Per la Chiesa le nozze sono nulle, ma se la convivenza dura da almeno 3 anni, non lo sono per lo Stato

Nullità delle nozze concordatarie sancita dai giudici ecclesiastici, ma lo Stato italiano non procede al riconoscimento se la convivenza coniugale si è protratta per almeno 3 anni.

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16379/14 depositata il 17 luglio, hanno sciolto un contrasto giurisprudenziale in materia di unioni concordatarie, stabilendo un limite temporale alle dichiarazioni di nullità delle stesse. La Sezioni Unite, in particolare, sono state chiamate a pronunciarsi sul contrasto determinatosi tra le sentenze nn. 1343/2011, 1780 e 9844/2012 e la sentenza n. 8926/2012. La fattispecie. I Giudici di legittimità, quindi, si sono pronunciati sul ricorso di un uomo che si era opposto alla richiesta della moglie di far valere, anche in Italia, agli effetti civili, la sentenza canonica di nullità del loro matrimonio dichiarata prima dal Tribunale ecclesiastico del Triveneto, confermata dal Tribunale ecclesiastico d'appello e resa esecutiva dal Supremo tribunale della Segnatura apostolica. Limite temporale alle dichiarazioni di nullità delle unioni concordatarie. A parere dei Supremi Giudici, infatti, se marito e moglie hanno vissuto come tali per almeno 3 anni, accettando la pluralità di diritti inviolabili , di doveri inderogabili e di aspettative legittime di legittimi affidamenti insiti nella convivenza come coniugi, lo scioglimento del vincolo stabilito dal Tribunale ecclesiastico non ha effetti per lo Stato italiano. Perché? A parere degli Ermellini, il matrimonio ha un valore riconosciuto dalla Costituzione e rappresenta una situazione giuridica di ordine pubblico italiano da tutelare. Lo Stato è laico. È proprio la laicità dello Stato che viene sottolineata in sentenza. Lo stesso Accordo di Roma del 1984, che ha aggiornato i Patti Lateranensi del 1929, ha accettato che determinate sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali ecclesiastici non siano delibate – si legge - per contrarietà con l'ordine pubblico italiano . Chiarito anche il motivo della soglia dei 3 anni. Non sono state le Sezioni Unite a porre il limite, ma semplicemente hanno rimandato alla legge sulle adozioni del 1983. Legge su cui la Corte Costituzionale era stata chiamata a decidere sulla legittimità, stabilendo che il criterio dei 3 anni successivi alle nozze , scelto dal legislatore, si configura come requisito minimo presuntivo a dimostrazione della stabilità del rapporto matrimoniale . Concludendo, i Giudici di Cassazione hanno affermato che la convivenza come coniugi è un valore riconosciuto dalla Costituzione e va tutelata come situazione giuridica di ordine pubblico italiano . Pertanto, la convivenza come coniugi” – appunto - protrattasi per almeno 3 anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario” regolarmente trascritto, connotando nell’essenziale l’istituto del matrimonio nell’ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie, di ordine pubblico italiano” e, pertanto, anche in applicazione dell’art. 7, comma 1, Cost. e del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell’ ordine canonico” nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale . Nel caso di specie, nonostante il principio di diritto affermato dalla Cassazione, il ricorso è comunque stato rigettato in quanto l'uomo ha fatto valere come motivo di ricorso la lunga convivenza, durante la quale era nata anche una bambina, solo in Cassazione e non anche davanti alla Corte d'Appello di Venezia, che dovendo pronunciarsi sugli effetti dell'annullamento del matrimonio, aveva dato quindi ragione alla moglie.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 3 dicembre 2013 – 17 luglio 2014, n. 16379 Presidente Rovelli – Relatore Di Palma