“Prima il dovere, poi il piacere”: i genitori lo insegnano ai figli, ma la regola vale anche per loro

L’affidamento esclusivo, ai sensi dell’art. 155- bis c.c., è una soluzione eccezionale, consentita soltanto nel caso in cui il comportamento di un genitore si ponga in contrasto con l’interesse del minore.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19386, depositata il 15 settembre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Bologna disponeva l’affidamento di una minore in via esclusiva al padre, con la possibilità per la madre di vederla secondo tempi e modalità da concordare con l’uomo. Contro la decisione dei giudici di merito ricorre per cassazione la donna. Situazione eccezionale, ma necessaria. I giudici di legittimità riconoscono che l’affidamento esclusivo, ai sensi dell’art. 155- bis c.c., è una soluzione eccezionale, consentita soltanto nel caso in cui il comportamento di un genitore si ponga in contrasto con l’interesse del minore. Tuttavia, questa è proprio la situazione del caso di specie, in cui la donna si era disinteressata totalmente della figlia, lasciando l’accudimento al padre e trasferendosi in un’altra città. Inoltre, dopo aver condotto la figlia con sé in un’altra città dal suo nuovo compagno, l’aveva restituita al padre, per poi riprenderla nuovamente e tornare, infine, nella città di origine per dissapori con il nuovo compagno. Per questi motivi, la Cassazione, rigettando il ricorso, ritiene che l’affidamento esclusivo sia l’unico mezzo per assicurare la stabilità necessaria alla bambina.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 maggio – 15 settembre 2014, n. 19386 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento ex art. 317 bis C.C., tra C.R. e F.M. , il Tribunale per i Minorenni di Bologna con provvedimento del 21/01/2009, dispone l'affidamento della minore G. in via esclusiva al padre, con facoltà per la madre di vederla secondo tempi e modalità concordate con il padre stesso. La Corte di Appello di Bologna, con provvedimento dell’1/07/2012 conferma il provvedimento impugnato. Ricorre per cassazione la madre. Resiste con controricorso il padre, che pure deposita memoria difensiva. È bensì vero che l'affidamento esclusivo ex art. 155 bis c.c., come afferma la ricorrente, costituisce soluzione eccezionale, consentita esclusivamente quando il comportamento dell'altro genitore si ponga in contrasto con l'interesse del minore. Ma è proprio quello che il giudice a quo evidenzia, con motivazione adeguata e non illogica la madre si è gravemente disinteressata della figlia, delegandone totalmente l'accudimento al padre, trasferendosi altrove e trascurando i propri doveri genitoriali. Ancora, il provvedimento impugnato sottolinea la mancanza di autonomia di scelte e di pensiero, nonché l’incostanza della madre, che ha condotto la figlia con sé da Parma a Roma presso un nuovo compagno, restituendola poi al padre, riprendendola una seconda volta, per poi fare ritorno a Parma, per dissapori con il suo nuovo compagno. Ne consegue - secondo la Sorte di merito - che l'attuale regime di affidamento e di collocamento presso il padre, figura adeguata alle esigenze della minorerò in grado di assicurare ad essa la certezza e la stabilità che non ha avuto con la madre. Va pertanto rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 2000,00 per compensi, 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.