Donazione di non modico valore: precluso il riferimento alla donazione obnuziale?

La donazione obnuziale, essendo un negozio formale e tipico caratterizzato dall’espressa menzione nell’atto pubblico delle finalità dell’attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo in riguardo di un futuro, determinato”, matrimonio, è incompatibile con l’istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito mediante il compimento di atti diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c

Questo è quanto emerso nella sentenza n. 18695, depositata il 4 settembre 2014, della Corte di Cassazione. Manutenzione dell’immobile adibito a futura casa familiare e donazione. Con la sentenza in commento la Corte torna ad occuparsi della riconducibilità alla fattispecie della donazione obnuziale, in verità senza approfondire le questioni giuridiche che vi risultano sottese. Il caso da cui origina la controversia decisa dalla Corte riguarda la richiesta di restituzione avanzata dalla ex moglie verso il marito, asserendo che prima delle nozze la stessa aveva sostenuto ingenti spese per la ristrutturazione della casa di proprietà del marito. Si costituiva il marito il quale chiedeva il rigetto della domanda formulata dalla moglie. In corso di causa il convenuto mancava di rispondere all’interrogatorio formale avente ad oggetto le somme che la moglie asseriva di aver corrisposto per la ristrutturazione, con la conseguenza che il giudicante riteneva provate le relative circostanze. Tanto in primo, quanto in secondo grado, i giudici di merito accolgono le richieste della moglie condannando il marito alla restituzione delle somme pagate dalla moglie per la ristrutturazione della casa familiare di sua proprietà. Per quanto qui interessa, la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, condannava il convenuto alla restituzione di dette somme sul presupposto che non sussistevano le condizioni per l’applicabilità dell’istituto della donazione obnuziale non versandosi in caso di modico valore. . Donazione obnuziale natura ed effetto. Prima di occuparsi della decisione in parola, la quale in verità non affronta ex professo la questione, sembra opportuno premettere qualche breve considerazione attorno alla figura della donazione obnuziale, di cui all’art. 785 c.c Sul punto si può segnalare una recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che ai sensi dell’art. 785 c.c. la donazione obnuziale, essendo un negozio formale e tipico caratterizzato dall’espressa menzione nell’atto pubblico delle finalità dell’attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo in riguardo di un futuro, determinato”, matrimonio, è incompatibile con l’istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito mediante il compimento di atti diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c. infatti, la precisa connotazione della causa negoziale, che deve espressamente risultare dal contesto dell’atto, non può rinvenirsi nell’ambito di una fattispecie indiretta, nella quale la finalità suddetta, ancorché in concreto perseguita, può rilevare solo quale motivo finale degli atti di disposizione patrimoniale fra loro collegati ma non anche quale elemento tipizzante del contratto, chiaramente delineato dal legislatore nei suoi requisiti di forma e di sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducazione che lo contraddistingue dalle altre donazioni Cass. n. 15873/2007 . Scarso valore e donazione obnuziale. Tornando alla pronuncia in rassegna, la Corte, pur omettendo qualsivoglia argomentazione sul punto, limitandosi a far proprie le conclusione raggiunte dalla pronuncia di secondo grado, afferma l’infondatezza dei motivi di ricorso, ricordando, per quanto qui interessa, che la sentenza ha dedotto che non sussistevano le condizioni per l’applicabilità dell’istituto della donazione obnuziale non versandosi in caso di modico valore , ed ancora che la Corte territoriale ha escluso la donazione obnuziale perché non di scarso valore . In tal modo la Corte pur omettendo ogni esplicita adesione all’opinione del giudice di merito sembra implicitamente ritenere che requisito della donazione obnuziale sia costituito dal modico valore dell’oggetto dell’atto di liberalità. Su tale affermazione sembrano fondati qualche perplessità, atteso che l’art. 785 c.c., nel disciplinare la donazione in riguardo di matrimonio, omette ogni riferimento ad un necessario modico valore della liberalità, dovendosi pertanto escludere che quest’ultimo elemento possa assurgere a requisito della fattispecie in esame, ben potendosi ammettere che una donazione con riguardo ad un futuro matrimonio abbia ad oggetto beni di non modico valore.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 giugno – 4 settembre 2014, n. 18695 Presidente Mazzacane – Relatore Correnti Svolgimento del processo Con citazione in riassunzione 13.1.1999 M.A. esponeva che il 20.12.1990 aveva contratto matrimonio con O.S. che fin dal 1992 erano separati in attesa di divorzio che prima delle nozze aveva sostenuto, con l'aiuto dei genitori, ingenti spese per avere una casa coniugale confortevole che l'appartamento apparteneva all'O. e per esso alla madre I.A. che i lavori di ristrutturazione avevano comportato un valore di mercato doppio rispetto a quello precedente e che solo l'O. utilizzava l'abitazione ciò premesso conveniva l'O. e la I. per affermare la loro responsabilità per ingiustificato arricchimento con condanna solidale ad indennizzarla di tutte le spese sostenute, con rivalutazione ed interessi. I convenuti contestavano sotto vari profili la richiesta e l'O. svolgeva riconvenzionale per la restituzione di mobili asportati dall'appartamento. Intervenivano i genitori dell'attrice M.F. e R.A.M., chiedendo la condanna solidale dei convenuti. A seguito della mancata risposta all'interrogatorio formale deferito ai convenuti ed alla prova per testi il giudice adito condannava O. e I. in solido al pagamento di euro 10.000 oltre interessi e spese, sentenza appellata dai M.R. che chiedevano la condanna al pagamento di euro 21.000 oltre rivalutazione ed accessori ed in via incidentale dai convenuti che ribadivano la tesi della donazione obnuziale. Con sentenza 4.6.2007 la Corte di appello di Napoli accoglieva per quanto di ragione l'impugnazione principale e condannava O. e I. al pagamento di euro 18.540,80 oltre rivalutazione ed interessi ed alle spese del doppio grado, rigettava l'incidentale. Non sussistevano le condizioni per l'applicabilità dell'istituto della donazione obnuziale non versandosi in caso di modico valore. Erano provati gli esborsi di lire 18.000.000 per lavori edili, di lire 2.000.000 per vetri artistici, di lire 1.500.000 per antifurto, di lire 4.500.000 per tinteggiatura, di lire 1.200.000 per porta blindata, di lire 6.000.000 per impianto di riscaldamento, di lire 2.790.000 per impianto idraulico e la mancata risposta all'interrogatorio formale comportava la chiara ammissione delle circostanze deferite. Ricorrono O. e I. con sette motivi, resistono i M.R Motivi della decisione Col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 2041, 769, 783, 785 cc, omessa motivazione, col quesito se le donazioni fatte in riguardo di un futuro matrimonio diventano irrevocabili con la celebrazione delle nozze. Col secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 669 e 770 II cc col quesito se le liberalità in conformità agli usi non sono soggette alla forma prevista per le donazioni. Col terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 2041, 2042 cc, 936 cc col quesito se in presenza dell'azione ex art. 936 cc può essere esperita l'azione ex art. 2041 cc. Col quarto motivo si deduce violazione degli arti. 81 e 100 cpc, carenza di legittimazione di M.A. col relativo quesito. Col quinto motivo si deduce violazione degli arti. 81 e 100 cpc, 832 e 936 cpc, carenza di legittimazione attiva recte passiva di O S., con relativo quesito. Col sesto motivo si deducono violazione degli artt. 115 e 116 cpc e vizi di motivazione, atteso l'animus donandi in favore della figlia da parte del M Col settimo motivo si lamenta violazione degli arti. 2041, 2056, 1223, 1224, 1236, 1227 cc col quesito se nell'ipotesi di indennizzo ex art. 2041 cc la cumulativa attribuzione. Le censure sono infondate. La sentenza ha dedotto che non sussistevano le condizioni per l'applicabilità dell'istituto della donazione obnuziale non versandosi in caso di modico valore. Erano provati gli esborsi di lire 18.000.000 per lavori edili, di lire 2.000.000 per vetri artistici, di lire 1.500.000 per antifurto, di lire 4.500.000 per tinteggiatura, di lire 1.200.000 per porta blindata, di lire 6.000.000 per impianto di riscaldamento, di lire 2.790.000 per impianto idraulico e la mancata risposta all'interrogatorio formale comportava la chiara ammissione delle circostanze deferite. Premesso che non vengono contestati gli esborsi la cui prova la Corte di merito ritiene raggiunta con le deposizioni testimoniali e la mancata risposta all'interrogatorio, si osserva le plurime censure di cui al primo motivo eludono la necessaria specificità dell'impugnazione e non tengono conto che la Corte territoriale ha escluso la donazione obnuziale perché non di scarso valore. Quanto al secondo motivo, esborsi consistenti per la ristrutturazione di un appartamento non costituiscono liberalità in conformità agli usi. La terza censura appare nuova posto che in primo grado ed in appello si è solo dedotta la donazione obnuziale. La quarta censura è infondata poiché l'attrice ha sempre dedotto di aver effettuato gli esborsi con l'aiuto dei genitori, che sono intervenuti in giudizio. Il quinto motivo è infondato non contestandosi che l'immobile è abitato dall'O. e che le spese sono state effettuate in relazione al matrimonio. Il sesto motivo propone una generica rilettura delle emergenze istruttorie e si ritorce contro le tesi dei ricorrenti nel riferimento ad un animus donandi del M. in favore della figlia. Il settimo motivo viola la necessaria specificità dell'impugnazione con la deduzione di plurime censure e, trattandosi di esborsi risalenti a periodo precedente, è legittima la condanna a rivalutazione ed interessi. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in euro 3200 di cui 200 per spese vive oltre accessori e spese forfettizzate.