Superati i problemi di alcolismo e tossicodipendenza, ma restano le carenze dei genitori...

Confermata la decisione presa dal Tribunale. Preminente tutelare l’interesse del figlio della coppia, e, a tale scopo, unico strumento è l’adottabilità. Acclarati i progressi compiuti da madre e padre, che, però, mostrano comunque problemi evidenti.

Progressi da un lato, carenze dall’altro resta ancora incompleta la ‘maturazione’ dei 2 genitori. Per questo motivo, nonostante i passi avanti compiuti da padre e madre, è da confermare il provvedimento di adottabilità del figlio. Meglio optare per una situazione tranquilla, capace di privilegiare l’interesse del minore, piuttosto che ipotizzare azzardate sperimentazioni, ossia un ipotetico riaffidamento ‘in prova’ ai genitori. Cass., ord. n. 341/2014, Sesta Sezione Civile, depositata oggi Porto sicuro. Netta la linea di pensiero seguita dai giudici di primo e di secondo grado, i quali hanno sancito l’adottabilità del minore alla luce della precaria situazione familiare. Rilevanti, in particolari, i deficit genitoriali evidenziati dalla madre e dal padre. E questo quadro non può essere modificato, nonostante l’obiezione mossa dai legali dei due genitori, dalla presa d’atto dei progressi personali compiuti dall’uomo e dalla donna, entrambi già tossicodipendenti ed alcolisti che, però, sembrano aver superato tali problematiche . Tali passi avanti sono stati sì riconosciuti, ammettono i giudici del ‘Palazzaccio’, ma, allo stesso tempo, restano evidenti i problemi della madre – affetta da un disturbo borderline di personalità, tale da inficiare in modo radicale la possibilità di esercizio delle funzioni genitoriali e responsabile di una condotta che ne testimonia la fragilità e l’inadeguatezza genitoriale – e quelli del padre – il quale presenta notevoli difficoltà, l’assenza di modelli genitoriali, la mancanza di una consapevolezza della propria condizione – evidente, per i giudici, come l’interesse del minore , rispetto a tale situazione familiare, si tuteli col ricorso all’ adottabilità , da considerare come unico ‘porto sicuro’. Assolutamente sconsigliabile, invece, pensare di esporre il ragazzo a pericolose sperimentazioni, dall’esito quasi sicuramente infausto

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 24 settembre 2013 – 10 gennaio 2014, n. 341 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Osserva Il Tribunale per i Minorenni di Torino, con sentenza in data 26/10/2010, dichiarava l’adottabilità del minore P.M., che veniva confermata dalla locale Corte d’Appello con sentenza in data 1/12/2011. Ricorrono per cassazione i genitori del minore S.D. e P.C. Resiste con controricorso il curatore del minore. Il ricorso non è tardivo. Per giurisprudenza consolidata, la notificazione della sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore, ai fini della decorrenza del termine perentorio di 30 gg. per proporre ricorso per cassazione, deve essere effettuata in conformità alle regole di cui agli artt. 137 ss. c.p.c. in termini, Cass. n. 496 del 1989 . E’ pacifico che, nella specie, sia stata effettuata la notifica del solo dispositivo e non della intera sentenza. E’ da ritenere pertanto che debba valere il termine lungo per l’impugnazione al riguardo Cass. n. 23501 del 2004 . Non si ravvisano violazioni di legge. L’art. 1 L. 184 precisa bensì che il minore vive e cresce nella famiglia di origine, ma ciò può verificarsi fino a che tale permanenza non si ponga in grave ed irreversibile contrasto con il suo armonico e compiuto sviluppo psicofisico. Anche l’art. 18 Convenzione di New York, ricordato dai ricorrenti, enuncia il diritto del minore a non essere separato dalla famiglia, ma pure tale norma va indubbiamente interpretata nel senso della garanzia di permanenza , ove questa non si ponga in contrasto con l’interesse del minore, come sopra precisato. In sostanza i ricorrenti propongono profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica. La Corte di merito, a differenza di quanto indicano i ricorrenti, ha preso atto dei progressi personali di entrambi i genitori già tossicodipendenti ed alcolisti, che sembrano aver superato tali problematiche. La stessa Corte peraltro richiama, con ampiezza e approfondimento, le risultanze della consulenza tecnica da una lato, la madre, con un disturbo borderline di personalità su cui concorda anche il CT di parte , tale da inficiare in modo radicale la possibilità di esercizio delle funzioni genitoriali e le relazioni successive degli operatori confermano la fragilità e l’inadeguatezza genitoriale della donna . Quanto al padre, si ravvisa la presenza di notevoli difficoltà, dall’assenza di modelli genitoriali cui riferirsi, alla mancanza di una consapevolezza della propria condizione. L’interesse preminente del minore - secondo la sentenza impugnata - non è quello di esporre lo stesso a pericolose sperimentazioni, dall’esito quasi sicuramente infausto. I ricorrenti affermano che la CTU non ha tenuto conto delle critiche del CT di parte, senza peraltro individuare e specificare il contenuto di tali critiche al riguardo pertanto il ricorso appare inammissibile per mancanza di autosufficienza . Va pertanto rigettato il ricorso. Sussistono giusti motivi, stante la posizione delle parti, per la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.