“Certi amori non finiscono”… e la moglie può dire addio all’assegno

La convivenza more uxorio del coniuge, destinatario dell’assegno, tale da aver dato vita ad una vera e propria famiglia di fatto, può rendere inoperante o comunque può produrre una sospensione dell’assegno divorzile.

È quanto emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4539 del 26 febbraio 2014. Certi amori finiscono In un procedimento di divorzio, il Tribunale di Bassano del Grappa disponeva un assegno a carico del marito pari a 500 euro, ridotto poi a 300 in appello. L’uomo ricorre per cassazione. fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Il ricorso è fondato la Corte di Cassazione, con consolidata giurisprudenza, ha affermato che la convivenza more uxorio del coniuge, destinatario dell’assegno, stabile e duratura, tale da aver dato vita ad una vera e propria famiglia di fatto, eventualmente caratterizzata, come nel caso di specie, dalla nascita di figli, può rendere inoperante o comunque sospendere l’assegno divorzile. Va, pertanto, cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo , in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 10 dicembre 2013 – 26 febbraio 2014, n. 4539 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento di divorzio tra M.A. e A.E., il Tribunale di Bassano del Grappa, con sentenza 4/3/2011, disponeva assegno a carico del marito per la moglie, per l'importo di €. 500,00 mensile. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 2/9/2011, riduceva l'importo ad €. 300,00. Ricorre per cassazione il marito. Resiste con controricorso la moglie. Il ricorso non è inammissibile, essendo specificate e chiarite le censure mosse alla sentenza impugnata. Giurisprudenza consolidata di questa Corte per tutte, Cass. N. 17195/ 2011 n. 3923 del 2012 ha affermato che la convivenza more uxorio del coniuge destinatario dell'assegno, stabile e duratura, tale da aver dato vita ad una vera e propria famiglia di fatto, eventualmente caratterizzata dalla nascita di figli come nella specie è suscettibile di rendere inoperante o comunque di produrre una sospensione dell'assegno divorzile. Va pertanto accolto il primo motivo del ricorso che, al riguardo, censura la sentenza impugnata. Rimane assorbito il secondo motivo attinente all'an e al quantum dell'assegno divorzile. Va pertanto cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo in diversa composizione, che pronuncerà sul merito, tenendo conto del principio di diritto suindicato e che pure disporrà sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.