“Perdonami, ti ho trascurata...”: lui ammette le proprie colpe, e prova a ricominciare. Vacilla l’addebito a suo carico

Necessario contestualizzare la lettera con cui il marito ha riconosciuto le proprie mancanze agli occhi della moglie quelle righe sembrano più un tentativo di riconciliazione, che il sigillo della rottura, anche perché seguita dalla decisione della coppia di adottare una bambina. E poi, non vanno trascurate le ripetute relazioni extraconiugali di lei

Testimonianza di buona volontà, voglia di ricominciare, desiderio di salvare il proprio matrimonio così può essere intesa la lettera, scritta a ‘cuore aperto’, con cui il marito, ammettendo di avere trascurato la famiglia, chiede, in sostanza, scusa alla moglie. Per questo motivo, quindi, è davvero difficile credere che quelle righe – seguite anche dalla scelta della coppia di adottare una bambina – abbiano provocato la rottura definitiva del matrimonio Cass., sent. n. 7998/2014, Prima Sezione Civile, depositata oggi . Separazione. Difficile rimettere assieme i cocci difatti, lui le contesta i ripetuti tradimenti, lei gli ricorda la sua apatia verso la famiglia così la separazione appare come l’unica soluzione possibile. Anche su questo fronte, però, i conflitti rimangono, come evidenziato dal fatto che moglie e marito si attribuiscono reciprocamente la responsabilità della rottura. E, in questo bailamme, anche i giudici non riescono a trovare una soluzione condivisa in primo grado, viene addebitata la responsabilità della separazione alla moglie , alla luce delle relazioni extraconiugali da lei avute anche con una certa frequenza in secondo grado, invece, la separazione viene addebitata all’uomo, sulla base di una missiva , indirizzata alla donna, in cui egli riconosceva di avere trascurato la famiglia e la moglie . Per i giudici della Corte d’Appello, in sostanza, l’uomo era venuto meno ai doveri matrimoniali e conseguenza logica era la relazione extraconiugale della moglie . Comportamenti. Ma i nodi gordiani della vicenda sono ancora tutti da sciogliere Detto in maniera più chiara, è ancora da approfondire l’indagine relativa alla responsabilità dei coniugi ai fini della intollerabilità della convivenza e quindi della rottura della coppia. Su questo punto, difatti, si soffermano i giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, accogliendo le obiezioni mosse dall’uomo, ritengono discutibile l’ addebito esclusivo a carico dell’uomo, alla luce, come detto, di alcune frasi riportate in una lettera in cui egli esternava alla moglie i propri sentimenti e riconosceva sì di non essere stato un buon marito , ma, allo stesso tempo, sottolineano i giudici, esprimeva il desiderio di provare a recuperare un rapporto in crisi . Non a caso, successiva alla lettera ‘incriminata’ è la scelta della coppia di intraprendere la strada dell’ adozione di una bambina Manca, secondo i giudici del ‘Palazzaccio’, una adeguata contestualizzazione , nelle valutazioni della Corte d’Appello, non solo rispetto ai reali significati della lettera scritta dal marito ma anche rispetto alla violazione dell’obbligo di fedeltà da parte della moglie. Ciò conduce alla decisione di affidare nuovamente la vicenda ai giudici di secondo grado, i quali dovranno indagare le ragioni reali della crisi coniugale , alla luce di una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 febbraio – 4 aprile 2014, n. 7998 Presidente Luccioli – Relatore Lamorgese Svolgimento del processo Nel giudizio di separazione personale proposto nel gennaio 2005 la sig.ra M.M.L., a sostegno della domanda di addebito, attribuiva la causa della intollerabilità della convivenza al marito sig. C.G., al quale imputava di avere trascurato la famiglia per dedicarsi completamente ai suoi interessi e di non avere contribuito ai bisogni materiali propri e dei figli. Il M. chiedeva l'addebito della separazione alla moglie, perché aveva violato più volte il dovere di fedeltà e perché, nel giugno-luglio 2009, approfittando della sua temporanea assenza, aveva sostituito la serratura della casa allo scopo di costringerlo a trasferirsi altrove. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza 15 gennaio 2009, per quanto interessa in questa sede, ha addebitata la responsabilità della separazione alla maglie. Il gravame proposto da quest'ultima é stato accolto dalla Corte di appella di Catanzaro, can sentenza 10 febbraio 2010, che ha addebitato la separazione al marito, sulla base di una missiva indirizzata alla M. nella quale il C. riconosceva di avere trascurato la famiglia e la moglie e di avere anteposto i propri interessi personali. Ciò, secondo la Corte, dimostrava che egli era venuto meno ai doveri matrimoniali, e che la relazione extraconiugale della maglie era soia una conseguenza e non la causa della crisi coniugale. Avverso questa sentenza il C. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste la M. Motivi della decisione Nel primo motivo di ricorso il C. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 193 e 151 c.c. la Corte avrebbe sottovalutato la gravità e rilevanza, ai fini del sorgere della crisi coniugale, della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della moglie, in epoca precedente all'introduzione del giudizio di separazione, e avrebbe erroneamente giustificato la relazione extraconiugale come reazione al comportamento del marito di mancata adeguata considerazione delle esigenze della moglie, sulla base di poche righe estrapolate da una lettera inviata a lei dal marito. Nel seconda motivo è dedotto vizio di motivazione per avere la corte dato rilievo, ai fini dell'addebito, a non precisati atteggiamenti di trascuratezza da parte del coniuge, sulla base esclusivamente di una lettura parziale e travisata della medesima lettera nella quale il marito, nell'ambito di un esame di coscienza palesato alla moglie, manifestava soltanto una volontà riconciliativa, confermata dalla circostanza che successivamente i coniugi adottarono una bambina l'inadeguatezza del percorso logico seguito dalla Corte risulterebbe anche dalla sottovalutazione della responsabilità della moglie nella crisi coniugale, che aveva iniziato una o più relazioni extraconiugali in epoca precedente e anche con un parente del marito. I suddetti motivi devono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei termini che si diranno. La Corte di appello ha ritenuta che causa della crisi matrimoniale non fu la relazione extraconiugale intrattenuta dalla sig.ra L. dal 2002 , ma il comportamento del sig. C. che aveva impostato egoisticamente la convivenza matrimoniale, anteponendo i propri personali interessi a quelli della famiglia e della moglie, in tal modo tradendo i valori di comunione spirituale e materiale fondata sul reciproco aiuto dei coniugi. La Corte, richiamando il noto principio secondo cui il giudice non può fondare la pronuncia di addebito della separazione sulla mera inosservanza del dovere di fedeltà coniugale, ma deve verificarne l'effettiva incidenza causale sul fallimento della convivenza coniugale, ha addebitato la separazione al marito, riformando la sentenza del tribunale che l'aveva addebitata alla moglie. L'apprezzamento della responsabilità dei coniugi ai fini della intollerabilità della convivenza à riservato al giudice del merito e non è censurabile in Cassazione, se sorretto da motivazione congrua e logica v. Cass. n. 9877/2006 . Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata, a sostegno dell'addebito esclusivo al marita della responsabilità della crisi dell'unione, fa leva su alcune frasi riportate in sentenza ed estrapolate da una lettera del 3 novembre 2003 nella quale il sig. C. esternava alla moglie i propri sentimenti e riconosceva di non essere stato un buon marito. In ciò la Corte di appello ha ravvisato una sostanziale confessione della violazione dei doveri coniugali e, quindi, la causa di quella crisi, con conseguente venir meno della rilevanza causale della violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie. Nella giurisprudenza di questa corte si è detto che, ai fini dell'addebitabilità della separazione, le ammissioni di una parte non possono avere valore di confessione, a norma dell'art. 2730 c.c., vertendosi in tema di diritti indisponibili, ma possono essere utilizzate come presunzioni ed indizi liberamente valutabili in unione con altri elementi probatori v. Cass. n. 22786/2004, n. 176/1982 , sempre che, ovviamente, esprimano non opinioni o giudizi o stati d'animo personali, ma fatti obiettivi e, in quanto tali, suscettibili di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali art. 143 c.c. . La forte del merito ha acriticamente recepito il messaggio emozionala insita in quella lettera, senza uno sforzo di contestualizzazione anche temporale , che avrebbe evidenziato il tentativo dei marito di recuperare un rapporto in crisi di cui potrebbe essere espressione la successiva adozione di una bambina da parte dei coniugi , e senza un accertamento dei fatti storici in cui si sarebbero manifestate le violazioni contestategli, cui avrebbe dovuto fare seguito una ponderata valutazione della rilevanza degli stessi ai fini del sorgere della crisi. L'inadeguatezza della motivazione posta a sostegno dell'addebito al marita ha compromesso il giudizio sulla violazione dell'obbligo di fedeltà della maglie, di cui si potrebbe disconoscere l'efficacia causale rispetto alla crisi salo all'esito di un accertamento rigoroso e di una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi v. Cass. n. 25618/2007, n. 13797/2003 , tenendo conta anche della frequenza e delle modalità con cui quella violazione è avvenuta. Il ricorso à accolto e la sentenza impugnata à cassata can rinvio alla Corte di appello di Catanzaro che, in diversa composizione, dovrà effettuare una nuova valutazione delle domande di addebito proposte dalle parti, alla luce dei suddetti principi, nonché liquidare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui rimette la liquidazione delle spese del giudizio. In casa di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.