Trasferire l’affidamento del minore dai servizi sociali al padre: il giudice del divorzio può farlo

Il giudice del divorzio è sicuramente competente a decidere sull’affidamento dei figli, con il limite di un affidamento al genitore dichiarato decaduto dalla potestà.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 17886, depositata il 23 luglio 2013. In un procedimento di divorzio, la Corte di Appello aveva confermato la sentenza del Tribunale, che aveva affidato al padre il figlio minore delle parti in causa. Contro tale decisione, la madre ha proposto ricorso per Cassazione, eccependo l’incompetenza funzionale del giudice del divorzio sull’affidamento, nonché la carenza di legittimazione del marito a richiedere l’assegno per il figlio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Nessuna violazione degli obblighi di cura che facciano ritenere inidoneo l’affidamento al padre. Per gli Ermellini, il giudice a quo ha correttamente precisato che la madre, dichiarata decaduta dalla potestà dal Tribunale per i Minorenni, non è legittimata a chiedere l’affidamento a sé del figlio minore. Inoltre, Piazza Cavour ha evidenziato che il giudice distrettuale non ha rilevato la deduzione - da parte della madre - di violazioni del padre degli obblighi di cura e di educazione del figlio. Pertanto, essendo il giudice del divorzio competente a decidere sull’affidamento dei figli, questi può legittimamente trasferire l’affidamento dai servizi sociali disposto dal Tribunale per i Minorenni, al padre. Contributo per il mantenimento. I giudici di legittimità hanno aggiunto che il genitore affidatario è altresì legittimato a chiedere all’altro genitore decaduto dalla potestà, un contributo per il mantenimento della prole. Alla luce di ciò, il S.C. ha ritenuto le questioni della ricorrente – la quale, al riguardo, non ha proposto nemmeno vizio di motivazione – infondate.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 18 giugno - 23 luglio 2013, n. 17886 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento di divorzio tra L.C.A. e P.P. , la Corte di Appello di Firenze con sentenza in data 25/10/2011, conferma la sentenza del Tribunale, che aveva affidato il figlio minore delle parti al padre. Ricorre per cassazione la madre, che pure deposita memoria difensiva. Non ha svolto attività difensiva il padre. Correttamente il giudice a quo precisa che la madre, dichiarata decaduta dalla potestà dal Tribunale per i Minorenni, non è legittimata a chiedere l'affidamento a sé del figlio minore. Il giudice a quo esamina comunque i suoi atti difensivi, precisando che essa non ha dedotto violazioni da parte del padre degli obblighi di cura e di educazione del figlio, che facciano ritenere inidoneo l'affidamento allo stesso. Il giudice del divorzio è sicuramente competente a decidere sull'affidamento dei figli, con il limite di un affidamento al genitore dichiarato decaduto dalla potestà. Dunque può legittimamente come ha fatto trasferire l'affidamento dai S.S., disposto dal Tribunale per i Minorenni, al padre. Il genitore affidatario è altresì legittimato a chiedere all'altro genitore decaduto dalla potestà, un contributo per il mantenimento della prole. L'odierna ricorrente eccepisce l'incompetenza funzionale del giudice del divorzio sull'affidamento, nonché la carenza di legittimazione del marito a richiedere l'assegno per il figlio questioni, come si è detto, infondate , ma nulla lamenta sul merito delle decisioni, e in questa sede non propone al riguardo vizio di motivazione. Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva la controparte. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.