Cooperativa edilizia: chiarimenti in materia di donazione indiretta e cessione di quote

La cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia finalizzata all’assegnazione dell’alloggio in favore del cessionario può integrare una donazione indiretta dell’alloggio stesso, soggetta alla morte del donante a collazione ereditaria ai sensi dell’art. 746 c.c

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 56 del 3 gennaio 2014. Il fatto. La Corte d’Appello di Firenze accertava l’obbligo di un uomo, deceduto nelle more del giudizio di primo grado, e dei suoi eredi di conferire in eredità, a seguito dell’apertura della successione, una villetta costruita da una cooperativa di cui egli era stato socio fondatore. Poiché sosteneva che il padre gli aveva ceduto la sua quota della cooperativa senza alcun corrispettivo in cambio, riteneva che quando l’oggetto della donazione indiretta è un immobile, l’effetto della liberalità è raggiunto mediante l’intestazione al beneficiario dell’immobile pagato dal donante. Per cui oggetto della collazione ai sensi dell’art. 737 c.c. è il bene e non il denaro impiegato per il suo acquisto. Nel caso di specie, la cessione della quota sociale non era stato il fine negoziale, ma lo strumento indiretto per far entrare gratuitamente l’immobile nel patrimonio del beneficiario. Per la cassazione della sentenza, gli eredi del defunto propongono ricorso. Le ragioni dei ricorrenti effetti della cessione della quota sociale. I ricorrenti sostengono che il denaro e la quota non sono assimilabili tra loro in quanto la cessione della seconda non determina il contestuale acquisto della proprietà dell’immobile, che può seguire solo successivamente e neppure necessariamente alla liquidazione della società e all’assegnazione del bene. Ne consegue che la quota sociale conferisce solo un diritto personale di partecipazione alla vita societaria ed è soggetta a collazione per imputazione, ex art. 750 c.c. Ai fini della donazione indiretta a rilevare è l’oggetto della quota Il motivo è infondato sulla base di una sua precedente pronuncia la Corte afferma che va compiuta, secondo le modalità previste dall’art. 746 c.c. per gli immobili, la collazione della quota di azienda, che rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla universitas rerum dei beni di cui si compone, sicché – ove si proceda per imputazione – deve aversi riguardo al valore non dei singoli beni ma a quello assunto dall’azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell’apertura della successione. Quindi, non è vero che una donazione indiretta non si può effettuare tramite la cessione di una quota di società nel caso di specie, la donazione era relativa a beni della stessa tipologia quote ma di diverso oggetto di società o di azienda . In caso di collazione, oggetto del conferimento è l’immobile. Da quanto detto consegue che la cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia finalizzata all’assegnazione dell’alloggio a favore del cessionario, può integrare una donazione indiretta dell’alloggio stesso soggetta a collazione ereditaria alla morte del donante ex art. 746 c.c. Non a caso, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell’immobile e non del denaro impiegato per l’acquisto pertanto in caso di collazione, secondo le previsioni dell’art. 737 c.c., il conferimento deve avere ad oggetto l’immobile e non il denaro. Nell’ipotesi di cooperativa edilizia, il cui oggetto sia la costruzione di alloggi da assegnare in proprietà ai soci, il collegamento della quota al bene non è espressione di un’aspettativa, ma di un vero e proprio credito nell’ambito del rapporto di scambio che lega la cooperativa al socio e che ha ad oggetto l’assegnazione dell’alloggio. Nulla osta, quindi, all’astratta configurabilità di una donazione indiretta dell’alloggio per il tramite della cessione gratuita della quota di partecipazione alla cooperativa, allo stesso modo in cui ogni altro mezzo giuridico dell’autonomia privata può essere utilizzato per uno scopo diverso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 novembre 2013 – 3 gennaio 2014, n. 56 Presidente Oddo – Relatore Manna Svolgimento del processo Il Tribunale di Prato con sentenza del 23.2.2004 rigettava le contrapposte domande di collazione ereditaria di donazioni indirette avanzate da B.V. e da Er.Ne. , in relazione alla successione ereditaria del loro padre, B.V. . Adita da B.V. , la Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata e pronunciandosi anche su altri capi di domanda , accertava l'obbligo di Br.Er.Ne. , e quindi degli eredi di lui, deceduto nelle more del giudizio di primo grado, di conferire all'eredità di B.V. una villetta per civile abitazione sita in , con i frutti dall'apertura della successione. Riteneva la Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, che l'immobile anzi detto era stato costruito da una cooperativa di cui il de cuius era stato socio fondatore e che le relative spese erano state sostenute esclusivamente dal padre. Lo stesso Er.Ne. aveva confessato, in sede d'interrogatorio formale, che il padre gli aveva intestato la sua quota della cooperativa, senza alcun corrispettivo in cambio. Osservava, quindi citando Cass. n. 5989/04 , che quando l'oggetto della donazione indiretta è un immobile, l'effetto di liberalità è raggiunto mediante l'intestazione al beneficiario dell'immobile pagato dal donante, per cui oggetto della collazione ai sensi dell'art. 737 c.c. è il bene e non il denaro impiegato per il suo acquisto. Nel caso di specie, la cessione della quota sociale non era stato il fine negoziale, ma lo strumento indiretto per far entrare gratuitamente l'immobile nel patrimonio del beneficiario. Per la cassazione di tale sentenza P.G. ed B.E. e D. , eredi di Br.Er.Ne. , propongono ricorso, affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso B.V. . Motivi della decisione 1. - Con l'unico motivo d'impugnazione parte ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 737 e 769 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c Si sostiene che contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che ha equiparato fra loro la fattispecie ipotetica della donazione indiretta di un immobile acquistato con denaro del donante e la fattispecie concreta della cessione della quota di una cooperativa, il denaro e la quota non sono assimilabili fra loro quali mezzi per procurare l'acquisto di un immobile al beneficiario. La cessione di una quota sociale, afferma parte ricorrente, non si accompagna al contestuale acquisto della proprietà dell'immobile, che può seguire solo successivamente e neppure necessariamente alla liquidazione della società e all'assegnazione del bene. Ne consegue citando Cass. n. 502/03 , che la quota sociale, non conferendo al socio un dirigo reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci, ma solo un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, è soggetta a collazione per imputazione, ai sensi dell'art. 750 c.c. Formula, pertanto, il seguente quesito di diritto ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie se, ai fini della collazione di cui all'art. 737 c.c., la donazione di una quota di partecipazione in società cooperativa edificatrice a r.l. - della quale è sconosciuto il valore e si ignora se già interamente acquistata dal donante -, successivamente utilizzata per l'acquisizione - acquisto dell'immobile, costituisce donazione diretta della quota stessa, con conseguente obbligo di collazione per imputazione ai sensi dell'art. 750 c.c. . 2. - Il motivo è infondato. 2.1. - Occorre preliminarmente rimarcare che parte ricorrente ha riportato il precedente di Cass. n. 502/03, cui intende richiamarsi, in maniera non corretta perché ingiustificatamente parziale. Così la massima di detta sentenza è resa a pag. 6 del ricorso la quota sociale, non conferendo al socio un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società che è soggetto distinto dalle persone dei soci, ma soltanto un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, è soggetta a collazione per imputazione, prevista dall'art. 750 c.c. . Orbene, la pronuncia n. 502/03 di questa Corte afferma, invece, che mentre è soggetta a collazione per imputazione, prevista dall'art. 750 c.c. per i beni mobili, la quota di società, in quanto - non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci - attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, va compiuta, secondo le modalità previste dall'art. 746 c.c. per gli immobili, la collazione della quota di azienda, che rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla universitas rerum dei beni di cui si compone, sicché - ove si proceda per imputazione - deve aversi riguardo al valore non dei singoli beni ma a quello assunto dall'azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell'apertura della successione . Letta nel suo insieme e, soprattutto, con riferimento alla sua propria fattispecie, detta sentenza non dimostra nulla di quanto la censura tenta di accreditare. La massima richiamata, infatti, corrisponde ad un passo della motivazione in cui si osservava come i giudici d'appello avessero omesso di accertare se oggetto della donazione fosse stata la quota di partecipazione di una società o la quota dell'azienda della società stessa omissione che questa Corte Suprema ritenne non casuale perché derivante dall'erroneo presupposto, manifestato dai giudici d'appello, che ove anche fosse stata donata la quota della società, l'oggetto della collazione sarebbe stato sempre costituito dalla quota dell'azienda. Detta sentenza, nell'affermare che una cosa è donare una quota di una società, altro è donare una quota d'azienda, di talché occorre accertare l'oggetto della donazione cosa che in quell'occasione la Corte di merito non aveva fatto , non sostiene minimamente che non possa effettuarsi una donazione indiretta tramite la cessione di una quota di società. Nel caso citato l'alternativa di merito era tutta giocata fra donazione di beni della stessa tipologia quote , ma di diverso oggetto di società o d'azienda . Su tale alternativa non si era innestata nel dibattito processuale una questione di donazione indiretta di donazioni indirette si parla più volte in detta sentenza, ma con riguardo a beni differenti , e non era dato alla S.C. di rilevare d'ufficio nuove questioni implicanti un accertamento di fatto non compiuto dal giudice di merito. 2.2. - Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha effettuato un tale accertamento lì dove ha affermato che la cessione della quota sociale non è stato il fine negoziale, ma lo strumento indiretto per fare entrare gratuitamente l'immobile nel patrimonio del beneficiario . Tale giudizio di fatto non è contrastato quanto ai parametri di sufficienza e di logicità giuridica della motivazione che lo sostiene. L'unico motivo proposto denuncia nell'intitolazione come nella sostanza non un vizio riconducibile al n. 5 dell'art. 360 c.p.c, ma una violazione di legge, ed è corredato da un quesito di diritto la cui fattura, in quanto non immune da una parziale alterazione dell'accertamento di merito contenuto nella sentenza impugnata, è solo a stento ed in parte rispettosa della tecnica di formulazione imposta dall'art. 366-bis c.p.c 2.2.1. - L'unica quaestio iuris che nel rispetto del fatto così come accertato dal giudice di merito può enuclearsi dal quesito, è la seguente se la cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia finalizzata all'assegnazione dell'alloggio in favore del cessionario, possa integrare una donazione indiretta dell'alloggio stesso, soggetta alla morte del donante a collazione ereditaria ai sensi dell'art. 746 c.c 2.2.2. - La risposta all'interrogativo appena riformulato non può che essere affermativa. La giurisprudenza di questa Corte in materia di collazione ha più volte affermato, in fattispecie similari, che nel caso di donazione indiretta forma oggetto di collazione il bene ultimo che in definitiva il disponente intendeva donare. Così a partire da Cass. S.U. n. 9282/92 fino a Cass. n. 20638/05 è stato ritenuto che nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per l'acquisto pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 c.c., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile e non il denaro. Mutando ciò che v'è da mutare, il caso di specie non si sottrae all'applicazione espansiva del principio appena richiamato. In primo luogo è vana osservazione quella per cui la quota societaria è un bene in sé che attribuisce un diritto di partecipazione esso stesso immediatamente donato. Bene in sé è anche il denaro e ogni diritto trasferibile in maniera da produrre un arricchimento gratuito e di tipo indiretto, sicché la natura della quota non è argomento spendibile in un senso piuttosto che in un altro. Ciò posto, va osservato che la quota di partecipazione al capitale di una società è un bene che può racchiudere in sé anche utilità di tipo diverso da quelle insite nella sola comunione di scopo, e che in aggiunta a queste possono consistere anche nel godimento diretto di beni societari presenti o futuri, a misura delle dimensioni, della compagine e dell'oggetto sociale. Non a caso la giurisprudenza di questa Corte ha talvolta affermato - sia pure in altro contesto - che le azioni e le quote delle società di capitali costituiscono beni di secondo grado , in quanto non sono del tutto distinti e separati da quelli compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione e all'utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale cfr. Cass. nn. 18181/04 e 3370/04 . Nell'ipotesi di società cooperativa edilizia, il cui oggetto sia la costruzione di alloggi da assegnare in proprietà ai soci, il collegamento della quota al bene non è espressione di un'aspettativa, ma di un vero e proprio credito nell'ambito del rapporto di scambio che lega la cooperativa al socio e che ha ad oggetto l'assegnazione dell'alloggio, rapporto che si aggiunge a senza confondersi con quello puramente associativo da cui discende, invece, l'obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione cfr. Cass. n. 11015/13 . Il distacco temporale tra la cessione della quota e l'assegnazione dell'alloggio e la possibilità che la cooperativa non realizzi il suo oggetto, costituiscono variabili eventuali che possono trovare rispondenza in qualsivoglia negozio indiretto. Non senza ragione, dottrina e giurisprudenza parlano più propriamente di procedimento negoziale indiretto proprio per sottolineare la successione - necessariamente concettuale, eventualmente anche cronologica - tra negozio mezzo e negozio fine. Nulla osta, pertanto, all'astratta configurabilità di una donazione indiretta dell'alloggio per il tramite della cessione gratuita della quota di partecipazione alla cooperativa, allo stesso modo in cui ogni altro mezzo giuridico dell'autonomia privata può essere utilizzato per uno scopo diverso. L'accertamento del relativo procedimento negoziale indiretto, basato sulla volontà congiunta del disponente e del cessionario, compete al giudice di merito, la cui statuizione, ove sorretta da una motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, si sottrae al sindacato della Corte di legittimità. 3. - E poiché - come si è già detto supra al paragrafo 2.2. - nella specie tale accertamento, effettuato dalla Corte territoriale, non è stato investito da alcuna idonea censura ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il ricorso va senz'altro respinto. 4. - Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 3.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.