I servizi sociali alzano bandiera bianca: i genitori non possono essere ritenuti tali

Ricorre la situazione di abbandono sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi sociali sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, per cui la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità effettiva.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14448, depositata il 25 giugno 2014. Il caso. La Corte d’appello di Roma confermava la decisione del tribunale dei minorenni di Roma, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di una bambina, disponendo il divieto di contatto con i genitori e confermando l’affidamento ai servizi sociali, oltre alla sospensione della potestà genitoriale. I genitori ricorrevano in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 1 l. n. 184/1983 disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori , in quanto la Corte d’appello avrebbe rilevato la loro inidoneità genitoriale basandosi esclusivamente sulla loro personalità e limitando i riscontri sul rapporto con la figlia su quanto affermato dai servizi sociali. Diritto alla propria famiglia. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che l’art. 1 l. n. 184/1983 attribuisce al diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine un carattere prioritario, considerandola l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, e mira a garantire tale diritto mediante la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Compiti dei servizi sociali. Di conseguenza, il servizio sociale non si limita a rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, concorre a rimuoverle con interventi di sostegno, se possibile. Inoltre, ricorre la situazione di abbandono sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi sociali sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, per cui la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità effettiva. Nel caso di specie, erano state ampiamente dimostrate, attraverso le relazioni degli operatori intervenuti nel periodo tra la nascita della bambina e la sentenza di secondo grado, la totale inadeguatezza dei genitori, una situazione fortemente lesiva per la minore ed un grave rischio evolutivo nel caso fosse rimasta con la famiglia. Il fallimento dell’attività dei servizi sociali aveva poi escluso la capacità di recupero della funzione genitoriale. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 marzo – 25 giugno 2014, n. 14448 Presidente Forte – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. Il Tribunale per i minorenni di Roma, con sentenza n. 359/2012 del 22 agosto - 3 settembre 2012, ha dichiarato lo stato di adottabilità di P.S. , nata il omissis da A.A. e P.G. , e ha nominato come tutore provvisorio il Sindaco di Roma, disponendo il divieto di contatto con i genitori e altre figure parentali, confermando l'affidamento ai servizi sociali e la sospensione della potestà genitoriale. 2. Hanno proposto appello P.G. e A.A. contestando la sussistenza dello stato di abbandono della figlia. 3. La Corte appello di Roma, con sentenza 2843/13 del 9 aprile - 16 maggio 2013, ha confermato la decisione di primo grado. 4. Ricorrono per cassazione, affidandosi a tre motivi di impugnazione, P.G. e A.A. . 5. Si difende con controricorso l'avv. M.R. nella sua qualità di curatore della minore. 6. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli articoli 1, 8 e 12 della legge n. 184/1983. Secondo i ricorrenti la Corte di appello ha desunto la loro inidoneità genitoriale con riferimento esclusivamente alle loro personalità, senza alcun riscontro concreto al rapporto con la figlia che è stato descritto riportandosi acriticamente alle relazioni dei servizi sociali. Lamentano che la Corte di appello non abbia tenuto conto delle richieste istruttorie dirette a provare il miglioramento della loro condizione di vita dall'inizio del procedimento. 7. Con il secondo motivo si deduce omessa e insufficiente motivazione sugli stessi punti indicati nel precedente motivo e sulla mancanza di qualsiasi indagine volta ad accertare la presenza di parenti idonei a sostenere il loro ruolo genitoriale. 8. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 12 della legge n. 184/1983 consistita nella mancata audizione dei genitori della minore da parte della Corte di appello. Ritenuto che 9. Il primo motivo appare chiaramente inammissibile perché volto a contestare la valutazione dei fatti compiuta dalla Corte di appello senza dedurre alcun reale contrasto della decisione e della sua motivazione con il contenuto delle norme pretesamente violate. Non è infatti corrispondente al contenuto della motivazione della sentenza impugnata l'affermazione per cui la Corte di appello si sarebbe limitata a considerare la personalità dei genitori di P.S. al fine di escludere la loro capacità genitoriale. Al contrario la Corte di appello ha ripercorso, nei dettagli, il tormentato rapporto della piccola S. con il suo ambiente familiare dalla nascita sino alla relazione del Servizio Sociale dell'8 gennaio 2013 da cui continua a emergere una situazione gravemente pregiudizievole per la minore. 10. L'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine un carattere prioritario - considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico - e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la situazione di abbandono sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare è l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva cfr. Cass. civ. I sezione n. 7115 del 29 marzo 2011 . 11. Nel caso in esame la Corte di appello, attraverso il riferimento alle relazioni degli operatori medici e sociali che hanno seguito la A. e la figlia nei due anni intercorsi fra la nascita della bambina e la pronuncia della sentenza in appello, ha potuto ritenere la totale inadeguatezza dei genitori, riscontrare una situazione fortemente lesiva per la figlia e un grave rischio evolutivo qualora alla stessa non venga assicurato un nucleo familiare in grado di garantirle stabilità ed equilibrio. Ha escluso una capacità di recupero della funzione genitoriale essendosi dimostrata inutile a tal fine l'articolata e fattiva attività di sostegno posta in essere dai servizi sociali. 12. La decisione appare pertanto conforme alle prescrizioni normative e alle indicazioni interpretative della giurisprudenza relative ai citati articoli 1, 8 e 12 della legge n. 184/1983. 13. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Non esiste nella motivazione, come si è appena affermato, alcuna omissione di valutazione, sia per quanto riguarda il rapporto fra la A. e la figlia sia per quanto riguarda il contesto familiare che potrebbe supportare il recupero di una capacità genitoriale da parte di A.A. e P.G. . In particolare l'unica figura parentale che ha dimostrato nel corso del procedimento disponibilità ad occuparsi della piccola S. e a sostenere la coppia genitoriale è stata la nonna paterna ma nonostante tale disponibilità i servizi sociali hanno potuto constatare l'assoluta inadeguatezza a svolgere tale difficile compito. 14. Il terzo motivo di ricorso è anch'esso infondato. P.G. e A.A. hanno partecipato a tutte le fasi del giudizio sullo stato di adottabilità della figlia svolgendo a mezzo del loro difensore tutte le deduzioni e difese che hanno ritenuto necessarie e opportune. Sono stati sentiti dal Tribunale per i minorenni e non risulta dall'esposizione illustrativa del ricorso che essi abbiano sollecitato la Corte di appello a una nuova audizione personale. Peraltro entrambi i genitori sono stati continuativamente a contatto con i servizi sociali che da ultimo nella relazione dell'8 gennaio 2013 ha riportato le dichiarazioni di P.G. e di sua madre. Dichiarazioni che smentiscono qualsiasi miglioramento della situazione familiare e anzi prospettano ulteriori motivi per ritenere impraticabile qualsiasi reinserimento della piccola S. nel nucleo familiare di origine. 15. Il ricorso va pertanto respinto. Si ritiene di compensare le spese del giudizio attesa la natura personalissima degli interessi coinvolti e la sofferenza che fa ovviamente carico ai genitori nell'affrontarlo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.