Padre non riconosce e abbandona i figli: i doveri genitoriali, però, non svaniscono

L’uomo, che non riconosca i figli e che abbandoni gli stessi, senza occuparsi delle spese per il loro mantenimento, deve rimborsare alla moglie le spese sostenute per il sostentamento della prole e deve risarcire il danno non patrimoniale ai figli per averli privati del rapporto parentale.

Così ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16657, depositata il 22 luglio 2014. Il caso. La Corte d’appello di Brescia rigettava il gravame proposto dall’uomo avverso la sentenza di primo grado che lo aveva condannato al pagamento di somme a titolo di rimborso nei confronti della moglie, per le spese sostenute per il mantenimento dei figli, e a titolo di risarcimento a favore dei figli, per la lesione del diritto fondamentale inerente la qualità di figli. Nel dettaglio, il convenuto non aveva riconosciuto i figli, dei quali si era totalmente disinteressato, e li aveva abbandonati, facendo loro mancare l’assistenza morale e materiale. Avverso la sentenza ricorreva per cassazione il soccombente. Il genitore che riconosce e mantiene il figlio ha il diritto di regresso nei confronti dell’altro genitore che non lo ha riconosciuto. Con il primo motivo veniva censurata la statuizione confermativa dell’importo liquidato a titolo di rimborso alla moglie. In particolare, veniva dedotta la mancata prova da parte dell’interessata delle spese realmente sopportate e l’errata valutazione della capacità reddituale della donna e dello stesso ricorrente. Il motivo è infondato. E’ pacifico, in sede di legittimità, il principio in base al quale l’obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, in quanto collegata allo status genitoriale, nasce per il solo fatto di averli generati e permane fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Altrettanto pacifico è che, nel caso in cui, al momento della nascita, il figlio venga riconosciuto da un solo genitore, questo ha il diritto di regresso nei confronti dell’altro genitore per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 concorso negli oneri e 261 diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento c.c., da interpretarsi alla stregua delle obbligazioni solidali ex art. 1299 c.c. Cass., n. 22506/2010 . Per l’importo del rimborso il giudice può far ricorso al criterio equitativo. Precisa, inoltre, la Corte che il rimborso delle spese spettanti al genitore, che ha provveduto al mantenimento dei figli fin dalla nascita, trova titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, ed ha natura in senso lato indennitaria, essendo appunto diretta ad indennizzare il genitore per gli esborsi sostenuti da solo per il sostentamento della prole. Perciò il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso, poiché è principio generale che l’equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità previste in genere dalla legge Cass., n. 10861/1999 . La Corte d’appello, quindi, aveva correttamente e legittimamente fatto ricorso al criterio equitativo per determinare l’importo per il rimborso alla moglie. Precisa poi la Suprema Corte, che la determinazione di quell’importo costituisce oggetto di un apprezzamento discrezionale del Giudice di merito, che se, come nel caso di specie, adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. I figli avevano diritto al risarcimento per la perdita totale del rapporto parentale con il padre. Con il secondo motivo di ricorso, il soccombente lamentava l’accoglimento della domanda di risarcimento in favore dei figli per la violazione del dovere di assistenza morale e materiale gravante sul genitore. In particolare, lamentava la valutazione in re ipsa, da parte dei Giudici territoriali, del danno esistenziale, in difetto però di prova e senza considerare che i figli non avevano subito alcuna patologia o alterazione psicologica né mostrato disturbi comportamentali a causa dell’abbandono del padre. Il motivo è infondato. La Corte di merito aveva ritenuto responsabile l’uomo della violazione degli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione, per aver privato i figli dell’affetto paterno, per aver dimostrato disinteresse e insensibilità nei loro confronti, mancanze dimostrate dal rifiuto di corrispondere i mezzi di sussistenza loro necessari. In riferimento a questa doglianza, la Cassazione ricorda che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, ben può integrare gli estremi dell’illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo ad un’autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. Cass., n. 5652/2012 . Pertanto, privare i figli della figura genitoriale paterna, fondamentale nella crescita, è un comportamento che rileva responsabilità ed è idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana. Inoltre, i Giudici di merito, non avevano riconosciuto il danno in re ipsa, ma avevano ritenuto che la prova dei lamentati pregiudizi poteva essere offerta sulla base anche di soli elementi presuntivi. E’, d’altra parte, affermato in sede di legittimità, che la particolare tipologia di danno non patrimoniale, consistente nella perdita totale del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore, deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione Cass., n. 7713/2000 . L’inerzia dei figli non determina il loro concorso nella produzione del danno. Non è nemmeno configurabile, precisa la Corte, il concorso della produzione del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c., dei figli, per essere stati inerti in ordine al momento scelto per l’iniziativa giudiziale. I titolari del diritto possono liberamente e legittimamente decidere quando azionare la tutela dello stesso. Sulla base di tali argomenti, la cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 maggio – 22 luglio 2014, n. 16657 Presidente Luccioli – Relatore Lamorgese Svolgimento del processo La Corte di appello di Brescia, con sentenza 1 marzo 2012, ha rigettato il gravame proposto da B.A. avverso la sentenza del Tribunale della medesima città che lo aveva condannato al pagamento di somme, anche a titolo risarcitorio, in favore di M.F. , A. e G. . Dall'unione con la prima erano nati nel i predetti due figli che il convenuto non aveva riconosciuto e dei quali si era del tutto disinteressato, avendoli abbandonati e avendo fatto mancare loro l'assistenza morale e materiale era stato quindi condannato a corrispondere a M.F. l'importo di Euro 132.000,00 stimato all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda 8 marzo 2007 , come rimborso delle spese sostenute per il loro mantenimento cui aveva fatto fronte con il suo modesto reddito di insegnante, e ai figli M.A. e G. l'importo, stimato all'attualità, di Euro 100.000,00 per ciascuno, oltre interessi dalla domanda, a titolo risarcitorio per la lesione del diritto fondamentale inerente la qualità di figli utilizzando come parametro le tabelle del Tribunale di Milano del 2009 relative alla perdita del rapporto parentale e come base di calcolo l'importo mensile di Euro 250,00 per un periodo di ventidue anni ritenuto necessario per il mantenimento di un figlio dalla nascita fino al raggiungimento dell'indipendenza economica . La corte ha inoltre rigettato il gravame incidentale con cui gli appellati avevano chiesto la condanna del B. al pagamento degli interessi sulle somme dovute a M.F. a decorrere dalla data della nascita dei figli ha rigettato l'ulteriore motivo di gravame con cui M.A. e G. avevano chiesto di determinare il danno risarcibile in un importo più elevato. Avverso questa sentenza il B. ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, cui resistono i M. che propongono ricorso incidentale sulla base di un motivo. Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione Va preliminarmente esaminata e rigettata l’eccezione, sollevata dai controricorrenti nella memoria, di improcedibilità del ricorso per mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio del precedente grado di giudizio. Infatti il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del predetto fascicolo art. 369, ultimo comma, c.p.c. nel termine fissaro per il deposito del ricorso per cassazione, cioè entro venti giorni dalla notificazione, determina l'improcebilità del ricorso stesso soltanto se l'esame di quel fascicolo risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità v. Cass. n. 5108/2011 , ma non è questo il caso. Venendo all'esame del ricorso principale del B. , nel primo motivo per violazione degli artt. 148, 261 c.c. e 115, comma 2, c.p.c. nonché per vizio di motivazione egli censura la statuizione che ha confermato la misura dell'importo liquidato a M.F. a titlo di rimborso delle spese di mantenimento dei figli, deducendo la mancata prova da parte dell'interessate delle spese realmente sopportate, nonché l'errata valutazione della capacità reddituale della M. e propria, essendo egli un commesso di farmacia, avendo iniziato a lavorare solo nel 1977 e altri figli da mantenere. Il motivo è infondato. L'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell’ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, il quale abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell'altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell'altro per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. v. oggi l'art. 316 bis c.c., introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c. v. Cass. n. 22506/2010, n. 5652/2012 . Questa corte ha anche precisato che il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso poiché è principio generale desumibile da varie norme, quali ad esempio gli artt. 379, comma 2, 2054, 2047 c.c. che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità previste in genere dalla legge v. Cass. n. 10861/1999, n. 11351/2004 . Pertanto, la corte del merito legittimamente ha fatto ricorso al criterio equitativo per determinare l'importo, non altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, dovuto a titolo di rimborso in favore di M.F. , la quale ha provveduto al mantenimento dei figli fin dalla nascita. La determinazione di quell'importo costituisce oggetto di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se, come nella specie, congruamente motivato, con riguardo agli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto, alle specifiche e molteplici esigenze dei figli soddisfatte o da soddisfare nel periodo in considerazione e alle sostanze e ai redditi di ciascun genitore quali risultanti, anche in via presuntiva, dalle risultanze processuali. Il giudice di merito ha valutato in concreto la capacità reddituale modesta della M. insegnante e quella dell’obbligato B. , il quale è commesso di una farmacia di famiglia e, quindi, presumibilmente percettore di proventi in misura non inferiore a quelli di un farmacista dipendente, anche tenuto conto che egli aveva omesso di depositare le dichiarazioni fiscali, e che quella di iniziare a lavorare e, quindi, di conseguire un reddito autonomo solo all’età di ventinove anni, nel XXXX, benché avesse ampie potenzialità lavorative, era stata una sua scelta le cui conseguenze, in quanto tale, egli non poteva riservare sui figli. Nel secondo motivo per violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e vizio di motivazione il B. censura l'accoglimento della domanda di risarcimento in favore dei figli per la violazione del dovere di assistenza morale e materiale gravante sul genitore. Si tratterebbe - ad avviso del ricorrente - di un danno esistenziale che la corte avrebbe valutato in re ipsa , in difetto di prova e senza considerare che i figli non avevano subito alcuna apprezzabile patologia o alterazione psicologica né mostrato disturbi comportamentali a causa della lontananza del padre inoltre la corte non avrebbe considerato che non esiste un obbligo giuridico di riconoscere i figli naturali la cui violazione possa causare un danno ingiusto e che l'azione proposta oltre trenta anni dopo la nascita dimostrerebbe il loro disinteresse nei confronti della figura paterna e il carattere strumentale dall'azione dei M. infine mancherebbero i presupposti per l'utilizzazione delle tabelle di Milano relative alla perdita del rapporto parentale. Il motivo è infondato. La corte del merito ha ritenuto il B. responsabile della violazione degli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione, per avere privato i figli dell'affettività paterna, per avere dimostrato totale insensibilità nei loro confronti, come dimostrato dal rifiuto di corrispondere i mezzi di sussistenza e negato loro ogni aiuto, non solo economico, con conseguente violazione di diritti di primaria rilevanza costituzionale. Questa corte ha avuto occasione di precisare che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, ben può integrare gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo ad un'autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. v. Cass. n. 5652/2012, n. 20137/2013 . È un comportamento relevatore di responsabilità genitoriale l’avere deprivato i figli della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, e idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana. Infondata è l'obiezione sollevata dal ricorrente secondo cui i giudici del merito avrebbero in tal modo riconosciuto una forma di danno in re ipsa sconosciuta nel nostro ordinamento, in mancanza di prova di danni concreti subiti dai figli. Premesso che la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che la prova dei lamentati pregiudizi può essere ed è stata nella specie offerta sulla base anche di soli elementi presuntivi e, può aggiungersi, secondo nozioni di comune esperienza, la cui valutazione è riservata evidentemente ai giudici del merito, si deve considerare la particolare tipologia danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione cfr. Cass. n. 7713/2000 . Inoltre, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stato adeguatamente valutato il profilo opportunistico o strumentale dell'azione risarcitoria proposta dai M. , i quali per anni avrebbero mostrato disinteresse nei confronti del padre. In tale modo il ricorrente implicitamente invoca il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c., quantomeno ai fini della riduzione del quantum risarcibile. Questa corte, tuttavia, ha escluso il concorso nella produzione e patrimoniale, del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., in ipotesi di inerzia dei figli in ordine al momento prescelto per l'iniziativa giudiziale, in quanto liberamente e legittimamente determinabile da parte dei titolari del diritto, oltre che del tutto ininfluente rispetto alla configurazione e determinazione del danno non patrimoniale riconosciuto v. Cass. n. 26205/2013 . Infine il ricorrente infondatamente obietta che erroneamente i giudici del merito avevano richiamato, per la determinazione del danno non patrimoniale, le tabelle utilizzate dal Tribunale di Milano, in quanto formulate sulla base di parametri non pertinenti, che valutavano l'ipotesi del decesso della vittima e la particolarità della relazione con i danneggiati come la convivenza, l'età, ecc. . In effetti, le predette tabelle hanno ad oggetto i criteri di quantificazione del cd. danno da lesione del rapporto parentale nelle ipotesi in cui una persona sia vittima o subisca gravi lesioni a causa della condotta illecita di un terzo che per questo sia chiamato a rispondere delle conseguenze dannose nei confronti di coloro che erano legati alla vittima da relazioni parentali di varia natura e intensità. Diverso è il caso del genitore che, non riconoscendo il figlio, disinteressandosene per molti anni e facendogli mancare i mezzi di sussistenza, rifiuti il ruolo genitoriale e deliberatamente impedisca il sorgere in concreto del rapporto parentale che deriva dalla procreazione. E tuttavia, quelle tabelle rimangono utilizzabili come parametro di valutazione, con gli opportuni adattamenti che sono stati in concreto operanti dalla corte bresciana che, con valutazione equitativa incensurabile in questa sede, ha tenuto conto della particolarità della fattispecie. Il terzo motivo è inammissibile. Esso ha ad oggetto una questione che non è stata riproposta in appello e non può quindi essere introdotta nel giudizio di legittimità quella della competenza territoriale dei giudici di Brescia, contestata a favore del Tribunale di Pescara, con riguardo alla domanda proposta da M.A. e G. . Oggetto del ricorso incidentale di M.F. per violazione degli artt. 148, 1299 e 2031 c.c. e vizio di motivazione è la statuizione concernente la decorrenza degli interessi legali sull'importo riconosciuto in suo favore con decorrenza dalla data della domanda giudiziale 8 marzo 2007 anziché dalla nascita dei figli nel . Il motivo è infondato. La domanda della M. di pagamento delle somme corrisposte per il mantenimento dei figli in epoca precedente all'introduzione della causa in luogo dell'altro genitore è assimilabile ad un’azione di ripetizione dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c. v. Cass. n. 3916/2011 , e quindi correttamente gli interessi sono stati fatti decorrere dalla domanda giudiziale, in mancanza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza. P.Q.M. La corte rigetta i ricorsi compensa le spese del giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.