Serenità familiare grazie alla donna, ne beneficia la carriera dell’uomo: ciò legittima l’assegno

Acclarata la disparità economica tra gli oramai ex coniugi, va valutato anche il contributo fattivo offerto dalla donna, durante il matrimonio, ai progressi di carriera compiuti dal marito. Evidente, in sostanza, l’influsso positivo della conduzione femminile della vita familiare sull’attività professionale dell’uomo.

‘Adieu’ definitivo tra gli oramai ex coniugi. E a favore della donna viene stabilito un assegno, seppur contenuto. Decisiva la valutazione non solo della disparità economica tra uomo e donna, ma anche, anzi soprattutto, del contributo offerto, negli anni del matrimonio, dalla moglie alla carriera del marito Cass., ord. n. 14128/2014, Sesta Sezione Civile, depositata oggi . Carriera. Sancita la rottura definitiva della coppia la ‘certificazione’ arriva col divorzio . Che comporta, inevitabilmente, strascichi a livello economico. A modificare la situazione di parità provvedono, però, i giudici della Corte d’Appello, i quali, in direzione diversa rispetto al Tribunale, determina in 300 euro l’assegno in favore della moglie . Nonostante la cifra contenuta – anche tenendo presente la posizione lavorativa del marito –, la vicenda approda comunque in Cassazione l’uomo contesta la decisione assunta in Appello. Ma ogni obiezione si rivela assolutamente inutile. Acclarata, difatti, la notevole disparità tra i coniugi, a danno della moglie . Ma ciò che risulta altrettanto rilevante è il sicuro contributo offerto dalla moglie alla conduzione della vita familiare , contributo che, spiegano i giudici, ha inciso positivamente sull’attività professionale del marito e sul miglioramento della sua posizione di dirigente di un ente pubblico nazionale. In sostanza, è evidente, secondo i giudici, che i progressi di carriera dell’uomo sono stati direttamente correlati alla situazione esistente durante la convivenza matrimoniale , e frutto, quindi, anche dell’impegno familiare della donna.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 26 marzo – 20 giugno 2014, n. 14128 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti In un procedimento di divorzio tra C.C. e C.C., la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza in data 03/1/2012 in riforma della sentenza del locale Tribunale, determinava in E. 300,00 l'assegno in favore della moglie. Ricorre per cassazione il marito, che pure deposita memoria difensiva. Resiste con controricorso la moglie. Non si ravvisano violazioni di legge. Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi Cass. n. 2156 del 2010 . In sostanza, il ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica. Va precisato che il regime di separazione non vincola quello di divorzio, trattandosi di rapporti distinti ed autonomi Cass. n. 18433 del 2010 . Appare pacifico che sussista una notevole disparità di redditi tra i coniugi, a danno della moglie, nè viene contestato che vi sia stato un sicuro contributo della moglie alla conduzione della vita familiare, incidente positivamente sull'attività professionale del marito e sul miglioramento della sua posizione di dirigente presso il CNR, direttamente correlata alla situazione esistente durante la convivenza matrimoniale. La memoria difensiva non introduce profili o argomentazioni nuovi e convincenti. Va pertanto rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, che si liquidano in €. 1.500,00 per compensi ed €. 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.