo

Ricostruita la dinamica delle rispettive relazioni extraconiugali del marito prima e della moglie poi. Elemento decisivo, però, è il ‘peso specifico’ riconosciuto alla liaison dell’uomo, che ha fatto vacillare le fondamenta della coppia e, in sostanza, provocato il tradimento perpetrato successivamente dalla donna.

Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria . E dalla Fisica – quello appena enunciato è, difatti, il ‘terzo principio della dinamica’ – all’altrettanto delicata materia dei rapporti coniugali, il passo è davvero breve Azione e reazione, difatti, sono rappresentati dalle ‘corna’ che i due coniugi si ‘regalano’ reciprocamente. Ma è il primo fattaccio, ossia la relazione extraconiugale dell’uomo, a dare il ‘la’ alla crisi della coppia. Il tradimento messo in atto dalla moglie, difatti, è semplicemente una reazione, appunto. Logico, quindi, a corredo della separazione della coppia, optare per l’addebito a carico del marito Cassazione, ordinanza n. 21596, sez. VI Civile, depositata oggi . ‘Corna’ giustificate Nessun dubbio hanno manifestato i giudici di merito difatti, una volta dichiarata la separazione giudiziale dei due coniugi, viene sancito l’ addebito al marito per la ‘rottura’ della coppia. Decisivo il ‘peso specifico’ riconosciuto alla liaison extraconiugale – lunga e intensa – che ha visto ‘protagonista’ l’uomo. Più precisamente, si fa riferimento a una relazione iniziata nel 2003, poi cessata e infine ripresa in prossimità della separazione . Di conseguenza, e su questo punto i giudici della Cassazione condividono l’ottica adottata in Tribunale prima e in Corte d’Appello poi, la relazione extraconiugale successiva, intrapresa dalla moglie, appare relativamente giustificata , essendo cominciata quando ormai si era deteriorato il rapporto coniugale , proprio alla luce della liaison più duratura, ostinata e risalente del marito. Lapalissiano, quindi, anche per i giudici di Cassazione, che il tradimento perpetrato dal marito ha provocato la crisi fatale tra i coniugi, e che la successiva relazione della moglie ne ha rappresentato una diretta conseguenza .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 8 luglio – 13 ottobre 2014, n. 21596 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Il Tribunale di Trieste, con sentenza in data 6/8/2010, dichiarava la separazione giudiziale tra B.A. e C.C., con addebito al marito. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 4/8/2011, confermava la sentenza di primo grado. Ricorre per cassazione il marito. Resiste con controricorso la moglie. Il ricorrente deposita memoria difensiva, che nulla in sostanza aggiunge alle argomentazioni del ricorso. Appare infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame per nullità della procura speciale. Questa è inserita in calce al ricorso con l'indicazione specifica della sentenza impugnata data di deposito, pubblicazione, numero d'ordine e data di notifica non rilevado tal senso che non vi sia indicazione dell’organo giudiziario che ha emesso la sentenza, pacificamente risultante dal ricorso. Quanto ai motivi del ricorso, no si ravvisano violazioni di legge. Il giudice a quo valuta le argomentazioni del primo giudice e risponde adeguatamente alle censure formulate in atto di appello dopo aver riportato vari passi della sentenza impugnata , sostiene che non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testi che si sono riferiti alla relazione extramatrimoniale del marito, iniziata nel 2003, poi cessata e ripresa in prossimità della separazione. Al contrario la relazione della moglie appare relativamente giustificata , alla luce di quella più duratura, ostinata e risalente del marito, essendo iniziata quando ormai si era deteriorato il rapporto coniugale al riguardo, giurisprudenza consolidata di questa Corte tra le altre, Cass. N. 27730/2013 . Del resto non era stata neppure allegata dal marito la circostanza di una situazione di crisi tra i coniugi anteriore alla sua relazione, che - secondo la pronuncia impugnata - provocò una c isi tra i coniugi di cui la successiva relazione della moglie appunto costitutiva una diretta conseguenza. Va pertanto rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in €. 4.000,00 per compensi, €. 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.