Moglie fedifraga non ci sta ad essere la causa della fine del suo matrimonio, ma si dimentica dell’onere della prova

Spetta a chi eccepisce l’inefficacia dell’infedeltà quale causa di addebito della separazione, provare la mancanza del nesso causale tra la relazione extraconiugale e la compromissione del rapporto nuziale, nonché l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16172, depositata il 15 luglio 2014. Il caso. Il Tribunale di Vicenza dichiarava la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, alla quale affidava i due figli minorenni della coppia, per il cui mantenimento il marito doveva versare l’assegno di € 3.000,00. Contro tale sentenza la donna proponeva appello principale lamentando l’addebito a sé della separazione, per aver violato l’obbligo di fedeltà coniugale, e deducendo l’insussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta e la compromissione del rapporto coniugale. A sua volta l’ex marito proponeva appello incidentale relativamente all’assegno di mantenimento a favore dei figli, lamentando l’eccessiva entità del contributo e deducendo che non era obbligato a mantenere il figlio maschio, per il quale era stata accolta la sua azione di disconoscimento della paternità. La Corte d’appello rigettava entrambi i gravami. Avverso questa sentenza l’ex moglie ricorreva per cassazione. Causa dell’addebito. A sostegno del ricorso, la donna rimprovera la Corte di merito di aver dato per provato il nesso tra la sua presunta relazione extraconiugale e la crisi del matrimonio, sulla base del principio secondo cui l’infedeltà rappresenti ex se causa d’addebito, senza tuttavia alcuna indagine volta a verificare se tale relazione avesse davvero avuto in concreto efficienza causale rispetto alla fine del rapporto. Onere della prova. A giudizio della Corte di Cassazione il motivo non merita favorevole apprezzamento. Alla luce di un consolidato principio di diritto grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà Cass., n. 2059/12 . Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 marzo – 15 luglio 2014, n. 16172 Presidente Forte – Relatore Giancola Svolgimento del processo Con sentenza n. 10/09 del 7.01.2009 il Tribunale di Vicenza dichiarava la separazione personale dei coniugi V.G.M. ricorrente e D.S.P., con addebito della separazione alla M., cui affidava i due figli minorenni della coppia, per il cui mantenimento imponeva al D.S. di versare alla moglie l'assegno di € 3.000,00. Contro la sentenza del Tribunale la M. proponeva appello principale con riguardo all'addebito a sé della separazione, contestando di avere violato l'obbligo di fedeltà coniugale e comunque la sussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta e la compromissione del rapporto comiugale. A sua volta il D.S. proponeva appello incidentale relativamente all'assegno di mantenimento stabilito a favore dei figli, deducendo sia che con sentenza n. 630/08 del medimo Tribunale di Vicenza era stata accolta la sua azione di disconoscimento della paternità del figlio A., per modo che non aveva significato l'obbligo impostogli di mantenerlo, e sia l'eccessiva entità del contributo da lui dovuto per il mantenimento della figlia, tanto più considerando l'assenza di ogni dimostrazione circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. In ogni caso chiedeva di potere versare direttamente alla figlia, ormai maggiorenne, l'assegno per il suo mantenimento. L'adita Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 19.10.2009-10.03.2010, rigettava entrambi i gravami, compensando le spese dei grado. La Corte territoriale osservava e riteneva che - la pronuncia di addebito era corretta, potendo considerarsi dato pacifico il fatto che la M. avesse avuto una relazione sessuale con uomo diverso da suo marito, atteso l'esito della causa di disconoscimento di paternità del figlio, e comunque risultando la sua infedeltà dimostrata dalla deposizione resa dalla teste B., capace ed attendibile, valutata anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa M. e delle fotografie prodotte in giudizio, ritraenti l'attrice, l'altro uomo, marito della teste, ed il piccolo A. a cavallo, attestanti un'intensa ed armoniosa frequentazione tra i tre, indicativa di uno speciale rapporto tra loro - pure l'appello incidentale doveva ritenersi infondato, essendo l'assegno di mantenimento per il minore comunque dovuto fino all'accertamento, con efficacia di giudicato, del nuovo status del minore stesso, ed essendo del tutto congrua l'entità dell'apporto stabilita dal primo giudice, anche proporzionata al patrimonio del D.S. ed al suo reddito, come già accertato nel pregresso grado di merito e non oggetto di gravame - anche la richiesta dei D.S. di attribuire l'assegno direttamente alla figlia divenuta maggiorenne, andava disattesa, in quanto ella viveva con la madre che provvedeva al suo mantenimento. Avverso questa sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e notificato al PM presso il Tribunale di Vicenza ed al D.S., che ha resistito con controricorso e depositato memoria. Motivi della decisione A sostegno del ricorso la M. denunzia Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli arti. 151 e 143 c.c. in comb. disp. art. 2697 c.c., nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di merito dato per provato il nesso tra la presunta relazione extraconiugale della sig.ra M. e la crisi del matrimonio sulla base del principio secondo cui l'infedeltà rappresenti ex se causa d'addebito, senza tuttavia alcuna indagine volta a verificare se tale relazione abbia avuto in concreto efficienza causale rispetto alla fine del rapporto. . Si duole che le sia stato addossato l'onere della prova della non ricorrenza di una situazione coniugale già compromessa. Il motivo non merita favorevole apprezzamento già alla luce del condiviso principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità cfr cass. n. 2059 del 2012 , secondo cui Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. . Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna della M., soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la M. al pagamento, in favore del D.S., delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 3.500,00 per compenso ed in € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.