L’assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole

In mancanza di figli minori o di figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, non può essere disposta l’assegnazione della casa coniugale al coniuge economicamente più debole, nemmeno in presenza di dichiarazione di addebito della separazione.

Il principio, ormai unanime nella giurisprudenza della Cassazione, è stato ulteriormente ribadito con la sentenza n. 18440 del 19 giugno 2013, depositata il 1° agosto. Il caso La questione è sorta a seguito della richiesta effettuata dalla sig.ra T.M., nel corso del giudizio di separazione legale nei confronti del marito, V.A., di assegnazione della casa coniugale in quanto coniuge economicamente più debole. Il Tribunale di Spoleto, con sentenza del 16 dicembre 2005, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, addebitandola al marito, assegnando la casa coniugale alla moglie, e rigettando la domanda di assegno di mantenimento in suo favore. Su ricorso del marito, la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 6 dicembre 2007, revocava l’assegnazione della casa familiare, sul presupposto della mancanza di figli minori o non autosufficienti, condannando il marito a corrispondere alla moglie un assegno mensile di € 200,00 e confermando l’addebito della separazione nei confronti del sig. A. La sig.ra T.M. ha quindi proposto ricorso in Cassazione con due motivi, mentre ha resistito con controricorso e ricorso incidentale il sig. V.A. Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato sulla valutazione della domanda di revoca di assegnazione dell’assegnazione della casa familiare, in quanto sarebbe stata proposta per la prima volta in appello lamentava, inoltre, vizio di motivazione in ordine alla revoca dell’assegnazione della casa coniugale. Per quanto riguarda il ricorso incidentale, il motivo trattava dell’assegno e del regime delle spese. Non è possibile assegnare la casa coniugale in assenza di figli minori o maggiori ma non autosufficienti economicamente La Corte ha valutato che la sentenza di Corte d’Appello fosse correttamente formata, in applicazione di principi ormai consolidati, dato che la coppia non ha figli, e quindi sig.ra M., non risulta affidataria di minori né di figli maggiorenni non in grado di provvedere alle loro necessità in modo autonomo. poiché l’assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole. Secondo la Cassazione, infatti, vista la giurisprudenza ormai unanime, l’assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può essere disposta, a favore del genitore affidatario esclusivo, oppure di quello collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell’altro genitore o di proprietà comune. In mancanza di tali presupposti, l’assegnazione non può essere disposta, e bene ha agito, secondo la Cassazione, la Corte d’Appello nel revocarla. Per la Suprema Corte, gli aspetti meramente patrimoniali relativi al diritto di proprietà della sig.ra M. e a quello di abitazione per quota parte dell’immobile, rivendicato dal sig. A., esulando dalla competenza funzionale del Giudice della separazione, dovranno essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione. Di conseguenza, la Cassazione in applicazione di detti principi, ha rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale, previa loro riunione, confermando la revoca dell’assegnazione della casa familiare, l’addebito della separazione al marito basata su denuncia penale per maltrattamenti e lesioni presentata dalla moglie , nonché l’obbligo di corresponsione di un assegno di 200 € mensili a carico del marito e in favore della sig.ra M., compensando le spese del giudizio in virtù della reciproca soccombenza.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 19 giugno - 1° agosto 2013, n. 18440 Presidente Salmè – Relatore Dogliotti Svolgimento del processo In un procedimento di separazione giudiziale tra A.V. e, M.T. , il Tribunale di Spoleto, con sentenza in data 16/12/2005, addebitava la separazione all’A. , assegnando la casa coniugale alla M. , ma escludendo un assegno a suo favore. Proponeva appello l'A. , in punto addebito a sé ed assegnazione della casa alla moglie. Costituitosi il contraddittorio, la M. , resisteva e proponeva appello incidentale in ordine all'esclusione dell'assegno. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 6/12/2007, in riforma, revocava l'assegnazione della casa coniugale condannava l'A. a corrispondere alla moglie assegno mensile di Euro 200,00. Ricorre per cassazione la M. . Resiste, con controricorso, l’A. , che pure propone ricorso incidentale. Motivi della decisione Vanno riuniti i ricorsi che recano numeri di ruolo differenti. Con il primo motivo, la ricorrente principale lamenta violazione degli artt. 345, 189, 190 cpc, sulla domanda dell'appellante di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, asseritamente proposta per la prima volta in appello. Con il secondo, violazione degli artt. 155, 156, 832, 1022 c.c., nonché vizio di motivazione in ordine alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale. Tali motivi non appaiono inammissibili come sostiene il controricorrente, senza sostanzialmente indicarne le ragioni, e limitandosi a rilevarne l'infondatezza , ma infondati. La domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale non può considerarsi nuova , né vi è stata acquiescenza alcuna alla richiesta di assegnazione della casa alla M. . Come in sostanza ammette la stessa ricorrente principale, l'A. proponeva, in primo grado, la divisione della casa coniugale in due appartamenti, in uno dei quali, dopo i lavori di ristrutturazione, egli stesso sarebbe andato ad abitare durante tali lavori, egli avrebbe abitato fuori dalla casa coniugale. L'accoglimento della richiesta della moglie di assegnazione dell'intera casa coniugale, da parte del primo giudice, è stata censurata, - in modo processualmente corretto, mediante appello - da parte dell'A. . Secondo giurisprudenza ampiamente consolidata per tutte, Cass. n. 23591 del 2010 , l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune . Nella specie, non vi sono figli minori o maggiorenni autosufficienti economicamente, e dunque, del tutto correttamente, il giudice a quo ha revocato l'assegnazione della casa coniugale alla moglie. È appena il caso di precisare che le questioni relative al diritto di proprietà della M. e a quello di abitazione per una quota dell'immobile da parte dell'A. , esulano dalla competenza funzionale del giudice della separazione o del divorzio, e potranno essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione. Va pertanto rigettato il ricorso principale. Quanto a quello incidentale, l'unico motivo proposto appare infondato. La rubrica del motivo violazione di norme, che non vengono indicate, e vizio di motivazione si limita all'addebito. In realtà il motivo tratta del tutto sommariamente pure dell'assegno e del regime delle spese. Sull'addebito, il giudice a quo richiama una sentenza penale di condanna dell'A. per lesioni alla moglie, e dunque non si fonda certo come sostiene il ricorrente , su mere affermazioni della moglie. Sull'assegno, la sentenza impugnata, tenuto conto, tra l'altro, della scarsissima rendita della moglie esclusivamente una pensione di Euro 400,00 mensili e della condizione assai più florida dell'A. , che svolge attività commerciale, con ditta propria, ed ha ricevuto rilevante somma all'atto della cessazione dell'attività di autotrasportatore. Corretta appare pertanto la corresponsione di assegno, pur di importo assai limitato, disposta dalla Corte di Appello. Motiva altresì adeguatamente la sentenza impugnata, sulla condanna alle spese dell'A. dei due gradi di giudizio, in considerazione delle ragioni della separazione e della sua parziale soccombenza sulle domande a contenuto economico. Va conclusivamente rigettato il ricorso incidentale. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta compensa le spese del presente giudizio tra le parti. A norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti, dei minori e dei parenti, in quanto imposto dalla legge.