Figlia maggiorenne e occupata, quindi autonoma. Niente casa alla madre, sì all’aumento dell’assegno di mantenimento

Necessario ridefinire gli equilibri stabiliti tra i due coniugi a chiusura della separazione. Non è trascurabile, difatti, la certificazione dell’indipendenza della figlia della coppia, che comporta la revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla madre. Effetto ulteriore è l’aumento dell’assegno, a favore della donna, stabilito a carico dell’uomo.

Difficile trovare il punto d’equilibrio, e una volta trovatolo, è comunque necessario mostrare flessibilità per eventuali aggiustamenti ad hoc , soprattutto quando i due ‘piatti della bilancia’ sono due coniugi separati e il nodo da sciogliere è quello economico. Decisiva, però, anche la ‘rilevanza’ della figlia, che si ‘rivela’ autonoma economicamente, comportando la negazione della casa coniugale alla madre. Ciò conduce a rivedere – con aumento – il quantum dell’assegno, a favore della moglie, posto a carico dell’uomo. Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 28001 depositata oggi Figlia fuori. Legame dissolto, separazione giudiziale ufficializzata dal Tribunale e, infine, definiti anche i rapporti economici tra i due coniugi assegno mensile a carico dell’uomo per il mantenimento della figlia, maggiorenne ma ancora priva di autosufficienza sul piano economico e per il mantenimento della moglie , alla quale è riconosciuta l’assegnazione della casa coniugale . Equilibri delineati, quindi. A rimetterli in discussione, però, provvede la Corte d’Appello, prendendo nota della autonomia sul piano economico della figlia della coppia ella svolge da tempo attività lavorativa , quindi non ha diritto a ricevere il ‘sostegno’ da parte del padre. Ciò, però, comporta la revoca della assegnazione della casa coniugale alla moglie separata. Ma, conseguentemente, sanciscono i giudici, anche l’aumento dell’ assegno stabilito a favore della donna Equilibrio. Ebbene, nonostante le contestazioni mosse dall’uomo, la visione adottata in Appello viene confermata, e legittimata in maniera definitiva, dai giudici del ‘Palazzaccio’. Decisiva la considerazione del mutamento di equilibri fra i due coniugi, oramai separati, proprio alla luce della evidenza dell’autonomia della figlia, certificata alla luce degli accertamenti effettuati dalla polizia tributaria. Legittima, quindi, la risposta positiva alla richiesta avanzata dalla donna di elevare l’assegno di mantenimento in misura tale da consentire la locazione di un immobile similare alla casa coniugale . Perché, chiariscono i giudici, è necessario valutare con attenzione una volta modificato l’equilibrio originariamente stabilito tra le parti, e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dell’assegno di mantenimento originariamente disposto . In questa ottica, come detto, è razionale, corretta e condivisa la scelta della Corte d’Appello di aumentare l’assegno a favore della donna, una volta che quest’ultima si è vista revocata l’ assegnazione della casa coniugale .

Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza 23 settembre – 16 dicembre 2013, n. 28001 Presidente Carnevale – Relatore Campanile Svolgimento del processo 1. - Con sentenza in data 27 febbraio 2003 il Tribunale di Barcellona P. G. pronunciava la separazione giudiziale fra i coniugi G.A. e G.M., rigettando le domande di addebito dagli stessi rispettivamente proposte poneva altresì a carico del G. un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia G., maggiorenne ma ancora priva di autosufficienza sul piano economico, e della moglie, alla quale assegnava la casa coniugale. 1.1. - La Corte di appello di Messina, con sentenza depositata in data 20 giugno 2008, in parziale accoglimento del gravame proposto dal G., affermata, sulla base degli accertamenti demandati alla Polizia tributaria, che la figlia G. svolgeva da tempo attività lavorativa, tale da renderle pienamente autosufficiente sul piano economico, revocava l'assegno disposto per il mantenimento della stessa e, conseguentemente, l'assegnazione della casa coniugale alla G. Considerata l'esigenza di quest'ultima di reperire una nuova abitazione, l'assegno già stabilito in favore della stessa veniva elevato, con decorrenza dalla decisione di appello, fino ad € 400,00, da rivalutarsi secondo gli indici Istat. Venivano, infine, interamente compensate le spese processuali. 1.2. - Per la cassazione di tale decisione il G. propone ricorso, affidato a due motivi. La G. non svolge attività difensiva. Motivi della decisione 2. - Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 5 e 6 della l. n. 898 del 1970, nonché insufficiente o illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all'art. 360, primo comma, n. e n. 5 c.p.c., per aver la Corte territoriale modificato l'assegno in favore della G. senza che la stessa avesse proposto impugnazione in via incidentale avverso il capo della decisione di primo grado relativo alla determinazione dell'assegno stesso e per aver comunque elevato il relativo importo sulla base del reddito del solo onerato. 2.1. - Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 190 e 352 c.p.c., per aver la Corte d'appello, trattenuto la causa in decisione all'udienza del 19 maggio 2008, e per aver emesso la decisione, il 16 giugno 2008, in violazione del termine di cui all'art. 190 c.p.c 3. - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 3.1. - Quanto al primo motivo, deve constatarsi che lo stesso ricorrente dà atto che la G., nella comparsa di costituzione in appello, espressamente richiese, in caso di accoglimento delle domande del G., di elevare l'assegno di mantenimento in misura tale da consentire la locazione di un immobile similare alla casa coniugale, quindi nel centro urbano di Milazzo . Trattasi all'evidenza di appello incidentale condizionato alla fondatezza di quello principale sulla cui ammissibilità cfr. Cass., 23 settembre 2004, n. 19145 , ritualmente proposto, avuto riguardo alla natura camerale del giudizio di impugnazione in materia di separazione giudiziale dei coniugi, indipendentemente dal termine di cui all'art. 343 c.p.c. Cass., 20 gennaio 2006, n. 1179 Cass., 2 luglio 2007, n. 14695 Cass., 21 novembre 2008, n. 27775 . 3.2. - Per completezza di esposizione vale bene richiamare il recente orientamento di questa Corte secondo cui l'art. 156, secondo comma, cod. civ. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato , mentre l'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art. 155 quater cod. civ., è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 156 cod. civ. tuttavia, allorché il giudice del merito abbia revocato la concessione del diritto di abitazione nella casa coniugale, è necessario che egli valuti, una volta in tal modo modificato l'equilibrio originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dell'assegno di. mantenimento originariamente disposto Cass., 20 aprile 2011, n. 9079 . 4. - Del pari infondato è il secondo motivo, in considerazione dell'inapplicabilità delle prescrizioni inerenti alle memorie conclusionali nel rito camerale che, come evidenziato, contraddistingue il giudizio di appello in materia di separazione e di divorzio cfr. Cass., 12 gennaio 2007, n. 565 , fermo il rispetto, in concreto, del diritto di difesa delle parti, che nella specie non si assume - né risulta - altrimenti violato. 5. - Al rigetto dell'impugnazione non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.