Minore incapace: il giudice deve fornire una “stampella legale”

In presenza di una condizione di incapacità, l’art. 404 c.c. non esime il giudice dalla nomina di un amministratore di sostegno,. La sua sola discrezionalità attiene alla scelta della misura più idonea tra amministrazione di sostegno, inabilitazione ed interdizione.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 13929, depositata il 18 giugno 2014. Il caso. La Corte d’appello di Genova rigettava la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno a favore di un minore affetto da patologia psichiatrica. Il padre del ragazzo ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 404 c.c., relativo ai presupposti per la nomina dell’amministratore di sostegno. Sussistevano i presupposti. La Corte di Cassazione rilevava che i giudici di merito avevano riconosciuto che il minore fosse affetto da una patologia, che rendeva necessaria la somministrazione di specifiche cure continuative ed il supporto da parte di terzi per il compimento degli atti della propria esistenza. Di conseguenza, sussistevano i presupposti richiesti dall’art. 404 c.c. per l’apertura dell’amministrazione di sostegno. La norma, infatti, introduce una misura di assistenza e protezione nell’interesse di un soggetto che si trova nell’impossibilità anche solo parziale e temporanea di provvedere alle proprie esigenze. Tuttavia, i giudici di merito avevano escluso la nomina dell’amministratore di sostegno, con la motivazione, da una parte, che il ragazzo avrebbe potuto godere di un’ampia rete di protezione operante a suo favore e, dall’altra, che l’art. 404 c.c. non prevede un obbligo di nomina. Poteri del giudice. Per la Cassazione, però, tale ragionamento era sbagliato. La norma, difatti, non esime il giudice dalla nomina di un amministratore di sostegno, se sussiste una condizione di incapacità. La sua sola discrezionalità attiene alla scelta della misura più idonea tra amministrazione di sostegno, inabilitazione ed interdizione. In caso contrario, l’incapace rimarrebbe privo di qualsiasi forma di protezione dei suoi interessi, compresa quella, meno invasiva, dell’amministrazione di sostegno. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 26 marzo – 18 giugno 2014, n. 13929 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Fatto e diritto La Corte d'appello di Genova, su parere difforme del P.G., con decreto in data 8/11/2011, confermava il provvedimento del giudice tutelare, con cui era stata rigettata la richiesta di nomina di amministratore di sostegno a favore di C.M., affetto da patologia psichiatrica. Ricorre per cassazione il padre, C.M. Non hanno svolto attività difensiva le altre parti. Con i due motivi di ricorso, il padre censura il decreto della Corte territoriale per violazione dell'art. 404 c.c. e difetto motivazionale, che possono essere esaminati congiuntamente. Il giudice a quo dà atto che il figlio del ricorrente è affetto da una patologia psichiatrica, tale da rendere necessaria la somministrazione di cure specifiche continuative e il supporto, per il compimento degli atti della propria esistenza , da parte di altre persone. Ricorrevano dunque i presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno, secondo il disposto dell'art. 404 c.c., che introduce una misura di assistenza e protezione, nell'interesse di chi si trova nell'impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere alle proprie esigenze di vita. La Corte territoriale ha escluso la nomina di amministratore di sostegno, nel presupposto che l'interessato potrebbe godere di un'ampia rete di protezione , operante a suo favore, ed osserva che l'art. 404 c.c. non prevede alcun obbligo di nomina. Si ravvisa violazione di legge e contraddittorietà della motivazione. La previsione dell'art. 404 c.c. non esime il giudice dalla nomina di un amministratore di sostegno, in presenza di una condizione di incapacità. E' da ritenere che la discrezionalità rimessa al giudice attenga alla scelta della misura più idonea amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione . In caso contrario, il soggetto incapace sarebbe privato anche di quella forma di protezione dei suoi interessi, meno invasiva, costituita appunto dall'amministrazione di sostegno. Va pertanto accolto il ricorso. La sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione. In caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.