Un lavoro, una casa e una nuova famiglia, ma la donna non riesce, comunque, ad essere madre

Confermata la decisione di dichiarare adottabile la figlia. Fatale la constatazione dei disturbi psichici della madre, e degli effetti negativi del suo legame con la figlia. Così passano in secondo piano i miglioramenti compiuti dalla donna.

Piccoli, grandi passi avanti finalmente un lavoro, e poi una casa, e anche la decisione di sposare il proprio compagno. Evidenti i miglioramenti compiuti da una donna, che, però, nonostante ciò, non può sostenere il ruolo di madre consequenziale la declaratoria dello stato di adottabilità” della figlia. Rilevante il peso specifico attribuito ai disturbi psichici della donna, decisiva la negatività, per la ragazzina, del rapporto con la madre Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 12188/14 depositata oggi . Inadeguatezza. Neanche 10 anni di vita, e il proprio ‘piccolo mondo’ è già completamente rivoluzionato i Giudici, sia di primo che di secondo grado, sanciscono lo stato di adottabilità di una ragazzina. Fatali le valutazioni – come da ‘consulenze’ e da ‘relazioni’ – sulle clamorose carenze manifestate dalla madre. Più precisamente, viene evidenziato che la donna non presentava alcun requisito minimo di funzioni genitoriali adeguate, risultava caotica e inadeguata, con scarsa cura di sé, su un registro di funzionamento psicotico, organizzazione di personalità borderline , con uno stato di inadeguatezza relazionale . Detto in maniera chiara, le funzioni genitoriali sono irrecuperabili . E sicuramente significativi sono i problemi manifestati dalla ragazzina la minore è affetta da un disturbo depressivo e post traumatico il funzionamento psicologico è penalizzato da una sofferenza emotiva profonda e da un funzionamento intellettivo inferiore rispetto alla potenzialità, a causa di un ambiente originario scarsamente stimolante e di una inibizione del pensiero su base affettiva è evidente una ideazione suicidaria attiva frutto anche della assenza di legami significativi e di una storia comune con la madre . ‘Salvezza’. Quadro assolutamente drammatico. E tale situazione, nonostante le obiezioni mosse dalla donna, non può ritenersi modificata alla luce dei progressi fatti segnare dalla madre della ragazzina. Certo, riconoscono i Giudici, ella ha evidenziato un miglioramento nelle proprie condizioni di vita . Significativo il fatto di aver reperito un lavoro e una casa con un nuovo compagno , altrettanto importante la decisione di sposare quel nuovo compagno, ma tali elementi non intaccano minimamente le valutazioni negative sulla affidabilità della donna come madre. Restano, cioè, evidenti le gravissime carenze della donna – con disturbi psichici acclarati –, che, purtroppo, hanno provocato un’incidenza altrettanto gravemente negativa sullo sviluppo della minore . Per quest’ultima, difatti, il legame con la madre è assolutamente negativo, addirittura mortifero . Tutto ciò non lascia spazio a dubbi la adottabilità è, ora come ora, l’unica soluzione per ‘salvare’ la ragazzina.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28 marzo – 30 maggio 2014, numero 12188 Presidente Salvago – Relatore Dogliotti Svolgimento del processo Con sentenza in data 13/03/2012, il Tribunale per i Minorenni di Torino dichiarava lo stato di adottabilità della minore A.A., nata a Sesto San Giovanni il 10/4/2002. Avverso tale sentenza ricorreva in appello I. o I.A., madre della minore. Si costituiva in giudizio il curatore speciale della minore, che chiedeva il rigetto del gravame. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 16 aprile 2013, rigettava l'appello. Ricorre per cassazione la madre della minore. Non hanno svolto attività difensiva le altre parti. Motivi della decisione Con il primo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella richiesta di sentire lo psichiatra dott. C., che segue la ricorrente. Con il secondo, omesso esame della richiesta di nuova CTU. Con il terzo violazione degli artt. 24 e 111 Cost. n relazione alla mancata escussione dello psichiatra e al mancato espletamento di una nuova perizia. Con il quarto violazione degli artt. 1 2 e 8 L. numero 184/1983 circa l'insussistenza dello stato di abbandono. Con il quinto violazione dell'art. 116 c.p.c. per erronea valutazione delle prove. Con il sesto omesso esame circa la possibilità di un affidamento etero-familiare della minore. Secondo giurisprudenza consolidata tra le altre Cass. numero 23362/2012 , la valutazione della CTU spetta al giudice del merito e se sorretta da congrua motivazione e scevra da errori di diritto è insuscettibile di controllo in questa sede. Il giudice a quo precisa che la CTU in primo grado depositata nel dicembre 2011 era sostanzialmente conforme ad altra consulenza anteriore e alle varie relazioni dei Servizi e della Comunità di accoglienza in atti. La Corte di merito richiama tali risultanze pur dando atto di alcuni marginali ma non decisivi errori contenuti nella relazione di consulenza la madre non presentava alcun requisito minimo di funzioni genitoriali adeguate risultava caotica e inadeguata con scarsa cura di sé su un registro di funzionamento psicotico organizzazione di personalità borderline con uno stato di inadeguatezza relazionale valutava il giudice a quo le funzioni genitoriali come irrecuperabili anche per carenza di capacità di prassi e progetti . La minore era affetta da un disturbo depressivo e post-traumatico di grado medio da discurria ambientale il funzionamento psicologico era penalizzato da una sofferenza emotiva profonda e da un funzionamento intellettivo inferiore rispetto alla potenzialità a causa di un ambiente originario scarsamente stimolante e di una inibizione del pensiero su base affettiva era altresì evidente una ideazione suicidaria attiva collegata alla mancanza di accadimento nonché a sofferenza assenza di legami significativi e di una storia comune con la madre. Dà atto il giudice a quo di un certo miglioramento nelle condizioni di vita della ricorrente avendo la I. o I. dimostrato di aver reperito un lavoro e una casa con un nuovo compagno che è in procinto di sposare era stato sentito al riguardo il figlio del compagno della madre . D'altra parte - continua la sentenza impugnata - la consulente d'Ufficio sentita a chiarimenti ha ritenuto che gli elementi prospettati non siano tali da modificare le conclusioni raggiunte essendosi stabilizzati nella paziente i disturbi psichici riscontrati essa ha altresì ribadito che il legame della madre con Aurora è assolutamente negativo addirittura mortifero . Si giustifica dunque il rigetto della richiesta di nuova CTU e la mancata audizione del medico psichiatra che segue l'odierna ricorrente la Corte di merito afferma esplicitamente di ritenere esaustivi gli accertamenti eseguiti nell'istruttoria di primo e secondo grado. E' appena il caso di precisare che non vi è in tal senso violazione alcuna dell'art. 24 diritto alla difesa e 111 Cost. giusto processo . Parimenti non si ravvisano violazioni degli artt. 1 2 8 Legge 184/86. Il diritto del minore a vivere nel proprio ambiente di origine sussiste fino a che non si verifichi una situazione di abbandono mancanza di assistenza morale e materiale come indicato dall'art. 8 L. 184/86. Nella specie come si è detto, la Corte di merito ha ampiamente evidenziato le gravissime carenze della madre della minore che hanno provocato una incidenza altrettanto gravemente negativa sullo sviluppo della minore stessa. E' appena il caso di precisare che la situazione di abbandono sicuramente sussistente è presupposto per la dichiarazione di adottabilità ed è di ostacolo ad un affidamento etero-familiare fondato su una mera difficoltà temporanea della famiglia di origine. Va pertanto rigettato il ricorso Nulla sulle spese non essendosi costituite le controparti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente non si applica l'art. 13 comma 1 quater del DPR numero 115 del 2002.