Bilancio familiare in crisi, sipario sulla coppia. Ma la separazione non è dovuta alle difficoltà economiche...

Confermato l’addebito nei confronti della donna viene ritenuta decisiva la sua relazione extraconiugale. Questo elemento ha portato alla rottura della liaison tra moglie e marito, non certo la precaria situazione del bilancio familiare.

Depressione economica, imprese in difficoltà, licenziamenti a iosa panorama fosco per l’Italia, soprattutto per le famiglie, con equilibri sempre più precari, anche a causa degli obbligati ‘tagli’ al bilancio. Ma questa situazione – assolutamente reale – non può essere considerata, almeno non in un’aula di giustizia, come causa prima della rottura del legame tra i coniugi. Soprattutto se, sullo sfondo della separazione, vi è anche l’ombra di un tradimento Cassazione, ordinanza n. 17741, Sesta sezione Civile, depositata oggi Fondamenta minate. Strade divise, oramai, per i coniugi, come certificato dalla pronuncia relativa alla separazione personale . Resta, però, un nodo Quello dell’addebito della rottura matrimoniale, per la precisione. Su questo fronte, i giudici, in secondo grado, accolgono la tesi proposta dall’uomo, secondo il quale è tutto nato dalla relazione extraconiugale della moglie, relazione che, a suo avviso, ha minato le fondamenta del rapporto. Respinta, invece, la visione delineata dalla donna, e fondata sulla esistenza di uno stato di tensione, correlato a una grave situazione finanziaria . Economia e amore. Questione chiusa? Assolutamente no. Perché la donna prosegue nella propria battaglia – con ricorso ad hoc in Cassazione –, ribadendo, ancora una volta, il ‘peso’ da attribuire, a suo avviso, ai contrasti dipendenti dalla cattiva gestione delle risorse economiche della famiglia , contrasti che, ragionando in questa ottica, avrebbero reso intollerabile la prosecuzione della convivenza . Sia chiaro, nessuno mette in discussione, certo non i giudici di Cassazione, il dato di fatto di una situazione di grave tensione determinata anche dalle difficoltà economiche e dalla crisi delle attività societarie della coppia , ma ciò non basta per considerare provata la relazione causale tra problemi finanziari e crisi coniugale. Su questo punto, viene sottolineato che la donna non ha dedotto specifiche argomentazioni circa la natura dei dissidi nati dalla gestione in coppia delle società, realizzando una singolare mescolanza fra coniugali e societatis affectio . Ciò conduce, inevitabilmente, a ritenere preponderante, senza dubbio, il ‘peso’ da attribuire alla relazione extraconiugale della donna rispetto all’esplosione definitiva della coppia. Per questo motivo, poiché è assolutamente non provato che le questioni di natura economica avessero determinato l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza , è da ritenere fondata l’attribuzione dell’ addebito della separazione alla donna, proprio alla luce, come detto, della sua acclarata relazione extraconiugale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 febbraio - 19 luglio 2013, n. 17741 Presidente Di Palma – Relatore Campanile Ritenuto in fatto e in diritto Il consigliere delegato ha depositato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione. La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2154 del 2009, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Venezia n. 491 del 2008 con la quale era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi P Z. e S Z., con affidamento alla madre del figlio minore, per quanto qui maggiormente rileva, accoglieva la domanda di addebito riproposta dal coniuge nei confronti della Z Veniva osservato che non sussistevano elementi per escludere che la comprovata infedeltà della moglie avesse avuto incidenza causale sulla crisi coniugale in particolare, la Z., adducendo l'esistenza di uno stato di tensione correlato a una grave situazione finanziaria, non aveva assolto il relativo onere, in quanto i potenziali contrasti dipendenti dalla cattiva gestione delle risorse economiche della famiglia non risultavano idonei, anche dal punto di vista cronologico, a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Per la cassazione di tale decisione la Z. propone ricorso, affidato ad unico ed articolato motivo, resistito con controricorso. Si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, imponendosene il rigetto, in considerazione della manifesta infondatezza. Il presupposto dell1 addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione d'intollerabilità della convivenza rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico Cass., n. 8512 del 2006 Cass., n. 25618 del 2007 . La corte territoriale, dando atto della dimostrazione, oltre che della violazione, da parte della ricorrente, del dovere di fedeltà, di una situazione di grave tensione determinata anche dalle difficoltà economiche e dalla crisi delle attività societarie dalla coppia , ha escluso che fosse stata fornita la prova di una relazione causale fra quest'ultima e la crisi coniugale, attribuita in maniera preponderante all'adulterio. Non sussiste, pertanto, la denunciata incongruità e contraddittorietà della motivazione, in quanto, a fronte di un giudizio sull'efficienza causale dell'adulterio, con esplicita esclusione, quanto alle questioni attinenti ai rapporti di natura economica, della loro incidenza sulla irreversibilità della prosecuzione della convivenza, la ricorrente non deduce specifiche argomentazioni circa la natura dei dissidi nati dalla gestione delle società nella sentenza impugnata definiti, per altro, potenziali, e privi di una precisa collocazione cronologica , realizzando una singolare mescolanza fra coniugalis e societatis affectio che non attinge il giudizio di preponderanza causale formulato dalla corte territoriale in merito alla violazione del dovere di fedeltà. Sotto tale profilo, deve ribadirsi che l'infedeltà di un coniuge, la quale pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante al fine dell’addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche, pertanto, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, perciò autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà Cass. fin da sez. un. 2494/1982, fino alle più recenti Cass. n. 15557/2008 Cass. 25618/2007 13592/2006 8512/2006 . Nel caso di specie la Corte ha in maniera sintetica, ma efficace, escluso che risultasse provato che le questioni di natura economica avessero determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza rilevandone la mera potenzialità di determinare gravi contrasti e la dubbia collocazione sul piano cronologico , di talché l'attribuzione di efficacia causale - se non esclusiva, predominante - al conclamato adulterio risulta giustificata da congrua motivazione . Il Collegio condivide la relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata alle parti costituite. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 140 del 2012. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.