Tutto fa brodo nella valutazione delle condizioni economiche dell’ex coniuge, anche il risarcimento percepito per un incidente

L’impatto sul tenore di vita derivato dalla percezione del risarcimento per i danni subiti in un incidente stradale che ha provocato lo stato di invalidità civile deve essere ricompreso tra i profili che possono incidere sulla sussistenza del diritto all’assegno divorzile.

È quanto emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25314, depositata l’11 novembre 2013. Il caso. La Corte di Appello aveva ritenuto sussistente in capo all’ex marito il diritto all’assegno divorzile, rilevando il deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche dell’uomo - privo di stabili fonti di sostentamento e oggettivamente non in grado di reperire adeguata attività lavorativa, anche a causa di un elevato grado di invalidità civile -. Contro tale statuizione, l’ex moglie ha proposto ricorso per cassazione, contestando la motivazione di secondo grado. Questa, a suo dire, avrebbe disatteso la condizione di ristrettezza economica in cui la coppia aveva vissuto in costanza di matrimonio dopo il trasferimento di residenza. La Corte territoriale, per la ricorrente, non avrebbe considerato la circostanza secondo cui nessun peggioramento della condizione di vita sia derivato all’uomo dal divorzio. Inoltre, la donna ha lamentato anche la mancata considerazione della acquisita disponibilità di un consistente capitate da parte dell’ex marito, a seguito dell’avvenuto risarcimento del danno alla persona che gli ha provocato lo stato di invalido civile. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. Infatti, secondo gli Ermellini, è evidente, nella motivazione resa dalla Corte d’Appello, l’assunzione di alcuni fatti decisivi sulla base di asserzioni non motivate deterioramento delle condizioni economiche pre-separazione, situazione di indigenza dell’uomo, incapacità di reperire nuove fonti di reddito . Profili da valutare per decidere sull’attribuzione dell’assegno divorzile. Gli Ermellini hanno rilevato che la sentenza impugnata non ha esaminato la reale consistenza economica della donna e non ha preso in esame la disponibilità, da parte dell’ex marito, di una somma capitale conseguita attraverso il risarcimento dei danni derivatigli dal sinistro stradale. Pertanto, il ricorso è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte distrettuale, la quale, in diversa composizione, valuterà più approfonditamente, come specificato dal Collegio, le condizioni economiche in cui la coppia ha vissuto in costanza di matrimonio, le potenzialità reddituali dell’uomo e l’impatto tenore di vita di quest’ultimo derivato dalla percezione del risarcimento per i danni subiti nell’incidente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 18 giugno - 11 novembre 2013, n. 25314 Presidente Di Palma – Relatore Bisogni Fatto e diritto rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la motivazione semplificata della decisione Rilevato che in data 10/29 aprile 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta 1. La controversia ha per oggetto il diritto dell'odierno controricorrente all'assegno divorzile. La Corte di appello di Lecce ne ha ritenuto la sussistenza rilevando il deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche del G. , privo di stabili fonti di sostentamento e oggettivamente non in grado di reperire adeguata attività lavorativa per l'età, il livello di istruzione e un elevato grado di invalidità civile. 2. Ricorre per cassazione M.A T. deducendo a violazione dell'art. 360 n. 5 in relazione agli artt. 113 e 115 c.p.c. La ricorrente contesta la motivazione della Corte di appello laddove ha disatteso un fatto provato e rilevante quale la condizione di ristrettezza economica in cui la coppia ha vissuto in costanza di matrimonio dopo il trasferimento di residenza da . b violazione dell'art. 360 n. 5 in relazione agli artt. 113 e 115. La ricorrente lamenta la non considerazione della circostanza, che ritiene provata, secondo cui nessun peggioramento della condizione di vita sia derivata al G. dalla separazione e dal divorzio e violazione dell'art. 360 n. 3 in relazione agli artt. 113 e 115 c.p.c. e 2697 c.c. e dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 113 e 115 primo e secondo comma e all'art. 2727 c.c. La ricorrente rileva che l'assunta condizione di mancanza di fonti di reddito a vantaggio del G. è priva di una idonea motivazione cosi come lo sono le presunzioni della Corte di appello circa lo stato di indigenza e di bisogno e la oggettiva incapacità del G. di reperire una fonte di reddito. Infine si lamenta da parte della ricorrente la mancata considerazione della acquisita disponibilità di un consistente capitale da parte del G. a seguito dell'avvenuto risarcimento del danno alla persona che gli ha provocato lo stato di invalido civile. 3. Non svolge difese S.G G.S. . 4. il ricorso si presenta fondato in quanto è evidente nella motivazione resa della Corte di appello l'assunzione di alcuni fatti decisivi sulla base di asserzioni non motivate esistenza di una lucrativa attività commerciale riferibile ai due coniugi nel corso della vita matrimoniale, deterioramento delle condizioni economiche preseparazione, situazione di indigenza dell'odierno controricorrente, incapacità di reperire nuove fonti di reddito . Per altro verso la sentenza impugnata non esamina la reale consistenza economica della T. e non prende in esame la disponibilità, da parte del G. , di una somma capitale conseguita attraverso il risarcimento dei danni derivatigli dal sinistro stradale del 2006. 5. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della decisione impugnata. Ritenuto che la Corte condivide pienamente tale relazione e pertanto che il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Lecce che, in diversa composizione, valuterà più approfonditamente i seguenti profili a le condizioni economiche in cui la coppia ha vissuto in costanza di matrimonio e specificamente dopo il trasferimento di residenza da . b le attuali condizioni economiche del controricorrente, le sue potenzialità reddituali e l'impatto sul suo tenore di vita derivato dalla percezione del risarcimento per i danni subiti nel ricordato incidente stradale. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce che, in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.