Giudizio ordinario vs Santa Sede: a ciascuno il suo!

La richiesta di misure economiche provvisorie a favore del coniuge ai sensi dell’art. 8, comma 2, dell’Accordo di revisione del Concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1884 non consente di provvedere ai sensi dell’art. 129 c.c. Della nullità del matrimonio .

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7481 del 31 marzo 2014. Il fatto. Un uomo chiedeva la dichiarazione della nullità del proprio matrimonio religioso. La moglie, non opponendosi alla domanda, chiedeva un contributo mensile posto a carico del marito in sede di separazione personale. La Corte d’Appello di Venezia accoglieva la domanda attorea e disponeva l’obbligo dell’uomo di versare la somma stabilita quale assegno di separazione ma a titolo di indennità ex art. 129 c.c. La moglie ricorre in Cassazione, lamentando l’immotivata negazione delle misure economiche provvisorie e la liquidazione, non richiesta, dello stesso ammontare dell’assegno di separazione ai sensi dell’art. 129 c.c. Una decisione basata su presupposti sbagliati. Il ricorso è fondato la Corte d’Appello, a fronte della richiesta di provvedere sulla misure economiche provvisorie, ai sensi dell’art. 8, comma 2, dell’Accordo di revisione del Concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1884, ha, invece, provveduto ai sensi dell’art. 129 c.c., non avendo alcun potere in tal senso il relativo accertamento, infatti, deve eseguirsi in un giudizio ordinario e non in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio. La sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla Corte d’Appello lagunare in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 10 gennaio – 31 marzo 2014, n. 7481 Presidente Luccioli – Relatore De Chiara Svolgimento del processo Il sig. M.B. chiese dichiararsi l'efficacia civile della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del proprio matrimonio religioso con la sig.ra M.M. La convenuta non si oppose alla domanda, ma chiese confermarsi, in via interinale, l'obbligo di versarle il contributo di € 600,00 mensili posto a carico del B. in sede di separazione personale. La Corte d'appello di Venezia ha accolto la domanda dell'attore e nulla ha disposto in merito alla domanda della convenuta, pur affermando, in motivazione che il B. aveva l'obbligo di versare alla M., a titolo di indennità ex art. 129 c.c., la stessa somma stabilita quale assegno di separazione, atteso lo stato d'indigenza della donna e la buona fede di entrambi i coniugi in ordine alla causa di nullità del matrimonio. La sig.ra M. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura, cui l'intimato non ha resistito. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo di ricorso si lamenta che la Corte d'appello abbia del tutto immotivatamente negato le misure economiche provvisorie richieste dalla ricorrente ed abbia invece, non richiesta, liquidato in via definitiva nello stesso ammontare dell'assegno di separazione C 600,00 mensili l'obbligo gravante sul B. ai sensi dell'art. 129 c.c. 2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge, si insiste sul diritto della ricorrente all'assistenza economica da parte del B., evidenziando che soltanto lei, e non quest'ultimo, era in buona fede a proposito della causa di nullità del matrimonio. 3. - Il primo motivo è fondato. La Corte d'appello, infatti, richiesta di provvedere sulle misure economiche provvisorie, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'accordo di revisione del Concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 reso esecutivo con 1. 25 marzo 1985, n. 121 , ha invece provveduto sul diritto della ricorrente ai sensi dell'art. 129 c.c., sul quale non aveva il potere di decidere, il relativo accertamento dovendo eseguirsi in un giudizio ordinario e non in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio. 4. - Il secondo motivo di ricorso resta assorbito. 5. - La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, perché provveda sulla richiesta di misure economiche provvisorie formulata dalla ricorrente. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.