Assegno divorzile alla donna: sufficiente una visione d’insieme, senza analisi dei redditi

Respinte le opposizioni dell’uomo. Basta una panoramica sulle condizioni economiche degli ex coniugi, senza considerare analiticamente tutte le annualità dei reddito risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Da tener presenta anche il maggior contributo offerto dalla donna per la cura e l’educazione dei figli.

Nessuna necessità di ‘spaccare il capello in quattro’, sufficiente una visione panoramica d’insieme. Ciò può bastare per motivare l’assegno divorzile – e il relativo quantum – a favore della donna. Assolutamente impensabile, quindi, l’analisi delle dichiarazioni fiscali, anno per anno, degli ex coniugi. Cassazione, ordinanza n. 22568/2013, Sesta Sezione Civile, depositata oggi Strade divise. Vincolo sciolto in maniera definitiva tra uomo e donna. A ‘certificarlo’ è la pronuncia, del Tribunale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio . Unico strascico ulteriore, in Corte d’Appello, è il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della donna. Piccata la replica dell’uomo, che, innanzitutto, ricorrendo in Cassazione, sottolinea come l’ex moglie non abbia mai formulato una domanda specifica , essendosi limitata, invece, a chiedere la riconferma dell’assegno di mantenimento riconosciutole nel corso del procedimento di separazione dei coniugi . Eppoi, aggiunge l’uomo, soffermandosi sull’argomento più delicato, ossia il riconoscimento del diritto all’assegno, il tenore di vita goduto dalla donna in costanza di matrimonio è solo presunto difatti, il giudice di secondo grado si è limitato a ricostruire la capacità reddituale dell’uomo e della donna sulla base dell’indicazione di redditi annui netti percepiti dai coniugi in periodi temporali differenti e disomogenei , senza disporre ulteriori indagini per il tramite della polizia tributaria . Panoramica. Ma l’opposizione proposta dall’uomo si rivela un buco nell’acqua. Innanzitutto perché, chiariscono i giudici, è evidente che la donna nel richiedere in sede di giudizio di divorzio che le venisse riconosciuta la stessa somma percepita con l’assegno di mantenimento fissato nel procedimento di separazione, aveva formulato la domanda di attribuzione dell’assegno divorzile . Per quanto concerne l’altro fronte, infine, i giudici mostrano di condividere la posizione assunta dalla Corte d’Appello carte alla mano, per la determinazione in concreto dell’assegno , sono state valutate le condizioni economiche delle parti , e ciò è stato fatto legittimamente senza considerare analiticamente tutte le annualità di reddito come risultanti dalle dichiarazioni fiscali . Ciò perché, concludono i giudici, è sufficiente una valutazione sintetica comparativa d’insieme , tenendo presenti durata del matrimonio e della convivenza coniugale e, soprattutto, il maggior apporto offerto dalla donna nella cura e nell’educazione dei figli .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 maggio – 2 ottobre 2013, n. 22568 Presidente Di Palma – Relatore Acierno Osserva Rilevato che è stata de usitata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. nel procedimento civile iscritto al R.G. 884 del 2012 La Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 4971 del 2010, per quel che qui interessa, confermava il provvedimento del giudice di primo grado, con il quale, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra P.A. e M.T., era stato attribuire in favore di M.T. un assegno divorzile. Avversa tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione P.A., affidandosi ai seguenti motivi di ricorso nel primo ha dedotto la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione agli artt. 167 e 189 c.p.c., e dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, in ordine alla attribuzione alla M. dell'assegno divorzile, nonostante quest'ultima non avesse mai formulato una specifica domanda in tal senso, essendosi limitata a chiedere il rigetto delle domande del P. e la riconferma dell'assegno di mantenimento riconosciutole nel corso del procedimento di separazione dei coniugi nel secondo, terzo e quarto motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, della l. 898 del 1970, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'assenza di argomentazioni in emerito al presunto tenore di vita goduto dalla M. in costanza di matrimonio, essendosi il giudice d'appello limitato a ricostruire la capacità reddituale delle parti sulla base dell'indicazione di redditi annui netti percepiti dai coniugi in periodi temporali differenti e disomogenei, che tra l'altro non coincidevano né con la convivenza durata dal 1981 al 1999 né con la pronuncia di divorzio intervenuta nell'anno 2004 . Ha rilevato altresì il ricorrente che, sebbene la M. non avesse adempiuto agli ordini di esibizione disposti dal giudice sia in primo che in secondo grado, nel giudizio d'appello non sono state disposte ulteriori indagini per il tramite della polizia tributaria e non è stata fornita alcuna motivazione in merito alla sufficienza della documentazione in atti al fine di riconoscere l'assegno di divorzio in capo alla M. Il primo motivo è manifestamente infondato, giacché è evidente che la M., nel richiedere in sede di giudizio di divorzio che le venisse riconosciuta la stessa somma percepita con l'assegno di mantenimento fissato nel procedimento di separazione, aveva formulato la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile. Peraltro, al di là del rilievo decisivo che precede, per mera completezza va osservato che secondo il costante indirizzo di questa Corte il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio Cass. n. 13945 del 03/08/2012 . Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono in parte inammissibili, in quanto le censure mosse si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto già valutate dai giudice di merito in senso contrario alle aspettative del ricorrente non censurabile in sede di legittimità, e in parte infondati, dal momento che l'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali è meramente discrezionale e il giudice può decidere di non avvalersi della polizia tributaria, qualora ritenga che il quadro probatorio già acquisito sia sufficiente e completo e non necessiti di informazioni integrative Cass. 2098 del 2011 . Del resto ai fini della determinazione in concreto dell'assegno, la Corte d'Appello, con congrua ed adeguata motivazione, ha tenuto in considerazione e valutato, con giudizio non censurabile in sede di legittimità, diversi elementi, tra i quali, le condizioni economiche delle parti, la cui valutazione non esige da parte del giudice del merito che si considerino analiticamente tutte le annualità di reddito come risultanti dalle dichiarazioni fiscali, essendo sufficiente una valutazione sintetica comparativa d’insieme, la durata del matrimonio e della convivenza coniugale, nonché il maggior apporto della M. nella cura e nell'educazione dei figli. In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere respinto . Il Collegio condivide senza rilievi la relazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.